Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 174
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di revisione del classamento rientra nell'esercizio dell'autotutela, il cui diniego non è impugnabile nel merito, ma solo per vizi procedurali. Nel caso di specie, l'Agenzia si è limitata a confermare il classamento originario senza un riesame nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità e incongruità del classamento in essere

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di revisione del classamento rientra nell'esercizio dell'autotutela, il cui diniego non è impugnabile nel merito, ma solo per vizi procedurali. Nel caso di specie, l'Agenzia si è limitata a confermare il classamento originario senza un riesame nel merito.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione di diniego di autotutela

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di revisione del classamento rientra nell'esercizio dell'autotutela, il cui diniego non è impugnabile nel merito, ma solo per vizi procedurali. Nel caso di specie, l'Agenzia si è limitata a confermare il classamento originario senza un riesame nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 174
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo