TAR
Sentenza 7 febbraio 2026
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00123 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00941/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 941 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Corbari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore pro tempore di Cremona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00941/2024 REG.RIC.
del decreto di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per conversione da minore età a lavoro subordinato Cat.A.12/2024 nr.-OMISSIS- notificato il giorno 3 marzo
2024, nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infraprocedimentale, successivo e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente -OMISSIS-, cittadino egiziano, nato l'[...], ha fatto irregolarmente ingresso sul territorio nazionale il giorno 11 luglio 2022 quale minore straniero non accompagnato.
1.2. Divenuto maggiorenne, nel settembre 2023 egli ha presentato allo sportello dell'Ufficio Immigrazione di Cremona un'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età, che aveva nel frattempo ottenuto, in permesso di soggiorno per lavoro; domanda che è stata respinta, in asserita applicazione dell'art. 32, comma
1-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
1.3. Il diniego si fonda principalmente sulla mancanza del parere positivo dell'ex
Comitato per i minori stranieri di cui al successivo art. 33 del presente testo unico: nel caso, il parere, riportato nel provvedimento impugnato, così si esprime: «l'ex minore, divenuto maggiorenne 1'08.05.2023, ha fatto ingresso sul Territorio Nazionale
1'11.07.2022. Al fine di procedere con l'istruttoria della richiesta e la valutazione del N. 00941/2024 REG.RIC.
percorso di integrazione sociale e civile svolto dal ragazzo durante il periodo di permanenza in Italia da minore, la scrivente ha richiesto un'integrazione documentale in data 17.07.2023. Dalla documentazione da ultimo acquisita risulta che il ragazzo, nei 10 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte di questa
Amministrazione. Si fa presente che il percorso di integrazione durante la minore età costituisce il presupposto necessario per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 32, comma I bis del T. U. dell'immigrazione (si veda a tal proposito il contenuto delle linee-guida dedicate al rilascio dei pareri adottate con decreto direttoriale del 27 febbraio 2017, consultabili sul sito istituzionale di questo Ministero)». Inoltre, lo stesso diniego aggiunge che il -OMISSIS- «non ha dimostrato di essere stato affidato tramite provvedimento del competente Tribunale per i minorenni a un parente entro il
4° grado».
2.1. Il ricorso avverso il diniego è anzitutto impugnato per errore di fatto, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, carenza di motivazione in violazione dell'art.3, l.
241/1990.
2.2. Il provvedimento sarebbe fondato in maniera acritica ed esclusiva sul parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 novembre 2023, senza che l'Amministrazione abbia svolto una valutazione autonoma, né abbia tenuto in considerazione ulteriori elementi sostanziali e documentati presenti agli atti.
2.3.1. In particolare, non sarebbe stato adeguatamente considerato anzitutto che lo straniero era stato di fatto affidato, su richiesta dei genitori, al fratello maggiore, -
OMISSIS-, parente entro il quarto grado: il ricorrente perciò avrebbe beneficiato di un'adeguata sistemazione alloggiativa, nonché di una concreta opportunità lavorativa, elementi che non sarebbero stati adeguatamente valutati dall'Amministrazione. N. 00941/2024 REG.RIC.
2.3.2. Egualmente, non si sarebbe tenuto in debito conto la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Cremona, e la vigilanza, quantomeno iniziale, del
Tribunale per i Minorenni di Trieste.
2.4. Ancora (violazione di legge – art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998; carenza dei presupposti per il diniego) l'Amministrazione avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 30, comma 1-bis, del medesimo decreto, incorrendo in violazione di legge.
2.5. Secondo l'Amministrazione, una volta accertata la presenza di un parente entro il quarto grado affidatario di fatto, circostanza verificata e monitorata dai Servizi Sociali del Comune di Cremona, il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sarebbe neppure richiesto dalla normativa, che non lo prevede per tale categoria.
In ogni caso, lo stesso parere ministeriale nelle conclusioni, lascia espressamente ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente, affermando che restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all'adozione del provvedimento: e tale passaggio non sarebbe stato in alcun modo preso in considerazione dall'Amministrazione procedente, né valutato, né motivatamente escluso.
3.1. Orbene, con ordinanza cautelare 31 luglio 2025, n. 311, il Collegio ha respinto la relativa istanza, osservando come il ricorso non fosse sorretto da sufficiente fumus boni juris, in relazione al disposto di cui all'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, «considerato che il provvedimento impugnato è stato preceduto da un parere sfavorevole dell'ex Comitato per i minori stranieri (“Dalla documentazione da ultimo acquisita risulta che il ragazzo, nei 10 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte di questa Amministrazione”); inoltre, è almeno incerto che lo straniero, durante la sua permanenza da minore in Italia sia stato affidato ovvero sottoposto a tutela, avendo trascorso presso un dichiarato fratello solo un breve N. 00941/2024 REG.RIC.
periodo, avendo poi questi ricusato di continuare ad ospitarlo, ed essendo stato lo straniero trasferito presso una struttura assistenziale».
3.2. Non pare di ravvisare elementi che giustifichino una diversa decisione nella fase di merito, pur essendo state prodotte ulteriori difese.
3.3.1. Circa queste, anzitutto è affatto irrilevante che il ricorrente abbia presentato, pochi mesi fa, una domanda di protezione internazionale, e sia stato per questo invitato a presentarsi a marzo 2026 presso la questura di Cremona: ciò non aggiunge alcunché alla legalità della sua posizione in Italia, ma indica al più uno scadente coordinamento tra le diverse normative in materia di stranieri (cfr. art. 14, comma 1 bis d.P.R. A 31 agosto 1999, n. 394).
3.3.2. Quanto poi alla dichiarazione, di data 16.12.2025, di -OMISSIS-, fratello maggiore del ricorrente e residente in Italia, in cui si afferma che egli ha prestato assistenza continuativa a -OMISSIS- dopo il suo arrivo in Italia, la stessa, è anzitutto evidentemente processualmente inammissibile quale dichiarazione testimoniale.
3.3.3. La stessa è poi inidonea a incidere sul provvedimento impugnato, anzitutto perché ampiamente successiva a questo, e poi perché l'assistenza prestata per pochi mesi durante la minore età da un parente, non sembra – secondo ragionevolezza, anzitutto - titolo idoneo affinché uno straniero divenuto maggiorenne in Italia possa ottenere un permesso di soggiorno.
3.3.4. In specie, poi, la relazione degli assistenti sociali del Comune di Cremona attesta che -OMISSIS- iniziò a convivere con il fratello il 3 novembre 2022, ma il 3 aprile
2023 ne veniva allontanato per essere affidato ad una comunità. La relazione di tale data degli assistenti sociali, rappresenta che l'esperienza di affidamento familiare era stata “fallimentare”, e il fratello non era stato “in grado dl gestire alcuni comportamenti disfunzionali e critici che hanno indotto il servizio a rivalutare la situazione”; il minore si era rivelato “difficilmente contenibile e lo stesso dichiarava
“di non volersi allontanare dalla città per non essere troppo distante dal suoi amici N. 00941/2024 REG.RIC.
connazionali, con i quali trascorreva buona parte del suo tempo, di fatto non rispettando le regole definite dal servizio e dal fratello maggiorenne medesimo”.
3.4.1. È dunque coerente con la situazione accertata – che sembra escludere “una concreta opportunità lavorativa”, mentre pochi mesi è durata l'adeguata sistemazione alloggiativa - il giudizio sfavorevole espresso dal Ministero, dal quale la Questura non aveva né ragione né titolo a discostarsi, tenuto conto che l'art. 32, comma 1 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 all'epoca già prevedeva che il permesso di soggiorno per conversione potesse essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 dello stesso testo unico, e ciò anche quando “affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela”.
3.4.2. Così pur volendo ammettere – ma così non è, per quanto si è visto - che -
OMISSIS- sia stato un minore regolarmente “affidato”, ciò non bastava a fargli ottenere un permesso, poiché è mancato il parere che, secondo una interpretazione letterale e logica, deve necessariamente essere emesso e deve essere positivo perché la questura possa rilasciare il permesso; come conferma l'art. 14-bis del citato d.P.R.
394/1999, per cui, “ai fini del rilascio del permesso di soggiorno” ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni in Italia “è richiesto il parere favorevole del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
3.4.3. È semmai in caso di parere ministeriale positivo che, ove sussistano peculiari ragioni – anzitutto riconducibili alle ragioni di sicurezza di cui all'art. 4, III comma, dello stesso d. lgs. 286/1998 – la Questura potrà negare il permesso allo straniero, che, va sottolineato, con la maggiore età ha perso le peculiari guarentigie riconosciutegli quando era “fanciullo”.
