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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2194 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Vigliena n. 2, presso Parte_1 ancesca IN e LF IE che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, piazza Mazzini n. 27, Controparte_1 presso lo studio Studio Trifirò & Partners, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali, giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 17.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di lavorare, dal 16.1.2007, alle dipendenze Parte_1 di con qualifica di assistente di filiale ed inquadramento, Controparte_1 da llo e, dal 1.5.2012, nel II livello del CC Commercio- ER e di svolgere, dal 1.3.2011, mansioni di direttore del supermercato ad insegna sito in Santa Severa ha convenuto in giudizio la società datrice CP_1 di lavor ando le seguenti conclusioni: “1) In via principale Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel I livello Parte_1 del CC Commercio – Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sin dall'1.03.2011, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, a tutt'oggi anche per tutte le ragioni esposte in premessa;
In via subordinata Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel II Parte_1 livello del CC Commercio – Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sin dall'1.03.2011, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sino al 30.04.2012 anche per tutte le ragioni esposte in premessa;
2) In via principale condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 36.278,20 o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, come da conteggi che si notificano unitamente al presente atto - formulati con inquadramento al I livello del CC - e per tutti i titoli di cui alla premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed oltre alle differenze per errato inquadramento contrattuale successive al 31.08.2022 (data di formulazione dei conteggi) e sino al momento dell'emissione della sentenza;
In via subordinata condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.244,73 o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, come da conteggi che si notificano unitamente al presente atto - formulati con inquadramento al II livello del CC - e per tutti i titoli di cui alla premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la ad integrare l'accantonamento delle somme Controparte_1 dovute a titol Fine Rapporto in ragione del diritto del ricorrente al superiore inquadramento che sarà riconosciuto come da conteggi allegati;
4) condannare la Società convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.1. Nella resistenza di Eurospin Lazio S.r.l., il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: 1. - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 1.840,00, oltre rivalutazione monetaria ed
[...] gali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - compensa le spese di lite>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) premesso che il ricorrente aveva agito innanzitutto per il riconoscimento, in relazione al periodo dall'1.3.2011, dello svolgimento di mansioni inquadrabili nel I livello del CC ER – Commercio, anziché nel II contrattualmente riconosciuto, richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di mansioni superiori e le declaratorie contrattuali, sulla scorta delle deposizioni assunte, ha affermato come risulti smentita l'allegazione attorea secondo la quale il ricorrente svolgerebbe le proprie mansioni in piena autonomia, senza ricevere da alcun preposto della Società istruzioni su come organizzare il lavoro> in ragione della mancata autonomia del ricorrente sia nella gestione dei dipendenti sia in merito agli ordini da effettuare, essendo il suo lavoro sottoposto alla direzione ed al controllo del capo settore;
Ha, dunque, ritenuto non potersi riconoscere al ricorrente il superiore inquadramento richiesto con la domanda proposta in via principale;
ii) in merito alla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento del II livello a partire dall'1.3.2011, ha ritenuto indimostrata detta decorrenza, mentre ha affermato che il ricorrente aveva svolto mansioni di assistente di filiale dall'1.10.2011 - mansioni che, pacificamente, determinano l'inquadramento nel II livello del CC – ed ha, pertanto, accolto la domanda subordinata proposta dal ricorrente, non potendo farsi discendere il mancato riconoscimento dalla carenza di esperienza nel ruolo, come vorrebbe la resistente, considerato che non risulta necessario, dalle declaratorie contrattuali, lo svolgimento delle mansioni per un determinato periodo ai fini dell'acquisizione del livello superiore>; iii) ha disatteso l'eccezione di prescrizione alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico motivo, l'errata interpretazion norme del CC ER Confcommercio, segnatamente dell'art. 113 rubricato
“classificazione”, che inquadra i lavoratori in ordine gerarchico sulla base delle mansioni da loro svolte e a loro affidategli dalla società, nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Innanzitutto l'appellante coglie nel segno nel lamentare l'errata interpretazione da parte del Tribunale delle declaratorie contrattuali dettate dal CC ER . CP_2
4.1. Ed infatti o riconosciuto dal datore di lavoro dall'1/5/2012 e dal Tribunale retrodatato all'1/10/2011, appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:…. 6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita”. Di contro appartengono al I livello, quello rivendicato in giudizio, “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:………… 2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
4.2. Per come puntualmente eccepito nel gravame, la declaratoria contrattuale del I livello richiede che le mansioni vengano svolte con “autonomia operativa” e non certo con “autonomia decisionale”, come invece sembra ritenere il Tribunale laddove afferma che sarebbe l'allegazione attorea secondo la quale il ricorrente svolgerebbe le proprie mansioni «in piena autonomia, senza ricevere da alcun preposto della Società istruzioni su come organizzare il lavoro»>, preoccupandosi di puntualizzare: i) che dalle deposizioni testimoniali è emerso, innanzitutto, quanto alla gestione del personale, che il ricorrente non fosse autonomo nella elaborazione dei turni, i quali venivano predisposti sulla base delle informazioni ricevute dal capo settore, cui poi venivano inviati per l'approvazione>; ii) che tutti i testi hanno dichiarato che il piano ferie, predisposto dall'assistente di filiale, viene approvato dal capo settore>; iii) che per quanto attiene agli ordini da effettuare, dalle deposizioni testimoniali è emerso che gli ordini venivano effettuati sulla base di indizioni fornite dalla società>; che Il ricorrente pertanto non opera in autonomia né nella gestione dei dipendenti né quanto agli ordini da effettuare in quanto il suo lavoro è sottoposto alla direzione e al controllo del capo settore>.
4.3. Le affermazioni del Tribunale non solo si fondano su una non completa e corretta valutazione delle risultanze istruttorie, come di seguito sarà evidenziato, ma si muovono da un'idea di “autonomia” che non risponde alla declaratoria contrattuale, atteso che questa per il I livello richiede solo che le mansioni siano svolte con “autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità… delegate”, sicché è del tutto coerente, e non serve ad escludere lo svolgimento di mansioni superiori, che le scelte discrezionali organizzative fossero affidate a un superiore gerarchico al quale l'appellante riferiva e non può rilevare che questo superiore fosse inquadrato nel I livello rivendicato.
