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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LA RO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1426/2025;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Alessandro De Bellis;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e
CR AP, come da procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22/03/2024;
LITISCONSORTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/10/2025 la ricorrente, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del Controparte_1
negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in forza di contratti a tempo
[...] determinato, deduceva di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della predetta indennità e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
1 1.1. Il , costituitosi in giudizio, eccepiva la Controparte_1 prescrizione del diritto e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. L' si costituiva in giudizio chiedendo di disporre l'eventuale CP_3 regolarizzazione contributiva.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente ha svolto attività di docente a tempo determinato alle dipendenze del negli anni 2022/2023 e Controparte_1
2023/2024 fino al 30 giugno di ciascun anno e rivendica in questa sede il pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto.
Tale pretesa deve ritenersi pienamente fondata.
2.2. L'art. 13 del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007, prevede che i docenti a tempo indeterminato abbiano diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 giorni lavorativi per i primi tre anni di servizio e di
32 giorni dal terzo anno di servizio in poi.
L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che al personale assunto a tempo determinato, si applichino le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
2 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (in questo senso Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 16715/2024 del 17/06/2024 in motivazione).
L'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, prevede: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 dispone:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1, comma 55, della legge n. 228/12, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 8 dell'art. citato, stabilendo che il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
3 e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 ha stabilito: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 56 dell'art. 1 citato ha poi previsto: “le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
2.3. Le disposizioni normative sopra riportate devono essere interpretate alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2.4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, ha chiarito che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applica nelle ipotesi in cui il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile.
Si legge, in particolare, nella motivazione della citata sentenza della Corte
Costituzionale: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira
l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo.
3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal
4 lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole….”.
2.5. Il diritto alle ferie costituisce principio essenziale del diritto sociale dell'Unione Europea, che sarebbe violato se, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, si negasse l'indennità sostituiva delle ferie, anche in caso di mancato godimento non imputabile a scelta volontaria del lavoratore.
L'articolo 7 della direttiva CE 2003/88 stabilisce:
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Come più volte chiarito dalla Corte di Giustizia, “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C-118/13, Per_2
EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Come dichiarato dalla
Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_3
EU:C:2016:576, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). In effetti, l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato
5 diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza del
19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II,
EU:C:2013:570, punto 32). A tale riguardo, la Corte ha segnatamente precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio,
a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, Per_4
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Sebbene occorra
[...] precisare che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo
7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006,
Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre Per_ 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63). A tal fine il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_6 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza
6 necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento e il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere
l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute(sent. Corte di Giustizia Grande Sezione 6 novembre 2018 – Causa C-
684/16).
2.6. I principi sopra riportati, più volte affermati dalla Corte di Giustizia, vincolano il giudice nazionale nell'interpretazione interna, considerato anche che
“secondo costante giurisprudenza della Corte, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma,
TF (sentenza del 24 gennaio 2012, C-282/10, EU:C:2012:33, Per_7 punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza Corte di Giustizia del
24 gennaio 2012, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 27-sentenza Corte Per_7 di Giustizia Grande Sezione 6 novembre 2018 – Causa C-684/16 punti 58 e 59).
“La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario
7 formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45); b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
2.7. Si è, quindi, affermato nella giurisprudenza di legittimità, il seguente condivisibile principio: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 16715/2024 del 17/06/2024; nello stesso senso Cass., sez. lav., Ord. n. 28587/2024 del 6/11/2024; Cass. Sez. lav.,
Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente osservato “che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in
8 adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio (in questo senso
Cass. civ. ord. n. 28587/2024 in motivazione).
2.8. La parte ricorrente, dunque, non avendo presentato alcuna domanda di fruizione delle ferie, non può essere automaticamente considerata in ferie nel periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, periodo in cui la docente resta a disposizione e può essere richiamata in servizio in qualunque momento.
Il non ha dimostrato di aver inutilmente Controparte_1 invitato la parte ricorrente a fruire delle ferie, con espresso avviso della perdita della relativa indennità sostitutiva, sicché deve affermarsi il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, che ammonta, secondo i conteggi predisposti dalla ricorrente a € 3.528,00.
Il convenuto ha quantificato le somme spettanti, considerando come CP_1 fruiti 4 giorni per l'anno scolastico 2022/2023 e 5 giorni per l'anno scolastico
2023/2024, senza, tuttavia, aver dato la prova della richiesta di ferie da parte della ricorrente.
Sul punto la Corte di cassazione, richiamando i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, ha affermato che:
“A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del
9 rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato". (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08/07/2022).
***
3. La ricorrente, quindi, ha sicuramente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso e l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente non è fondata. Il termine di CP_1 prescrizione del diritto relativo all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite è, infatti, quello decennale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva,
a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
Nel caso di specie, dunque, in cui non si applica il termine di prescrizione quinquennale, ma quello decennale, la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 30
10 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2023, sicché alcuna prescrizione del diritto si è verificata.
***
4. Il ricorso va, pertanto, accolto e il va Controparte_1 condannato al pagamento in favore della parte ricorrente di € 3.528,00, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali delle singole scadenze in saldo, nonché al versamento dei relativi contributi all' . CP_3
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
nella misura liquidata in dispositivo secondo le Controparte_1 previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e
€ 5.200,00, valore medio con riduzione del 50% in considerazione del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente di € 3.528,00, oltre il maggior
[...] importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi all' ; CP_3 condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro De Bellis;
condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_3 delle spese di lite, liquidate in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 18/12/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa LA RO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LA RO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1426/2025;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Alessandro De Bellis;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e
CR AP, come da procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22/03/2024;
LITISCONSORTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/10/2025 la ricorrente, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del Controparte_1
negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in forza di contratti a tempo
[...] determinato, deduceva di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della predetta indennità e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
1 1.1. Il , costituitosi in giudizio, eccepiva la Controparte_1 prescrizione del diritto e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. L' si costituiva in giudizio chiedendo di disporre l'eventuale CP_3 regolarizzazione contributiva.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente ha svolto attività di docente a tempo determinato alle dipendenze del negli anni 2022/2023 e Controparte_1
2023/2024 fino al 30 giugno di ciascun anno e rivendica in questa sede il pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto.
Tale pretesa deve ritenersi pienamente fondata.
2.2. L'art. 13 del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007, prevede che i docenti a tempo indeterminato abbiano diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 giorni lavorativi per i primi tre anni di servizio e di
32 giorni dal terzo anno di servizio in poi.
L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che al personale assunto a tempo determinato, si applichino le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
2 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (in questo senso Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 16715/2024 del 17/06/2024 in motivazione).
L'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, prevede: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 dispone:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1, comma 55, della legge n. 228/12, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 8 dell'art. citato, stabilendo che il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
3 e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 ha stabilito: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 56 dell'art. 1 citato ha poi previsto: “le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
2.3. Le disposizioni normative sopra riportate devono essere interpretate alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2.4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, ha chiarito che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applica nelle ipotesi in cui il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile.
Si legge, in particolare, nella motivazione della citata sentenza della Corte
Costituzionale: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira
l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo.
3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal
4 lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole….”.
2.5. Il diritto alle ferie costituisce principio essenziale del diritto sociale dell'Unione Europea, che sarebbe violato se, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, si negasse l'indennità sostituiva delle ferie, anche in caso di mancato godimento non imputabile a scelta volontaria del lavoratore.
L'articolo 7 della direttiva CE 2003/88 stabilisce:
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Come più volte chiarito dalla Corte di Giustizia, “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C-118/13, Per_2
EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Come dichiarato dalla
Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_3
EU:C:2016:576, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). In effetti, l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato
5 diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza del
19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II,
EU:C:2013:570, punto 32). A tale riguardo, la Corte ha segnatamente precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio,
a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, Per_4
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Sebbene occorra
[...] precisare che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo
7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006,
Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre Per_ 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63). A tal fine il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_6 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza
6 necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento e il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere
l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute(sent. Corte di Giustizia Grande Sezione 6 novembre 2018 – Causa C-
684/16).
2.6. I principi sopra riportati, più volte affermati dalla Corte di Giustizia, vincolano il giudice nazionale nell'interpretazione interna, considerato anche che
“secondo costante giurisprudenza della Corte, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma,
TF (sentenza del 24 gennaio 2012, C-282/10, EU:C:2012:33, Per_7 punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza Corte di Giustizia del
24 gennaio 2012, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 27-sentenza Corte Per_7 di Giustizia Grande Sezione 6 novembre 2018 – Causa C-684/16 punti 58 e 59).
“La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario
7 formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45); b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
2.7. Si è, quindi, affermato nella giurisprudenza di legittimità, il seguente condivisibile principio: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 16715/2024 del 17/06/2024; nello stesso senso Cass., sez. lav., Ord. n. 28587/2024 del 6/11/2024; Cass. Sez. lav.,
Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente osservato “che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in
8 adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio (in questo senso
Cass. civ. ord. n. 28587/2024 in motivazione).
2.8. La parte ricorrente, dunque, non avendo presentato alcuna domanda di fruizione delle ferie, non può essere automaticamente considerata in ferie nel periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, periodo in cui la docente resta a disposizione e può essere richiamata in servizio in qualunque momento.
Il non ha dimostrato di aver inutilmente Controparte_1 invitato la parte ricorrente a fruire delle ferie, con espresso avviso della perdita della relativa indennità sostitutiva, sicché deve affermarsi il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, che ammonta, secondo i conteggi predisposti dalla ricorrente a € 3.528,00.
Il convenuto ha quantificato le somme spettanti, considerando come CP_1 fruiti 4 giorni per l'anno scolastico 2022/2023 e 5 giorni per l'anno scolastico
2023/2024, senza, tuttavia, aver dato la prova della richiesta di ferie da parte della ricorrente.
Sul punto la Corte di cassazione, richiamando i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, ha affermato che:
“A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del
9 rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato". (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08/07/2022).
***
3. La ricorrente, quindi, ha sicuramente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso e l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente non è fondata. Il termine di CP_1 prescrizione del diritto relativo all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite è, infatti, quello decennale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva,
a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
Nel caso di specie, dunque, in cui non si applica il termine di prescrizione quinquennale, ma quello decennale, la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 30
10 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2023, sicché alcuna prescrizione del diritto si è verificata.
***
4. Il ricorso va, pertanto, accolto e il va Controparte_1 condannato al pagamento in favore della parte ricorrente di € 3.528,00, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali delle singole scadenze in saldo, nonché al versamento dei relativi contributi all' . CP_3
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
nella misura liquidata in dispositivo secondo le Controparte_1 previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e
€ 5.200,00, valore medio con riduzione del 50% in considerazione del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente di € 3.528,00, oltre il maggior
[...] importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi all' ; CP_3 condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro De Bellis;
condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_3 delle spese di lite, liquidate in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 18/12/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa LA RO
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