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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RS MARIA PIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3675/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - IAzza Micale 95021 Aci Castello CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2663/2024 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - IAzza Micale 95021 Aci Castello CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2793/2024 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso il ricorso avente ad oggetto l'atto di accertamento per omesso parziale tardivo versamento e irrogazione sanzioni n. 2663 del 13.11.2024 notificato in data 17.3.2025.
Ritenuto che a seguito di revoca dell'avviso e di rettifica dell'accertamento, è cessata la materia del contendere, come chiarito dal ricorrente.
Ritenuto che le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Catania, 15 gennaio 2026 RI IA UR
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RS MARIA PIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3675/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - IAzza Micale 95021 Aci Castello CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2663/2024 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - IAzza Micale 95021 Aci Castello CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2793/2024 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso il ricorso avente ad oggetto l'atto di accertamento per omesso parziale tardivo versamento e irrogazione sanzioni n. 2663 del 13.11.2024 notificato in data 17.3.2025.
Ritenuto che a seguito di revoca dell'avviso e di rettifica dell'accertamento, è cessata la materia del contendere, come chiarito dal ricorrente.
Ritenuto che le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Catania, 15 gennaio 2026 RI IA UR