4.3.1. Sul punto è sufficiente osservare, per disattendere le argomentazioni della società, che non possono vincolare l'accertamento giudiziale le scelte organizzative del datore di lavoro in punto di inquadramento dei lavoratori, essendo necessario accertare in giudizio, secondo il noto giudizio trifasico, le concrete mansioni svolte dal lavoratore e la sussunzione delle stesse.
4.3.2. Parimenti va osservato, anche qui per disattendere le diverse argomentazioni della società, che nel giudizio c.d. trifasico, assume valore decisivo la disciplina collettiva sicché se questa attribuisce a una certa figura o a una certa posizione lavorativa un dato inquadramento non è possibile prescinderne, così come pure evidenziato nel gravame. Ed infatti, da tempo per consolidata giurisprudenza di legittimità “ove il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, individui direttamente - con riferimento o alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obiettivi - le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, che fa salve le eccezioni meglio evidenziabili in sede applicativa, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate…… Il principio si fonda sulla considerazione che le indicazioni del contratto collettivo esprimono la volontà delle associazioni sindacali stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione industriale, assumendo quindi valore vincolante per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria o qualifica. L'importanza degli specifici profili professionali esemplificativamente indicati come corrispondenti ai vari livelli - e la loro preminenza rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie
- è stata di recente ribadita con la sentenza n. 11461 del 18 novembre 1997, nella quale la Corte ha osservato come il procedimento di formazione della norma contrattuale collettiva in materia di categorie e qualifiche non parte dalla formulazione di astratti contenuti professionali, ma, al contrario, si muova dalla considerazione delle singole figure professionali del settore produttivo, dal loro ordinamento in una scala gerarchica, e, solo successivamente, arrivi alla elaborazione delle declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n. 12639/1998 e nello stesso senso le altre pronunce citata nel gravame- Cass. n. 3547/2016, Cass. n. 27430/2005).
4.3.2. Del richiamato principio di diritto il Tribunale non ha tenuto conto, svalutando il ruolo di “assistente di filiale” ricoperto da nel Parte_1 supermercato a marchio di Santa Severa. CP_1
4.4. La stessa gravata riconosce, infatti, che l'appellante ha svolto mansioni quali l'affidare i singoli compiti durante la giornata lavorativa ai dipendenti, aprire e chiudere il negozio, possedere le chiavi della cassaforte o essere reperibile nel caso in cui suoni l'allarme, così come effettuare l'inventario>.
4.5. Le deposizioni assunte che, sebbene quasi integralmente trascritte nella gravata sentenza, non sono state compiutamente valutate dal Tribunale, attestano inequivocabilmente, per come eccepito dall'appellante: che “Nel 2011 l'Ispettore di allora chiese ad se voleva andare a dirigere il punto Parte_1 vendita di Santa Severa, lui c nte di filiale e io come vice assistente di filiale. … Il ricorrente si occupa di tutto, apertura e chiusura del negozio, dirige l'intera squadra, composta da capo negozio (l'assistente di filiale), 2 vice assistente di filiale e gli addetti alle vendite …” (teste collega Tes_1 dell'appellante dal 2007 al 2015 presso lo stesso negozio); che ente era il responsabile del punto vendita” (teste capo settore ); che “Il Tes_2 CP_1 ricorrente era responsabile della filiale” , col voro sin Tes_3 dall'apertura del punto vendita di Santa Severa dal marzo 2011 fino al 2018). Il ruolo di responsabile della filiale di Santa Severa viene riconosciuto anche dall'altro teste precedente capo settore, laddove dichiara : “… Gli ordini Tes_4 li facevano i re ili, quindi il ricorrente e i vice assistenti di filiale”.
4.6 Ebbene, l'accertata posizione ricoperta dal all'interno della filiale in Parte_1 questione è già da sola sufficiente a riten ta la domanda perché l'appellante ha ricoperto, su espressa disposizione aziendale, un ruolo, quello di assistente di filiale, che corrisponde a quello di gestore di negozio e non certo il ruolo di mero capo reparto o capo settore proprio del II livello di inquadramento.
4.7. La puntuale descrizione delle mansioni in concreto svolte dall'appellante fornita dai colleghi escussi come testi, conferma appieno la soluzione sopra indicata, dando contenuto al predetto ruolo e facendone emergere la piena rispondenza anche alla parte descrittiva della declaratoria collettiva.
4.7.1. La teste ha dichiarato: «Il ricorrente si occupa di tutto, apertura Tes_1
e chiusura del irige l'intera squadra […] affidandoci dei compiti e dando delle priorità a quello che dobbiamo fare prima anziché dopo. Il ricorrente si occupa di fare i turni del personale. Gli ordini li fa l'assistente di filiale e in sua assenza i vice che lo sostituiscono. L'assistente di filiale si occupa di apertura e chiusura, in sua assenza i vice assistenti. […] E' l'assistente di filiale ad occuparsi dell'inventario. […] Nel 2011 c'era un altro programma, da 2 anni c'è TI. Fino a quel momento l'assistente faceva l'orario e basta, non lo verificava nessuno, negli ultimi due anni c'è un programma dove l'assistente di filiale inserisce i turni e il caposettore li approva, ma non è tantissimo. Per quanto riguarda le ferie, si organizzano gli addetti alle vendite, poi l'assistente di filiale verifica le richieste e comunica se è fattibile o meno accontentarli. L'assistente di filiale compila un modulo e lo manda al caposettore, che approva le ferie. L'assistente di filiale fa la contestazione via mail e la invia al caposettore chiedendo di farla fare all'ufficio del personale, la partenza è dell'assistente di filiale anche perché è colui che si accorge di quello che accade. L'assistente di filiale è reperibile, deve andare a controllare il negozio se suona l'allarme. Il ricorrente si è recato a controllare il negozio, non siamo mai andati insieme. La vigilanza chiama un numero, e allora chiamano subito il secondo numero e io richiamavo lui e gli chiedevo chi andava e di solito andava lui. C'erano i metronotte che ci aspettavano all'entrata del negozio, noi dovevamo togliere l'allarme al negozio e loro entravano con la pistola. Nel caso in cui un dipendente ha un'emergenza e deve chiedere un giorno di ferie o un permesso l'autorizza l'assistente di filiale, poi informiamo il caposettore. Per quanto riguarda gli ordini, abbiamo un terminale, l'assistente di filiale si reca sulla scaffalatura e decide in autonomia il quantitativo della merce da ordinare, valutiamo se il prodotto è in offerta, se ci sono più giorni da coprire, la domenica non arriva il secco e bisogna prevedere l'acqua che serve per i giorni successivi. E' una previsione che facciamo in maniera autonoma. Abbiamo un terminale dove sono registrati i display della scaffalatura e decidiamo che quantitativo deve essere ordinato. Tutti gli ordini vengono inviati entro le 9 della mattina, a volte non c'è proprio il caposettore. Se bisogna annullare lo scontrino, l'assistente di filiale si reca in cassa con una chiavetta e stornava il prodotto o annullava lo scontrino. Ora ci sono le casse digitali e abbiamo un badge che viene riconosciuto, abbiamo un codice e poi o storniamo il singolo prodotto o si annulla tutto lo scontrino. Poi uno o due giorni dopo dalla sede ci chiedono di scansionare gli scontrini e mandarli in sede. Ogni 1000 euro circa i cassieri preparano una busta sigillata, poi chiamano l'assistente di filiale e si recano in cassaforte, la inseriscono dentro la fessura, il nostro compito è verificare che cada dentro e poi viene firmato. Ma io non so cosa è contenuto nella busta. In caso di stagista o apprendista verifichiamo che dentro la busta ci siano i 1000 euro. A inizio anno la società ci da degli obiettivi di crescita e di risultato per ogni negozio, per cui dobbiamo organizzare una turnazione congrua con gli indici. Per quanto il singolo reparto lo stesso c'è una crescita e un'incidenza da raggiungere per cui l'assistente di filiale deve cercare quando fa gli ordini o gli scarti della merce cercare di stare dentro dei range per non sforare per cui c'è sempre uno studio sotto che viene fatto in autonomia. Quando ci sono gli inventari di fine mese, i caposettori chiedono spiegazioni su cosa è stato fatto. I caposettori ci mandano mail, ci chiamano, se ci devono comunicare un qualcosa, per esempio ci comunicano se l'azienda non ha una determinata merce ce lo comunicano (ci dicono per es. non ci sono banane caricate più mele), potrebbero chiedere l'indice di produttività durante la settimana. Noi li contattiamo durante la settimana, per es. se subisco dei furti, se devo chiamare i carabinieri, chiunque entra nel negozio lo comunico (ad es. il manutentore o la ditta dell'allarme), se si fa male una cliente, mando un report dell'accaduto. Non chiamiamo per chiedere autorizzazioni, decidiamo in autonomia. Preciso che quando il caposettore si ferma tutto il giorno, lavora sul suo computer o fa riunioni online con la sede. Non lavora con noi. Fa il primo giro con noi, vede la situazione in negozio, ad esempio ci dice di aumentare un ordine perché è troppo basso, dopo di che fa le sue cose. La collocazione della merce è stabilita da un display aziendale dove è stabilito ogni prodotto dove deve essere messo. Preciso che io devo rispettare la sequenza, non la quantità, sono io a decidere cosa ordinare, se non vendo qualcosa non lo ordino perché genero scarto. E' il caposettore a decidere di spostare il prodotto nel negozio e quindi devono intervenire i manutentori quello lo decide il caposettore. Se c'è ad esempio una perdita, facciamo la richiesta su un programma che si chiama manutenzione, poi comunichiamo la richiesta al caposettore, il caposettore non deve approvarla»>.
4.7.2. Si tratta di una deposizione dettagliata e puntuale, confermata da quella resa dal teste , alla quale per brevità si rinvia integralmente, da cui Tes_3 emerge inequi ente lo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni connotate da quell'alto contenuto professionale, da quella responsabilità di direzione esecutiva, da quella capacità di iniziativa e da quella autonomia operativa nell'ambito del ruolo assegnatogli proprie del I livello di inquadramento.
4.8 Non può essere condivisa la valutazione sminuente che il Tribunale fa delle dichiarazioni dei testi e laddove, invertendo il piano probatorio Tes_1 Tes_3
e la logica del ragio che i testi non hanno chiarito come possano essere certi che i turni, in precedenza all'utilizzo del programma TI, non fossero soggetti ad approvazione>, affermazione che non tiene conto che i testi sono testimoni diretti dei fatti, avendo entrambi lavorato con l'appellante quotidianamente e che gli stessi chiariscono perfettamente l'organizzazione prima e dopo l'utilizzo del programma TI, laddove le deposizioni dei testi della società, e che il Tribunale erroneamente Tes_2 Tes_4 preferisce, non forniscono alcuna decisiva prova contraria, tenuto conto che entrambi riferiscono per un periodo più recente (il teste ha seguito il punto Tes_2 vendita di Santa Severa solo “Negli ultimi 5 o 6 anni” e anche il teste Tes_4 solo “6 anni” prima della deposizione resa nel febbraio 2024).
4.9. Come già sopra evidenziato, il Tribunale non tiene conto degli effettivi limiti che l'autonomia collettiva ha posto all'iniziativa organizzativa e all'autonomia del personale inquadrato al I livello pretendendo una discrezionalità e un'autonomia di scelte per nulla richieste, sicché non può assumere rilievo ostativo la circostanza che i turni fossero inviati al capo settore per l'approvazione e che gli stessi fossero redatti secondo le indicazioni ricevute così come avveniva per gli ordini o le ferie.
4.9.1 Si ribadisce, perché non tenuto in conto né dal Tribunale né dalla società appellata, che il livello rivendicato dall'appellante richiede esclusivamente lo svolgimento di mansioni connotate da autonomia “operativa”, delimitata dalle deleghe ricevute e quindi dalle direttive impartite dai superiori gerarchici, e che la direzione della filiale è una direzione “esecutiva”, quindi non vale insistere sull'assenza in capo all'appellante di poteri discrezionali e di autonomia decisionale ovvero sulla sottoposizione a quello che la società definisce capo settore, ma che in sostanza era il superiore chiamato a soprintendere a più punti vendita (diretti e affiliati-cfr teste , che non era quotidianamente presente Tes_2 nel negozio, ma si affidava all'op el responsabile di negozio, così definito l'assistente di filiale (cfr testi e , che agiva con l'iniziativa e Tes_2 Tes_4 l'autonomia operative conformi alle procedure organizzative della società e delle disposizioni ricevute.
4.9.2. Perdono allora di decisivo rilievo le circostanze evidenziate dal Tribunale, anche attraverso una non completa valutazione delle risultanze istruttorie, e più specificamente che le ferie fossero approvate dal capo settore e che gli ordini della merce fossero effettuati sulla base delle indicazioni fornite dalla società.
4.9.3. Riguardo al primo punto- le ferie- i testi indotti dalla società, e Tes_2 rendono deposizioni tra loro contrastanti come eccepito dall'appellante Tes_4 credibili nel cercare di sminuire il ruolo dell'appellante, mentre certamente più lineari e attendibili sono le deposizioni dei lavoratori e Tes_1
tra l'altro concordi con il teste (“Per quanto riguarda l si Tes_2 Tes_2 organizzano gli addetti alle vendite, poi l'assistente di filiale verifica le richieste e comunica se è fattibile o meno accontentarli. L'assistente di filiale compila un modulo e lo manda al caposettore, che approva le ferie”- teste “Io Tes_1 verificavo la pianificazione e l'approvavo” teste . Tes_2
L'organizzazione delle ferie nel punto vendita era affidata in prima battuta al responsabile, che provvedeva a raccogliere disponibilità e ad assicurare la programmazione secondo le esigenze aziendali predefinite, programmazione che poi veniva sottoposta all'approvazione del superiore gerarchico, che certo non priva il sottoposto di quegli spazi di autonomia operativa richiesti dal I livello.
4.9.4. Analoghe considerazioni vanno fatte per gli ordini, non rientrando certo nella discrezionalità e autonomia del responsabile del punto vendita le scelte organizzative e commerciali ed è evidente che questi dovesse rispettare le
“direttive aziendali” come riferito dal teste però, neppure quest'ultimo Tes_4 né il hanno potuto negare che nel quotidiano la verifica del fabbisogno e Tes_2 dei ri enti e le conseguenti ordinazioni erano affidate al “responsabile” del negozio, che operava secondo le esigenze che di volta in volta si verificavano negli scaffali e tenendo conto dei tempi di consegna, conformemente alle direttive aziendali (anche per gli eventi eccezionali- ferragosto o offerte speciali- riferiti dal teste e utilizzando i terminali messi a disposizione Tes_2 dall'organizzazione aziendale (cfr teste . Tes_1
4.10 In conclusione, contrariamente a enuto dal Tribunale, le mansioni svolte dall'appellante sono state quelle proprie del gestore di negozio, proprie del rivendicato I livello e non quelle inferiori di “capo reparto” proprie del II livello, avendo il rivestito il ruolo di assistente di filiale, curando la Parte_1 direzione esecutiva del negozio di Santa Severa con margini di iniziativa e autonomia operativa conformi all'organizzazione aziendale e alle direttive ricevute.
5. In ordine alla decorrenza dell'esercizio delle accertate mansioni superiori, questa coincide con l'assegnazione dell'appellante alla filiale di Santa Severa, così come eccepito con il secondo motivo di gravame, risultando errata la diversa decorrenza-ottobre 2011- indicata dal Tribunale.
5.1. Dalla documentazione in atti- doc 2 della società- emerge che il trasferimento al predetto punto vendita è stato disposto dalla società pacificamente con decorrenza dall'1/3/2011 e, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, vi è prova certa che il sin da detta Parte_1 data ha iniziato a svolgere le mansioni di assistente/gestore di filiale, per come puntualmente riferito dai testi e , trasferiti entrambi nella stessa Tes_1 Tes_3 occasione, in alcun modo sme le iversi.
5.2. Da quanto esposto consegue che l'appellante ha diritto al trattamento economico conseguente al superiore inquadramento sopra accertato e quindi alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, differenze quantificate, sino al 31/8/2022, in complessivi € 36.278,20, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.. Avverso la predetta quantificazione non è mai stata mossa alcuna puntuale e specifica censura contabile, mentre l'eccezione di prescrizione inizialmente sollevata dalla società è stata respinta dal Tribunale con statuizione coperta da giudicato interno;
la mera riproposizione dell'eccezione non è sufficiente poiché a fronte di esplicita statuizione si imponeva l'appello incidentale.
5.3. L'appellante ha, altresì, diritto all'inquadramento automatico nell'accertato superiore I livello dall'1/6/2011, decorsi tre mesi dall'assegnazione alle mansioni superiori, trovando applicazione ratione temporis la disciplina dell'art. 2103 comma 1 cc. anteriore alla riforma del 2015.
6. In conclusione la gravata sentenza va riformata nei termini suddetti con integrale accoglimento della domanda principale, rimanendo travolta ex 336 c.p.c. la statuizione del Tribunale di accoglimento della subordinata.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel I livello ccnl Parte_1
Commercio-ER e condanna la a corrispondere al Controparte_1 predetto la somma di € 36278,20 e le tra quanto dovuto in ragione del superiore inquadramento e quanto effettivamente percepito maturate successivamente al 31/8/2022 sino alla presente decisione, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate;
condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi liquidate quanto al primo grado in € 7500,00 e quanto al presente grado in € 6950,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa da distrarsi.
Roma 27.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2194 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Vigliena n. 2, presso Parte_1 ancesca IN e LF IE che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, piazza Mazzini n. 27, Controparte_1 presso lo studio Studio Trifirò & Partners, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali, giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 17.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di lavorare, dal 16.1.2007, alle dipendenze Parte_1 di con qualifica di assistente di filiale ed inquadramento, Controparte_1 da llo e, dal 1.5.2012, nel II livello del CC Commercio- ER e di svolgere, dal 1.3.2011, mansioni di direttore del supermercato ad insegna sito in Santa Severa ha convenuto in giudizio la società datrice CP_1 di lavor ando le seguenti conclusioni: “1) In via principale Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel I livello Parte_1 del CC Commercio – Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sin dall'1.03.2011, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, a tutt'oggi anche per tutte le ragioni esposte in premessa;
In via subordinata Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel II Parte_1 livello del CC Commercio – Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sin dall'1.03.2011, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sino al 30.04.2012 anche per tutte le ragioni esposte in premessa;
2) In via principale condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 36.278,20 o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, come da conteggi che si notificano unitamente al presente atto - formulati con inquadramento al I livello del CC - e per tutti i titoli di cui alla premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed oltre alle differenze per errato inquadramento contrattuale successive al 31.08.2022 (data di formulazione dei conteggi) e sino al momento dell'emissione della sentenza;
In via subordinata condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.244,73 o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, come da conteggi che si notificano unitamente al presente atto - formulati con inquadramento al II livello del CC - e per tutti i titoli di cui alla premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la ad integrare l'accantonamento delle somme Controparte_1 dovute a titol Fine Rapporto in ragione del diritto del ricorrente al superiore inquadramento che sarà riconosciuto come da conteggi allegati;
4) condannare la Società convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.1. Nella resistenza di Eurospin Lazio S.r.l., il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: 1. - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 1.840,00, oltre rivalutazione monetaria ed
[...] gali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - compensa le spese di lite>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) premesso che il ricorrente aveva agito innanzitutto per il riconoscimento, in relazione al periodo dall'1.3.2011, dello svolgimento di mansioni inquadrabili nel I livello del CC ER – Commercio, anziché nel II contrattualmente riconosciuto, richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di mansioni superiori e le declaratorie contrattuali, sulla scorta delle deposizioni assunte, ha affermato come risulti smentita l'allegazione attorea secondo la quale il ricorrente svolgerebbe le proprie mansioni in piena autonomia, senza ricevere da alcun preposto della Società istruzioni su come organizzare il lavoro> in ragione della mancata autonomia del ricorrente sia nella gestione dei dipendenti sia in merito agli ordini da effettuare, essendo il suo lavoro sottoposto alla direzione ed al controllo del capo settore;
Ha, dunque, ritenuto non potersi riconoscere al ricorrente il superiore inquadramento richiesto con la domanda proposta in via principale;
ii) in merito alla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento del II livello a partire dall'1.3.2011, ha ritenuto indimostrata detta decorrenza, mentre ha affermato che il ricorrente aveva svolto mansioni di assistente di filiale dall'1.10.2011 - mansioni che, pacificamente, determinano l'inquadramento nel II livello del CC – ed ha, pertanto, accolto la domanda subordinata proposta dal ricorrente, non potendo farsi discendere il mancato riconoscimento dalla carenza di esperienza nel ruolo, come vorrebbe la resistente, considerato che non risulta necessario, dalle declaratorie contrattuali, lo svolgimento delle mansioni per un determinato periodo ai fini dell'acquisizione del livello superiore>; iii) ha disatteso l'eccezione di prescrizione alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico motivo, l'errata interpretazion norme del CC ER Confcommercio, segnatamente dell'art. 113 rubricato
“classificazione”, che inquadra i lavoratori in ordine gerarchico sulla base delle mansioni da loro svolte e a loro affidategli dalla società, nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Innanzitutto l'appellante coglie nel segno nel lamentare l'errata interpretazione da parte del Tribunale delle declaratorie contrattuali dettate dal CC ER . CP_2
4.1. Ed infatti o riconosciuto dal datore di lavoro dall'1/5/2012 e dal Tribunale retrodatato all'1/10/2011, appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:…. 6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita”. Di contro appartengono al I livello, quello rivendicato in giudizio, “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:………… 2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
4.2. Per come puntualmente eccepito nel gravame, la declaratoria contrattuale del I livello richiede che le mansioni vengano svolte con “autonomia operativa” e non certo con “autonomia decisionale”, come invece sembra ritenere il Tribunale laddove afferma che sarebbe l'allegazione attorea secondo la quale il ricorrente svolgerebbe le proprie mansioni «in piena autonomia, senza ricevere da alcun preposto della Società istruzioni su come organizzare il lavoro»>, preoccupandosi di puntualizzare: i) che dalle deposizioni testimoniali è emerso, innanzitutto, quanto alla gestione del personale, che il ricorrente non fosse autonomo nella elaborazione dei turni, i quali venivano predisposti sulla base delle informazioni ricevute dal capo settore, cui poi venivano inviati per l'approvazione>; ii) che tutti i testi hanno dichiarato che il piano ferie, predisposto dall'assistente di filiale, viene approvato dal capo settore>; iii) che per quanto attiene agli ordini da effettuare, dalle deposizioni testimoniali è emerso che gli ordini venivano effettuati sulla base di indizioni fornite dalla società>; che Il ricorrente pertanto non opera in autonomia né nella gestione dei dipendenti né quanto agli ordini da effettuare in quanto il suo lavoro è sottoposto alla direzione e al controllo del capo settore>.
4.3. Le affermazioni del Tribunale non solo si fondano su una non completa e corretta valutazione delle risultanze istruttorie, come di seguito sarà evidenziato, ma si muovono da un'idea di “autonomia” che non risponde alla declaratoria contrattuale, atteso che questa per il I livello richiede solo che le mansioni siano svolte con “autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità… delegate”, sicché è del tutto coerente, e non serve ad escludere lo svolgimento di mansioni superiori, che le scelte discrezionali organizzative fossero affidate a un superiore gerarchico al quale l'appellante riferiva e non può rilevare che questo superiore fosse inquadrato nel I livello rivendicato.
4.3.1. Sul punto è sufficiente osservare, per disattendere le argomentazioni della società, che non possono vincolare l'accertamento giudiziale le scelte organizzative del datore di lavoro in punto di inquadramento dei lavoratori, essendo necessario accertare in giudizio, secondo il noto giudizio trifasico, le concrete mansioni svolte dal lavoratore e la sussunzione delle stesse.
4.3.2. Parimenti va osservato, anche qui per disattendere le diverse argomentazioni della società, che nel giudizio c.d. trifasico, assume valore decisivo la disciplina collettiva sicché se questa attribuisce a una certa figura o a una certa posizione lavorativa un dato inquadramento non è possibile prescinderne, così come pure evidenziato nel gravame. Ed infatti, da tempo per consolidata giurisprudenza di legittimità “ove il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, individui direttamente - con riferimento o alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obiettivi - le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, che fa salve le eccezioni meglio evidenziabili in sede applicativa, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate…… Il principio si fonda sulla considerazione che le indicazioni del contratto collettivo esprimono la volontà delle associazioni sindacali stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione industriale, assumendo quindi valore vincolante per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria o qualifica. L'importanza degli specifici profili professionali esemplificativamente indicati come corrispondenti ai vari livelli - e la loro preminenza rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie
- è stata di recente ribadita con la sentenza n. 11461 del 18 novembre 1997, nella quale la Corte ha osservato come il procedimento di formazione della norma contrattuale collettiva in materia di categorie e qualifiche non parte dalla formulazione di astratti contenuti professionali, ma, al contrario, si muova dalla considerazione delle singole figure professionali del settore produttivo, dal loro ordinamento in una scala gerarchica, e, solo successivamente, arrivi alla elaborazione delle declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n. 12639/1998 e nello stesso senso le altre pronunce citata nel gravame- Cass. n. 3547/2016, Cass. n. 27430/2005).
4.3.2. Del richiamato principio di diritto il Tribunale non ha tenuto conto, svalutando il ruolo di “assistente di filiale” ricoperto da nel Parte_1 supermercato a marchio di Santa Severa. CP_1
4.4. La stessa gravata riconosce, infatti, che l'appellante ha svolto mansioni quali l'affidare i singoli compiti durante la giornata lavorativa ai dipendenti, aprire e chiudere il negozio, possedere le chiavi della cassaforte o essere reperibile nel caso in cui suoni l'allarme, così come effettuare l'inventario>.
4.5. Le deposizioni assunte che, sebbene quasi integralmente trascritte nella gravata sentenza, non sono state compiutamente valutate dal Tribunale, attestano inequivocabilmente, per come eccepito dall'appellante: che “Nel 2011 l'Ispettore di allora chiese ad se voleva andare a dirigere il punto Parte_1 vendita di Santa Severa, lui c nte di filiale e io come vice assistente di filiale. … Il ricorrente si occupa di tutto, apertura e chiusura del negozio, dirige l'intera squadra, composta da capo negozio (l'assistente di filiale), 2 vice assistente di filiale e gli addetti alle vendite …” (teste collega Tes_1 dell'appellante dal 2007 al 2015 presso lo stesso negozio); che ente era il responsabile del punto vendita” (teste capo settore ); che “Il Tes_2 CP_1 ricorrente era responsabile della filiale” , col voro sin Tes_3 dall'apertura del punto vendita di Santa Severa dal marzo 2011 fino al 2018). Il ruolo di responsabile della filiale di Santa Severa viene riconosciuto anche dall'altro teste precedente capo settore, laddove dichiara : “… Gli ordini Tes_4 li facevano i re ili, quindi il ricorrente e i vice assistenti di filiale”.
4.6 Ebbene, l'accertata posizione ricoperta dal all'interno della filiale in Parte_1 questione è già da sola sufficiente a riten ta la domanda perché l'appellante ha ricoperto, su espressa disposizione aziendale, un ruolo, quello di assistente di filiale, che corrisponde a quello di gestore di negozio e non certo il ruolo di mero capo reparto o capo settore proprio del II livello di inquadramento.
4.7. La puntuale descrizione delle mansioni in concreto svolte dall'appellante fornita dai colleghi escussi come testi, conferma appieno la soluzione sopra indicata, dando contenuto al predetto ruolo e facendone emergere la piena rispondenza anche alla parte descrittiva della declaratoria collettiva.