4.1. Il ricorso è dunque in conclusione palesemente infondato.
4.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 00941/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, liquidandole per la fase di merito in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo IC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00941/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00123 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00941/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 941 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Corbari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore pro tempore di Cremona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00941/2024 REG.RIC.
del decreto di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per conversione da minore età a lavoro subordinato Cat.A.12/2024 nr.-OMISSIS- notificato il giorno 3 marzo
2024, nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infraprocedimentale, successivo e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente -OMISSIS-, cittadino egiziano, nato l'[...], ha fatto irregolarmente ingresso sul territorio nazionale il giorno 11 luglio 2022 quale minore straniero non accompagnato.
1.2. Divenuto maggiorenne, nel settembre 2023 egli ha presentato allo sportello dell'Ufficio Immigrazione di Cremona un'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età, che aveva nel frattempo ottenuto, in permesso di soggiorno per lavoro; domanda che è stata respinta, in asserita applicazione dell'art. 32, comma
1-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
1.3. Il diniego si fonda principalmente sulla mancanza del parere positivo dell'ex
Comitato per i minori stranieri di cui al successivo art. 33 del presente testo unico: nel caso, il parere, riportato nel provvedimento impugnato, così si esprime: «l'ex minore, divenuto maggiorenne 1'08.05.2023, ha fatto ingresso sul Territorio Nazionale
1'11.07.2022. Al fine di procedere con l'istruttoria della richiesta e la valutazione del N. 00941/2024 REG.RIC.
percorso di integrazione sociale e civile svolto dal ragazzo durante il periodo di permanenza in Italia da minore, la scrivente ha richiesto un'integrazione documentale in data 17.07.2023. Dalla documentazione da ultimo acquisita risulta che il ragazzo, nei 10 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte di questa
Amministrazione. Si fa presente che il percorso di integrazione durante la minore età costituisce il presupposto necessario per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 32, comma I bis del T. U. dell'immigrazione (si veda a tal proposito il contenuto delle linee-guida dedicate al rilascio dei pareri adottate con decreto direttoriale del 27 febbraio 2017, consultabili sul sito istituzionale di questo Ministero)». Inoltre, lo stesso diniego aggiunge che il -OMISSIS- «non ha dimostrato di essere stato affidato tramite provvedimento del competente Tribunale per i minorenni a un parente entro il
4° grado».
2.1. Il ricorso avverso il diniego è anzitutto impugnato per errore di fatto, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, carenza di motivazione in violazione dell'art.3, l.
241/1990.
2.2. Il provvedimento sarebbe fondato in maniera acritica ed esclusiva sul parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 novembre 2023, senza che l'Amministrazione abbia svolto una valutazione autonoma, né abbia tenuto in considerazione ulteriori elementi sostanziali e documentati presenti agli atti.
2.3.1. In particolare, non sarebbe stato adeguatamente considerato anzitutto che lo straniero era stato di fatto affidato, su richiesta dei genitori, al fratello maggiore, -
OMISSIS-, parente entro il quarto grado: il ricorrente perciò avrebbe beneficiato di un'adeguata sistemazione alloggiativa, nonché di una concreta opportunità lavorativa, elementi che non sarebbero stati adeguatamente valutati dall'Amministrazione. N. 00941/2024 REG.RIC.
2.3.2. Egualmente, non si sarebbe tenuto in debito conto la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Cremona, e la vigilanza, quantomeno iniziale, del
Tribunale per i Minorenni di Trieste.
2.4. Ancora (violazione di legge – art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998; carenza dei presupposti per il diniego) l'Amministrazione avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 30, comma 1-bis, del medesimo decreto, incorrendo in violazione di legge.
2.5. Secondo l'Amministrazione, una volta accertata la presenza di un parente entro il quarto grado affidatario di fatto, circostanza verificata e monitorata dai Servizi Sociali del Comune di Cremona, il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sarebbe neppure richiesto dalla normativa, che non lo prevede per tale categoria.
In ogni caso, lo stesso parere ministeriale nelle conclusioni, lascia espressamente ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente, affermando che restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all'adozione del provvedimento: e tale passaggio non sarebbe stato in alcun modo preso in considerazione dall'Amministrazione procedente, né valutato, né motivatamente escluso.
