CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ET NL, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 495/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sassari - Via Wagner 2 07100 Sassari SS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 IMU 2021
- sull'appello n. 515/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari - Via Wagner 2 07100 Sassari SS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 327 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 328 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la non imponibilità ai fini IMU dell'immobile e per l'effetto annullare, quanto a tributo, sanzioni ed interessi, gli avvisi di accertamento IMU anno imposta 2020 n. 170 del 6.06.2024 Prot. n. GE 2024/0120646 notificato via pec in data 2 luglio 2024 e accertamento IMU anno imposta 2021 n. 171 del 06.06.2024 Prot. n. GE 2024/0120658 notificato via pec in data 2 luglio 2024 impugnati;
in subordine ridurre la pretesa di cui agli impugnati avvisi di accertamento, con annullamento parziale dei relativi accertamenti;
dichiarare non dovute le sanzioni, o in subordine rideterminarle, con annullamento totale o parziale dell'accertamento nella parte in cui irroga le sanzioni;
con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio Resistente/Appellato: respingere il ricorso in Appello, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II n. 41/2025 del 27/01/2025 depositata in data 07/02/2025 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso gli avvisi di accertamento n. 170 e 171 del 2024 emessi dal Comune di Sassari per IMU 2020 e 2021. I Giudici di prime cure avevano confermato la legittimità del recupero portato dagli atti del Comune poiché per l'immobile cui essi si riferivano (locale ad uso pizzeria sito in Luogo_1) non spettava l'esenzione dal tributo IMU di cui all'art. 2 comma 2 lett. a del DL 102/2013 che modifica l'art. 13 del DL 201/2011, essendo stata rilasciata dal Comune di Sassari autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado:
1. nella parte in cui motiva che l'intestazione formale della pratica edilizia come manutenzione straordinaria sia preclusiva all'esenzione che spetterebbe per i lavori di restauro e risanamento conservativo.
2. nella parte in cui sostiene che, se in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione la Ricorrente_1 srl ha effettuato lavori differenti rispetto a quelli autorizzati, non può invocare l'esenzione. La società precisa poi che la natura di beni merce in parte risulta agli atti, ma soprattutto è circostanza di fatto esposta dal ricorrente in primo grado non contestata dal Comune all'atto della costituzione, producendo altresì ulteriore documentazione probatoria. Si costituisce in giudizio il Comune di Sassari, che contesta la fondatezza ell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 12/01/2026, il Collegio fa presente preliminarmente che è pendente innanzi questa sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna il procedimento iscritto con RGA 515/2025 laddove la società Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. I n. 70/2025 del 11/10/2024 depositata in data 25/02/2025 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso gli avvisi di accertamento n. 327 e 328 del 2023 emessi dal Comune di Sassari per IMU 2018 e 2019. I Giudici di prime cure avevano confermato la legittimità del recupero portato dagli atti del Comune Luogo_1poiché per l'immobile cui essi si riferivano (locale ad uso pizzeria sito in ) non spettava l'esenzione dal tributo IMU di cui all'art. 2 comma 2 lett. a del DL 102/2013 che modifica l'art. 13 del DL 201/2011, non rinvenendo, agli atti della causa, il documento –Bilancio- attestante la volontà della società di destinare il fabbricato alla vendita. La società appellante contesta la sentenza di primo grado:
1. nel punto in cui sostiene che la mancata produzione dei bilanci fa sì che manchi la prova che si trattasse di beni merce, ribadendo che la natura di beni merce in parte risulta agli atti, ma soprattutto è circostanza di fatto esposta dal ricorrente in primo grado, non contestata dal Comune all'atto della costituzione, producendo altresì ulteriore documentazione probatoria;