4.7.1. La teste ha dichiarato: «Il ricorrente si occupa di tutto, apertura Tes_1
e chiusura del irige l'intera squadra […] affidandoci dei compiti e dando delle priorità a quello che dobbiamo fare prima anziché dopo. Il ricorrente si occupa di fare i turni del personale. Gli ordini li fa l'assistente di filiale e in sua assenza i vice che lo sostituiscono. L'assistente di filiale si occupa di apertura e chiusura, in sua assenza i vice assistenti. […] E' l'assistente di filiale ad occuparsi dell'inventario. […] Nel 2011 c'era un altro programma, da 2 anni c'è TI. Fino a quel momento l'assistente faceva l'orario e basta, non lo verificava nessuno, negli ultimi due anni c'è un programma dove l'assistente di filiale inserisce i turni e il caposettore li approva, ma non è tantissimo. Per quanto riguarda le ferie, si organizzano gli addetti alle vendite, poi l'assistente di filiale verifica le richieste e comunica se è fattibile o meno accontentarli. L'assistente di filiale compila un modulo e lo manda al caposettore, che approva le ferie. L'assistente di filiale fa la contestazione via mail e la invia al caposettore chiedendo di farla fare all'ufficio del personale, la partenza è dell'assistente di filiale anche perché è colui che si accorge di quello che accade. L'assistente di filiale è reperibile, deve andare a controllare il negozio se suona l'allarme. Il ricorrente si è recato a controllare il negozio, non siamo mai andati insieme. La vigilanza chiama un numero, e allora chiamano subito il secondo numero e io richiamavo lui e gli chiedevo chi andava e di solito andava lui. C'erano i metronotte che ci aspettavano all'entrata del negozio, noi dovevamo togliere l'allarme al negozio e loro entravano con la pistola. Nel caso in cui un dipendente ha un'emergenza e deve chiedere un giorno di ferie o un permesso l'autorizza l'assistente di filiale, poi informiamo il caposettore. Per quanto riguarda gli ordini, abbiamo un terminale, l'assistente di filiale si reca sulla scaffalatura e decide in autonomia il quantitativo della merce da ordinare, valutiamo se il prodotto è in offerta, se ci sono più giorni da coprire, la domenica non arriva il secco e bisogna prevedere l'acqua che serve per i giorni successivi. E' una previsione che facciamo in maniera autonoma. Abbiamo un terminale dove sono registrati i display della scaffalatura e decidiamo che quantitativo deve essere ordinato. Tutti gli ordini vengono inviati entro le 9 della mattina, a volte non c'è proprio il caposettore. Se bisogna annullare lo scontrino, l'assistente di filiale si reca in cassa con una chiavetta e stornava il prodotto o annullava lo scontrino. Ora ci sono le casse digitali e abbiamo un badge che viene riconosciuto, abbiamo un codice e poi o storniamo il singolo prodotto o si annulla tutto lo scontrino. Poi uno o due giorni dopo dalla sede ci chiedono di scansionare gli scontrini e mandarli in sede. Ogni 1000 euro circa i cassieri preparano una busta sigillata, poi chiamano l'assistente di filiale e si recano in cassaforte, la inseriscono dentro la fessura, il nostro compito è verificare che cada dentro e poi viene firmato. Ma io non so cosa è contenuto nella busta. In caso di stagista o apprendista verifichiamo che dentro la busta ci siano i 1000 euro. A inizio anno la società ci da degli obiettivi di crescita e di risultato per ogni negozio, per cui dobbiamo organizzare una turnazione congrua con gli indici. Per quanto il singolo reparto lo stesso c'è una crescita e un'incidenza da raggiungere per cui l'assistente di filiale deve cercare quando fa gli ordini o gli scarti della merce cercare di stare dentro dei range per non sforare per cui c'è sempre uno studio sotto che viene fatto in autonomia. Quando ci sono gli inventari di fine mese, i caposettori chiedono spiegazioni su cosa è stato fatto. I caposettori ci mandano mail, ci chiamano, se ci devono comunicare un qualcosa, per esempio ci comunicano se l'azienda non ha una determinata merce ce lo comunicano (ci dicono per es. non ci sono banane caricate più mele), potrebbero chiedere l'indice di produttività durante la settimana. Noi li contattiamo durante la settimana, per es. se subisco dei furti, se devo chiamare i carabinieri, chiunque entra nel negozio lo comunico (ad es. il manutentore o la ditta dell'allarme), se si fa male una cliente, mando un report dell'accaduto. Non chiamiamo per chiedere autorizzazioni, decidiamo in autonomia. Preciso che quando il caposettore si ferma tutto il giorno, lavora sul suo computer o fa riunioni online con la sede. Non lavora con noi. Fa il primo giro con noi, vede la situazione in negozio, ad esempio ci dice di aumentare un ordine perché è troppo basso, dopo di che fa le sue cose. La collocazione della merce è stabilita da un display aziendale dove è stabilito ogni prodotto dove deve essere messo. Preciso che io devo rispettare la sequenza, non la quantità, sono io a decidere cosa ordinare, se non vendo qualcosa non lo ordino perché genero scarto. E' il caposettore a decidere di spostare il prodotto nel negozio e quindi devono intervenire i manutentori quello lo decide il caposettore. Se c'è ad esempio una perdita, facciamo la richiesta su un programma che si chiama manutenzione, poi comunichiamo la richiesta al caposettore, il caposettore non deve approvarla»>.
4.7.2. Si tratta di una deposizione dettagliata e puntuale, confermata da quella resa dal teste , alla quale per brevità si rinvia integralmente, da cui Tes_3 emerge inequi ente lo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni connotate da quell'alto contenuto professionale, da quella responsabilità di direzione esecutiva, da quella capacità di iniziativa e da quella autonomia operativa nell'ambito del ruolo assegnatogli proprie del I livello di inquadramento.
4.8 Non può essere condivisa la valutazione sminuente che il Tribunale fa delle dichiarazioni dei testi e laddove, invertendo il piano probatorio Tes_1 Tes_3
e la logica del ragio che i testi non hanno chiarito come possano essere certi che i turni, in precedenza all'utilizzo del programma TI, non fossero soggetti ad approvazione>, affermazione che non tiene conto che i testi sono testimoni diretti dei fatti, avendo entrambi lavorato con l'appellante quotidianamente e che gli stessi chiariscono perfettamente l'organizzazione prima e dopo l'utilizzo del programma TI, laddove le deposizioni dei testi della società, e che il Tribunale erroneamente Tes_2 Tes_4 preferisce, non forniscono alcuna decisiva prova contraria, tenuto conto che entrambi riferiscono per un periodo più recente (il teste ha seguito il punto Tes_2 vendita di Santa Severa solo “Negli ultimi 5 o 6 anni” e anche il teste Tes_4 solo “6 anni” prima della deposizione resa nel febbraio 2024).
4.9. Come già sopra evidenziato, il Tribunale non tiene conto degli effettivi limiti che l'autonomia collettiva ha posto all'iniziativa organizzativa e all'autonomia del personale inquadrato al I livello pretendendo una discrezionalità e un'autonomia di scelte per nulla richieste, sicché non può assumere rilievo ostativo la circostanza che i turni fossero inviati al capo settore per l'approvazione e che gli stessi fossero redatti secondo le indicazioni ricevute così come avveniva per gli ordini o le ferie.
