Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/11/2025, n. 21277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21277 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Battistel, Alessio Golluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale numero 239 del 12 giugno 2024, pubblicato il 20 giugno 2024 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nonché della graduatoria relativa alla prova preselettiva denominata “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Graduatoria Anonima” e del relativo “avviso pubblicazione esiti prova preselettiva” dd. 11 novembre 2024, dell’elenco degli ammessi alle prove motorio attitudinali denominato “Candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali” e del relativo avviso “pubblicazione elenco ammessi prove motorio attitudinali” del 22 novembre 2024, del verbale della Commissione valutatrice che ha ritenuto la prova del ricorrente non sufficiente ai fini del suo inserimento nella graduatoria preselettiva – se esistente - , del “Diario prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco.” a firma del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per le risorse umane, dell’atto “Conferma diario prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco.”;
- del provvedimento (se esistente, in quanto non conosciuto dal ricorrente), con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela trasmessa dal ricorrente all’amministrazione resistente in data 3 dicembre 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 marzo 2025:
- del Decreto Ministeriale numero 239 del 12 giugno 2024, pubblicato il 20 giugno 2024 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nonché della graduatoria relativa alla prova preselettiva denominata “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Graduatoria Anonima” e del relativo “avviso pubblicazione esiti prova preselettiva” dd. 11 novembre 2024, dell’elenco degli ammessi alle prove motorio attitudinali denominato “Candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali” e del relativo avviso “pubblicazione elenco ammessi prove motorio attitudinali” del 22 novembre 2024, del verbale della Commissione valutatrice che ha ritenuto la prova del ricorrente non sufficiente ai fini del suo inserimento nella graduatoria preselettiva – se esistente - , del “Diario prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco.” a firma del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per le risorse umane, dell’atto “Conferma diario prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco.”;
- del provvedimento (se esistente, in quanto non conosciuto dal ricorrente), con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela trasmessa dal ricorrente all’amministrazione resistente in data 3 dicembre 2024: provvedimento di rigetto dd. 9 gennaio 2025 prot. registro ufficiale U.0001465.09-01-2025 del Ministero dell’Interno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 30 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa CA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso introduttivo, il ricorrente contesta il giudizio espresso dall’amministrazione in relazione alla prova preselettiva svolta nell’ambito del concorso indetto con Decreto Ministeriale numero 239 del 12 giugno 2024, pubblicato il 20 giugno 2024 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
vista la nota depositata il 30 settembre 2025 in cui il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse delle parti ricorrenti ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda oggetto del presente contenzioso e la sussistenza di profili di soccombenza reciproca costituiscano giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
CA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LA | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.