2. nella parte in cui afferma che l'esenzione IMU per cui è causa sarebbe impedita anche dal non aver la ricorrente provveduto a far avere al Comune la dichiarazione attestante la condizione del fabbricato, come imposto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 769 ultimo periodo, nonchè dal DL 102/2013 art. 2 comma 5bis. La società ribadisce poi la fondatezza nel merito del diritto all'esenzione IMU. Si costituisce in giudizio il Comune di Sassari, che contesta la fondatezza dell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 546/92, per la riunione con il presente appello R.G.A. 495/2025 dell'appello promosso con R.G.A. 515/2025. Nella pubblica udienza del 12/01/2026 è intervenuto il difensore della società che ha ribadito la fondatezza della proprie ragioni. Nella camera di consiglio del 12/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che gli appelli riuniti siano parzialmente fondati. L'art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede, al comma 1, che, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”. Il successivo comma 2 dispone, in linea di continuità con lo spirito agevolativo della norma appena richiamata, che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Sulla base di tali disposizioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con nota PROT. N. 29307 del 11/12/2013, che nel concetto “fabbricati costruiti” delle norme in esame possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così operando, in linea con l'interpretazione della normativa vigente, un'equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. Ricorrente_1Orbene, il Collegio osserva che nel caso in esame la società srl, sebbene abbia dichiarato in seno all'autorizzazione richiesta al Comune di Sassari, la volontà di effettuare lavori di manutenzione straordinari e precisamente “opere di manutenzione straordinaria di un fabbricato Luogo_1adibito a bar-ristorante-pizzeria da realizzarsi in reg. ”, giusta autorizzazione edilizia n. A/07/166 del 7 giugno 2007 su progetto del Perito Agrario Nominativo_1, tuttavia in realtà ha eseguito incisivi interventi di restauro e risanamento conservativo, laddove ha previsto e realizzato l rinnovo e ripristino della scala esterna, l'eliminazione delle lastre di copertura su porzione del fabbricato e sulla struttura portante lignea del tetto. La Suprema Corte, con ordinanza n. 10392/2025, ha però recentemente assunto una posizione interpretativa ancora più rigida sulla questione, rigettando l'orientamento espresso in precedenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze, con la Risoluzione n 11/DF dell'11 dicembre 2013 sopra citata, affermando che non rientra nell'ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall'impresa di costruzione, in quanto già immesso nel mercato immobiliare, anche se la circolazione commerciale dell'immobile è atta ad una successiva attività di ristrutturazione da parte dell'impresa acquirente. La Corte di Cassazione ha infatti statuito che “Non è, dunque, invocabile un'assimilazione quoad effectum tra i “fabbricati costruiti” ed i “fabbricati ristrutturati”, essendo preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che, in materia fiscale le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati”. Il Collegio ritiene pertanto, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, che certamente non sussistono i presupposti per l'esenzione dal tributo, atteso che nel caso in esame si tratta di fabbricato già esistente, acquistato dall'impresa di costruzione e poi ristrutturato. Il Collegio ritiene tuttavia che sussistono per esentare il contribuente dal pagamento delle sole sanzioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26143/2019 della sez. tributaria, ha infatti affermato, in tema di legittimo affidamento del contribuente. La sezione tributaria, con la sentenza n. 26143/2019, che la tutela del legittimo affidamento, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario e trova la propria origine nei principi costituzionali affermati agli artt. 3,23,53 e 97Cost., oltre che in quelli dell'ordinamento comunitario e che nel caso di incertezza interpretativa, ingenerata da circolari e risoluzioni dell'amministrazione finanziaria, tale principio influisce ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni, senza però incidere in alcun modo sulla debenza del tributo e ciò in quanto dette circolari e risoluzioni non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, dal momento che, come affermato anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 23031/2007), queste non vincolano neppure la stessa autorità emanante, la quale rimane comunque libera di rivedere l'interpretazione adottata. Il Collegio ritiene pertanto che è dovuto il tributo con gli interessi ma non sono dovute le sanzioni. Il parziale accoglimento delle ragioni del contribuente è giusta causa di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, nei giudizi riuniti RGA 495/2025 ed RGA 515/2025, a parziale riforma delle sentenze impugnate, accoglie parzialmente l'appello della società Ricorrente_1 srl e per l'effetto annulla le sanzioni fermo restando la debenza del tributo e degli interessi. Spese compensate. Così deciso in Sassari il 12.01.2026 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni MONACA Dott. Gianluigi ET