3.1. Orbene, con ordinanza cautelare 31 luglio 2025, n. 311, il Collegio ha respinto la relativa istanza, osservando come il ricorso non fosse sorretto da sufficiente fumus boni juris, in relazione al disposto di cui all'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, «considerato che il provvedimento impugnato è stato preceduto da un parere sfavorevole dell'ex Comitato per i minori stranieri (“Dalla documentazione da ultimo acquisita risulta che il ragazzo, nei 10 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte di questa Amministrazione”); inoltre, è almeno incerto che lo straniero, durante la sua permanenza da minore in Italia sia stato affidato ovvero sottoposto a tutela, avendo trascorso presso un dichiarato fratello solo un breve N. 00941/2024 REG.RIC.
periodo, avendo poi questi ricusato di continuare ad ospitarlo, ed essendo stato lo straniero trasferito presso una struttura assistenziale».
3.2. Non pare di ravvisare elementi che giustifichino una diversa decisione nella fase di merito, pur essendo state prodotte ulteriori difese.
3.3.1. Circa queste, anzitutto è affatto irrilevante che il ricorrente abbia presentato, pochi mesi fa, una domanda di protezione internazionale, e sia stato per questo invitato a presentarsi a marzo 2026 presso la questura di Cremona: ciò non aggiunge alcunché alla legalità della sua posizione in Italia, ma indica al più uno scadente coordinamento tra le diverse normative in materia di stranieri (cfr. art. 14, comma 1 bis d.P.R. A 31 agosto 1999, n. 394).
3.3.2. Quanto poi alla dichiarazione, di data 16.12.2025, di -OMISSIS-, fratello maggiore del ricorrente e residente in Italia, in cui si afferma che egli ha prestato assistenza continuativa a -OMISSIS- dopo il suo arrivo in Italia, la stessa, è anzitutto evidentemente processualmente inammissibile quale dichiarazione testimoniale.
3.3.3. La stessa è poi inidonea a incidere sul provvedimento impugnato, anzitutto perché ampiamente successiva a questo, e poi perché l'assistenza prestata per pochi mesi durante la minore età da un parente, non sembra – secondo ragionevolezza, anzitutto - titolo idoneo affinché uno straniero divenuto maggiorenne in Italia possa ottenere un permesso di soggiorno.
3.3.4. In specie, poi, la relazione degli assistenti sociali del Comune di Cremona attesta che -OMISSIS- iniziò a convivere con il fratello il 3 novembre 2022, ma il 3 aprile
2023 ne veniva allontanato per essere affidato ad una comunità. La relazione di tale data degli assistenti sociali, rappresenta che l'esperienza di affidamento familiare era stata “fallimentare”, e il fratello non era stato “in grado dl gestire alcuni comportamenti disfunzionali e critici che hanno indotto il servizio a rivalutare la situazione”; il minore si era rivelato “difficilmente contenibile e lo stesso dichiarava
“di non volersi allontanare dalla città per non essere troppo distante dal suoi amici N. 00941/2024 REG.RIC.
connazionali, con i quali trascorreva buona parte del suo tempo, di fatto non rispettando le regole definite dal servizio e dal fratello maggiorenne medesimo”.
3.4.1. È dunque coerente con la situazione accertata – che sembra escludere “una concreta opportunità lavorativa”, mentre pochi mesi è durata l'adeguata sistemazione alloggiativa - il giudizio sfavorevole espresso dal Ministero, dal quale la Questura non aveva né ragione né titolo a discostarsi, tenuto conto che l'art. 32, comma 1 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 all'epoca già prevedeva che il permesso di soggiorno per conversione potesse essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 dello stesso testo unico, e ciò anche quando “affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela”.
3.4.2. Così pur volendo ammettere – ma così non è, per quanto si è visto - che -
OMISSIS- sia stato un minore regolarmente “affidato”, ciò non bastava a fargli ottenere un permesso, poiché è mancato il parere che, secondo una interpretazione letterale e logica, deve necessariamente essere emesso e deve essere positivo perché la questura possa rilasciare il permesso; come conferma l'art. 14-bis del citato d.P.R.
394/1999, per cui, “ai fini del rilascio del permesso di soggiorno” ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni in Italia “è richiesto il parere favorevole del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
3.4.3. È semmai in caso di parere ministeriale positivo che, ove sussistano peculiari ragioni – anzitutto riconducibili alle ragioni di sicurezza di cui all'art. 4, III comma, dello stesso d. lgs. 286/1998 – la Questura potrà negare il permesso allo straniero, che, va sottolineato, con la maggiore età ha perso le peculiari guarentigie riconosciutegli quando era “fanciullo”.
4.1. Il ricorso è dunque in conclusione palesemente infondato.
4.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 00941/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, liquidandole per la fase di merito in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo IC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00941/2024 REG.RIC.