Versione
18 agosto 1977
18 agosto 1977
Art. 6.
Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.
Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.
Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.
Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/07/2025, n. 13434Provvedimento: […] oltre il tempo utile per il decorso dei termini previsti dall'art. 92, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011, incorrendo nuovamente nel mancato rispetto della tempistica di legge per l'inizio lavori e/o stipula della convenzione” di cui all'art. 6 della legge n. 513/1977; […]Leggi di più...
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