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ET NL, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 495/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sassari - Via Wagner 2 07100 Sassari SS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 IMU 2021
- sull'appello n. 515/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari - Via Wagner 2 07100 Sassari SS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 327 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 328 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la non imponibilità ai fini IMU dell'immobile e per l'effetto annullare, quanto a tributo, sanzioni ed interessi, gli avvisi di accertamento IMU anno imposta 2020 n. 170 del 6.06.2024 Prot. n. GE 2024/0120646 notificato via pec in data 2 luglio 2024 e accertamento IMU anno imposta 2021 n. 171 del 06.06.2024 Prot. n. GE 2024/0120658 notificato via pec in data 2 luglio 2024 impugnati;
in subordine ridurre la pretesa di cui agli impugnati avvisi di accertamento, con annullamento parziale dei relativi accertamenti;
dichiarare non dovute le sanzioni, o in subordine rideterminarle, con annullamento totale o parziale dell'accertamento nella parte in cui irroga le sanzioni;
con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio Resistente/Appellato: respingere il ricorso in Appello, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II n. 41/2025 del 27/01/2025 depositata in data 07/02/2025 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso gli avvisi di accertamento n. 170 e 171 del 2024 emessi dal Comune di Sassari per IMU 2020 e 2021. I Giudici di prime cure avevano confermato la legittimità del recupero portato dagli atti del Comune poiché per l'immobile cui essi si riferivano (locale ad uso pizzeria sito in Luogo_1) non spettava l'esenzione dal tributo IMU di cui all'art. 2 comma 2 lett. a del DL 102/2013 che modifica l'art. 13 del DL 201/2011, essendo stata rilasciata dal Comune di Sassari autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado:
1. nella parte in cui motiva che l'intestazione formale della pratica edilizia come manutenzione straordinaria sia preclusiva all'esenzione che spetterebbe per i lavori di restauro e risanamento conservativo.
2. nella parte in cui sostiene che, se in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione la Ricorrente_1 srl ha effettuato lavori differenti rispetto a quelli autorizzati, non può invocare l'esenzione. La società precisa poi che la natura di beni merce in parte risulta agli atti, ma soprattutto è circostanza di fatto esposta dal ricorrente in primo grado non contestata dal Comune all'atto della costituzione, producendo altresì ulteriore documentazione probatoria. Si costituisce in giudizio il Comune di Sassari, che contesta la fondatezza ell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 12/01/2026, il Collegio fa presente preliminarmente che è pendente innanzi questa sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna il procedimento iscritto con RGA 515/2025 laddove la società Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. I n. 70/2025 del 11/10/2024 depositata in data 25/02/2025 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso gli avvisi di accertamento n. 327 e 328 del 2023 emessi dal Comune di Sassari per IMU 2018 e 2019. I Giudici di prime cure avevano confermato la legittimità del recupero portato dagli atti del Comune Luogo_1poiché per l'immobile cui essi si riferivano (locale ad uso pizzeria sito in ) non spettava l'esenzione dal tributo IMU di cui all'art. 2 comma 2 lett. a del DL 102/2013 che modifica l'art. 13 del DL 201/2011, non rinvenendo, agli atti della causa, il documento –Bilancio- attestante la volontà della società di destinare il fabbricato alla vendita. La società appellante contesta la sentenza di primo grado:
1. nel punto in cui sostiene che la mancata produzione dei bilanci fa sì che manchi la prova che si trattasse di beni merce, ribadendo che la natura di beni merce in parte risulta agli atti, ma soprattutto è circostanza di fatto esposta dal ricorrente in primo grado, non contestata dal Comune all'atto della costituzione, producendo altresì ulteriore documentazione probatoria;
2. nella parte in cui afferma che l'esenzione IMU per cui è causa sarebbe impedita anche dal non aver la ricorrente provveduto a far avere al Comune la dichiarazione attestante la condizione del fabbricato, come imposto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 769 ultimo periodo, nonchè dal DL 102/2013 art. 2 comma 5bis. La società ribadisce poi la fondatezza nel merito del diritto all'esenzione IMU. Si costituisce in giudizio il Comune di Sassari, che contesta la fondatezza dell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 546/92, per la riunione con il presente appello R.G.A. 495/2025 dell'appello promosso con R.G.A. 515/2025. Nella pubblica udienza del 12/01/2026 è intervenuto il difensore della società che ha ribadito la fondatezza della proprie ragioni. Nella camera di consiglio del 12/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che gli appelli riuniti siano parzialmente fondati. L'art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede, al comma 1, che, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”. Il successivo comma 2 dispone, in linea di continuità con lo spirito agevolativo della norma appena richiamata, che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Sulla base di tali disposizioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con nota PROT. N. 29307 del 11/12/2013, che nel concetto “fabbricati costruiti” delle norme in esame possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così operando, in linea con l'interpretazione della normativa vigente, un'equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. Ricorrente_1Orbene, il Collegio osserva che nel caso in esame la società srl, sebbene abbia dichiarato in seno all'autorizzazione richiesta al Comune di Sassari, la volontà di effettuare lavori di manutenzione straordinari e precisamente “opere di manutenzione straordinaria di un fabbricato Luogo_1adibito a bar-ristorante-pizzeria da realizzarsi in reg. ”, giusta autorizzazione edilizia n. A/07/166 del 7 giugno 2007 su progetto del Perito Agrario Nominativo_1, tuttavia in realtà ha eseguito incisivi interventi di restauro e risanamento conservativo, laddove ha previsto e realizzato l rinnovo e ripristino della scala esterna, l'eliminazione delle lastre di copertura su porzione del fabbricato e sulla struttura portante lignea del tetto. La Suprema Corte, con ordinanza n. 10392/2025, ha però recentemente assunto una posizione interpretativa ancora più rigida sulla questione, rigettando l'orientamento espresso in precedenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze, con la Risoluzione n 11/DF dell'11 dicembre 2013 sopra citata, affermando che non rientra nell'ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall'impresa di costruzione, in quanto già immesso nel mercato immobiliare, anche se la circolazione commerciale dell'immobile è atta ad una successiva attività di ristrutturazione da parte dell'impresa acquirente. La Corte di Cassazione ha infatti statuito che “Non è, dunque, invocabile un'assimilazione quoad effectum tra i “fabbricati costruiti” ed i “fabbricati ristrutturati”, essendo preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che, in materia fiscale le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati”. Il Collegio ritiene pertanto, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, che certamente non sussistono i presupposti per l'esenzione dal tributo, atteso che nel caso in esame si tratta di fabbricato già esistente, acquistato dall'impresa di costruzione e poi ristrutturato. Il Collegio ritiene tuttavia che sussistono per esentare il contribuente dal pagamento delle sole sanzioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26143/2019 della sez. tributaria, ha infatti affermato, in tema di legittimo affidamento del contribuente. La sezione tributaria, con la sentenza n. 26143/2019, che la tutela del legittimo affidamento, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario e trova la propria origine nei principi costituzionali affermati agli artt. 3,23,53 e 97Cost., oltre che in quelli dell'ordinamento comunitario e che nel caso di incertezza interpretativa, ingenerata da circolari e risoluzioni dell'amministrazione finanziaria, tale principio influisce ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni, senza però incidere in alcun modo sulla debenza del tributo e ciò in quanto dette circolari e risoluzioni non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, dal momento che, come affermato anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 23031/2007), queste non vincolano neppure la stessa autorità emanante, la quale rimane comunque libera di rivedere l'interpretazione adottata. Il Collegio ritiene pertanto che è dovuto il tributo con gli interessi ma non sono dovute le sanzioni. Il parziale accoglimento delle ragioni del contribuente è giusta causa di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, nei giudizi riuniti RGA 495/2025 ed RGA 515/2025, a parziale riforma delle sentenze impugnate, accoglie parzialmente l'appello della società Ricorrente_1 srl e per l'effetto annulla le sanzioni fermo restando la debenza del tributo e degli interessi. Spese compensate. Così deciso in Sassari il 12.01.2026 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni MONACA Dott. Gianluigi ET