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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LL RO, EL
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 403/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV.DINIEGO n. PROT.233480 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 657/2025 depositato il
16/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte impugna il provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia del Territorio alla richiesta di revisione del classamento proposta con istanza di autotutela relativa all'unità immobiliare in Indirizzo_1
sc A.
Con l'istanza in questione la ricorrente, tenuto conto della presenza di numerose unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, anche con caratteristiche migliori, in categoria A2, insisteva per la rettifica del classamento della propria UIU da cat A1 a cat A2.
Eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso impugnato e il diritto del contribuente a richiedere una diversa classificazione catastale;
Nel merito sostiene l'illegittimità e l'incongruenza del classamento in essere per l'assenza delle caratteristiche sintomatiche della cat A1 sia intrinseche che estrinseche e la piena correttezza dell'inquadramento in cat
A2, così come proposto nell'istanza di autotutela. Allega l'elenco di numerose unità immobiliari censite in
A2 ubicate nel medesimo fabbricato aventi caratteristiche del tutto simili se non migliori, nonché altre inserite in contesti viciniori.
L'Agenzia del Territorio insiste per la reiezione del ricorso.
Preliminarmente evidenzia come questa Corte relativamente a altre due unità immobiliari del medesimo fabbricato si sia pronunciata favorevolmente all'Ufficio confermando la cat a1.
Eccepisce l'inammissibilità del ricorso richiamando l'ord. n.32136/2021 della Corte di Cassazione, che confermava una sentenza della CTR liguria, secondo cui l'istanza di revisione del classamento è riconducibile all'esercizio di autotutela e, come tale non è impugnabile se non per vizi afferenti il procedimento e non per ragioni di merito.
Ritiene l'atto congruamente motivato e, nel merito evidenzia che il classamento in essere è il medesimo proposto dalla contribuente con la pratica docfa presentata il 6/09/2023. Trattasi di immobile ubicato in una contesto prestigioso e con caratteristiche intrinseche ed estrinseche ascrivibili pienamente nella cat A1 in cui, peraltro, sono censite molte unita immobiliari ubicate nel medesimo fabbricato e in quelli viciniori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
preso atto che, nella specie, viene impugnato il diniego opposto dall'Ufficio alla richiesta della contribuente di vedersi riconoscere, attraverso l'istanza in autotutela, un diverso classamento dell'immobile posseduto in Genova, Indirizzo_1 sc A;
tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Ord. 1803/2019, in una fattispecie del tutto analoga) secondo cui non è impugnabile il diniego di un'istanza di autotutela in quanto atto meramente confermativo di un precedente provvedimento, potendo il sindacato giurisdizionale riguardare solo i profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione;
In particolare con l'Ordinanza sopra menzionata la Corte di Cassazione ha ritenuto che "nel giudizio tributario il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, di autotutela è ammesso solo in relazione a eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione. Diversamente, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo".
Secondo la Cassazione è ammissibile l'impugnazione del diniego espresso di autotutela solo nel caso di atti di conferma propria e, cioè, comportanti un riesame dei fatti nonché una nuova valutazione in fatto e in diritto della pretesa e, non quelli meramente confermativi di un precedente provvedimento che non sottendono una nuova istruttoria e una nuova motivazione.
Nel caso di specie, risulta pacifico che con provvedimento impugnato l'Agenzia del Territorio si limita semplicemente a confermare il classamento posseduto dall'u.i.u. sin dall'origine senza procedere a un nuovo esame nel merito della vicenda.
Il ricorso merita di conseguenza essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della fattispecie in esame si ritiene che le spese di giudizio possano essere conmpensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LL RO, EL
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 403/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV.DINIEGO n. PROT.233480 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 657/2025 depositato il
16/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte impugna il provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia del Territorio alla richiesta di revisione del classamento proposta con istanza di autotutela relativa all'unità immobiliare in Indirizzo_1
sc A.
Con l'istanza in questione la ricorrente, tenuto conto della presenza di numerose unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, anche con caratteristiche migliori, in categoria A2, insisteva per la rettifica del classamento della propria UIU da cat A1 a cat A2.
Eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso impugnato e il diritto del contribuente a richiedere una diversa classificazione catastale;
Nel merito sostiene l'illegittimità e l'incongruenza del classamento in essere per l'assenza delle caratteristiche sintomatiche della cat A1 sia intrinseche che estrinseche e la piena correttezza dell'inquadramento in cat
A2, così come proposto nell'istanza di autotutela. Allega l'elenco di numerose unità immobiliari censite in
A2 ubicate nel medesimo fabbricato aventi caratteristiche del tutto simili se non migliori, nonché altre inserite in contesti viciniori.
L'Agenzia del Territorio insiste per la reiezione del ricorso.
Preliminarmente evidenzia come questa Corte relativamente a altre due unità immobiliari del medesimo fabbricato si sia pronunciata favorevolmente all'Ufficio confermando la cat a1.
Eccepisce l'inammissibilità del ricorso richiamando l'ord. n.32136/2021 della Corte di Cassazione, che confermava una sentenza della CTR liguria, secondo cui l'istanza di revisione del classamento è riconducibile all'esercizio di autotutela e, come tale non è impugnabile se non per vizi afferenti il procedimento e non per ragioni di merito.
Ritiene l'atto congruamente motivato e, nel merito evidenzia che il classamento in essere è il medesimo proposto dalla contribuente con la pratica docfa presentata il 6/09/2023. Trattasi di immobile ubicato in una contesto prestigioso e con caratteristiche intrinseche ed estrinseche ascrivibili pienamente nella cat A1 in cui, peraltro, sono censite molte unita immobiliari ubicate nel medesimo fabbricato e in quelli viciniori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
preso atto che, nella specie, viene impugnato il diniego opposto dall'Ufficio alla richiesta della contribuente di vedersi riconoscere, attraverso l'istanza in autotutela, un diverso classamento dell'immobile posseduto in Genova, Indirizzo_1 sc A;
tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Ord. 1803/2019, in una fattispecie del tutto analoga) secondo cui non è impugnabile il diniego di un'istanza di autotutela in quanto atto meramente confermativo di un precedente provvedimento, potendo il sindacato giurisdizionale riguardare solo i profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione;
In particolare con l'Ordinanza sopra menzionata la Corte di Cassazione ha ritenuto che "nel giudizio tributario il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, di autotutela è ammesso solo in relazione a eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione. Diversamente, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo".
Secondo la Cassazione è ammissibile l'impugnazione del diniego espresso di autotutela solo nel caso di atti di conferma propria e, cioè, comportanti un riesame dei fatti nonché una nuova valutazione in fatto e in diritto della pretesa e, non quelli meramente confermativi di un precedente provvedimento che non sottendono una nuova istruttoria e una nuova motivazione.
Nel caso di specie, risulta pacifico che con provvedimento impugnato l'Agenzia del Territorio si limita semplicemente a confermare il classamento posseduto dall'u.i.u. sin dall'origine senza procedere a un nuovo esame nel merito della vicenda.
Il ricorso merita di conseguenza essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della fattispecie in esame si ritiene che le spese di giudizio possano essere conmpensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.