4.9.1 Si ribadisce, perché non tenuto in conto né dal Tribunale né dalla società appellata, che il livello rivendicato dall'appellante richiede esclusivamente lo svolgimento di mansioni connotate da autonomia “operativa”, delimitata dalle deleghe ricevute e quindi dalle direttive impartite dai superiori gerarchici, e che la direzione della filiale è una direzione “esecutiva”, quindi non vale insistere sull'assenza in capo all'appellante di poteri discrezionali e di autonomia decisionale ovvero sulla sottoposizione a quello che la società definisce capo settore, ma che in sostanza era il superiore chiamato a soprintendere a più punti vendita (diretti e affiliati-cfr teste , che non era quotidianamente presente Tes_2 nel negozio, ma si affidava all'op el responsabile di negozio, così definito l'assistente di filiale (cfr testi e , che agiva con l'iniziativa e Tes_2 Tes_4 l'autonomia operative conformi alle procedure organizzative della società e delle disposizioni ricevute.
4.9.2. Perdono allora di decisivo rilievo le circostanze evidenziate dal Tribunale, anche attraverso una non completa valutazione delle risultanze istruttorie, e più specificamente che le ferie fossero approvate dal capo settore e che gli ordini della merce fossero effettuati sulla base delle indicazioni fornite dalla società.
4.9.3. Riguardo al primo punto- le ferie- i testi indotti dalla società, e Tes_2 rendono deposizioni tra loro contrastanti come eccepito dall'appellante Tes_4 credibili nel cercare di sminuire il ruolo dell'appellante, mentre certamente più lineari e attendibili sono le deposizioni dei lavoratori e Tes_1
tra l'altro concordi con il teste (“Per quanto riguarda l si Tes_2 Tes_2 organizzano gli addetti alle vendite, poi l'assistente di filiale verifica le richieste e comunica se è fattibile o meno accontentarli. L'assistente di filiale compila un modulo e lo manda al caposettore, che approva le ferie”- teste “Io Tes_1 verificavo la pianificazione e l'approvavo” teste . Tes_2
L'organizzazione delle ferie nel punto vendita era affidata in prima battuta al responsabile, che provvedeva a raccogliere disponibilità e ad assicurare la programmazione secondo le esigenze aziendali predefinite, programmazione che poi veniva sottoposta all'approvazione del superiore gerarchico, che certo non priva il sottoposto di quegli spazi di autonomia operativa richiesti dal I livello.
4.9.4. Analoghe considerazioni vanno fatte per gli ordini, non rientrando certo nella discrezionalità e autonomia del responsabile del punto vendita le scelte organizzative e commerciali ed è evidente che questi dovesse rispettare le
“direttive aziendali” come riferito dal teste però, neppure quest'ultimo Tes_4 né il hanno potuto negare che nel quotidiano la verifica del fabbisogno e Tes_2 dei ri enti e le conseguenti ordinazioni erano affidate al “responsabile” del negozio, che operava secondo le esigenze che di volta in volta si verificavano negli scaffali e tenendo conto dei tempi di consegna, conformemente alle direttive aziendali (anche per gli eventi eccezionali- ferragosto o offerte speciali- riferiti dal teste e utilizzando i terminali messi a disposizione Tes_2 dall'organizzazione aziendale (cfr teste . Tes_1
4.10 In conclusione, contrariamente a enuto dal Tribunale, le mansioni svolte dall'appellante sono state quelle proprie del gestore di negozio, proprie del rivendicato I livello e non quelle inferiori di “capo reparto” proprie del II livello, avendo il rivestito il ruolo di assistente di filiale, curando la Parte_1 direzione esecutiva del negozio di Santa Severa con margini di iniziativa e autonomia operativa conformi all'organizzazione aziendale e alle direttive ricevute.
5. In ordine alla decorrenza dell'esercizio delle accertate mansioni superiori, questa coincide con l'assegnazione dell'appellante alla filiale di Santa Severa, così come eccepito con il secondo motivo di gravame, risultando errata la diversa decorrenza-ottobre 2011- indicata dal Tribunale.
5.1. Dalla documentazione in atti- doc 2 della società- emerge che il trasferimento al predetto punto vendita è stato disposto dalla società pacificamente con decorrenza dall'1/3/2011 e, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, vi è prova certa che il sin da detta Parte_1 data ha iniziato a svolgere le mansioni di assistente/gestore di filiale, per come puntualmente riferito dai testi e , trasferiti entrambi nella stessa Tes_1 Tes_3 occasione, in alcun modo sme le iversi.
5.2. Da quanto esposto consegue che l'appellante ha diritto al trattamento economico conseguente al superiore inquadramento sopra accertato e quindi alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, differenze quantificate, sino al 31/8/2022, in complessivi € 36.278,20, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.. Avverso la predetta quantificazione non è mai stata mossa alcuna puntuale e specifica censura contabile, mentre l'eccezione di prescrizione inizialmente sollevata dalla società è stata respinta dal Tribunale con statuizione coperta da giudicato interno;
la mera riproposizione dell'eccezione non è sufficiente poiché a fronte di esplicita statuizione si imponeva l'appello incidentale.
5.3. L'appellante ha, altresì, diritto all'inquadramento automatico nell'accertato superiore I livello dall'1/6/2011, decorsi tre mesi dall'assegnazione alle mansioni superiori, trovando applicazione ratione temporis la disciplina dell'art. 2103 comma 1 cc. anteriore alla riforma del 2015.
6. In conclusione la gravata sentenza va riformata nei termini suddetti con integrale accoglimento della domanda principale, rimanendo travolta ex 336 c.p.c. la statuizione del Tribunale di accoglimento della subordinata.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel I livello ccnl Parte_1
Commercio-ER e condanna la a corrispondere al Controparte_1 predetto la somma di € 36278,20 e le tra quanto dovuto in ragione del superiore inquadramento e quanto effettivamente percepito maturate successivamente al 31/8/2022 sino alla presente decisione, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate;
condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi liquidate quanto al primo grado in € 7500,00 e quanto al presente grado in € 6950,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa da distrarsi.
Roma 27.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario