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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22181/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e l'avv. Parte_1 C.F._1
NN AUDITORE
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e l'avv. CP_1 C.F._2
NN AUDITORE
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a stabilire la loro residenza ove meglio credano, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia, di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
2) A totale definizione dei rapporti intercorsi tra i coniugi ed a tacitazione del pregresso, il Sig. CP_1 si impegna a cedere alla Sig.ra che accetta, la sua quota indivisa del 50% dell'Immobile Parte_1 adibito a abitazione famigliare acquistato in pari quota al 50% dai coniugi in data 22/11/2012 con atto del Notaio dr. n. 272 rep./n. 150 racc. sito in Brescia identificato al Catasto Fabbricati del Persona_1 predetto Comune come di seguito: Fog. 6, Sez. SEU, mapp. 3169, sub. 2, Via Scipione Maffei n. 1, Piani S1,T,
Zona censuaria 3, Cat. A/3, Cl. 3, Vani 6, R.C. 278,89 e mapp. 3169, sub. 5, Via Scipione Maffei n. 1, Piano
S1, Zona censuaria 3, Cat. C/6, cl. 4, Mq. 20, R.C. 30,99, consistente in appartamento quadrilocale al piano rialzato con cantina e garage pertinenziali al piano seminterrato, compresa la quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti, spazi ed impianti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. e così, in particolare, la quota di 2/8 dell'aerea pertinenziale comune ai quattro alloggi censita nel CT del Comune di
Brescia al foglio 191 con il mapp. 558 di are 2,10.
3)Il predetto trasferimento avverrà senza corrispettivo, a totale tacitazione e definizione dei rapporti economici intercorsi tra i coniugi. Il sig. dichiara dunque di ritenersi integralmente soddisfatto e di rinunciare a CP_1 qualsivoglia richiesta restitutoria relativa alle somme versate a titolo di mutuo e ad ogni somma eventualmente sborsata con riferimento all'abitazione famigliare in costanza di rapporto.
4) L'Immobile pertanto rimarrà nella piena proprietà della Sig.ra la quale rinegozierà le Parte_1 condizioni del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto provvedendo, a decorrere dalla data del trasferimento immobiliare per l'acquisto dell'immobile, a pagarne le rate residue in via autonoma liberando il sig. da CP_1 ogni obbligazione nei confronti dell'Istituto mutuante.
5) Eventuali spese di istruttoria e/o gestione della pratica di rinegoziazione del mutuo saranno a carico della sig.ra così come quelle di cancellazione e/o modifica dell'ipoteca iscritta dall'Istituto bancario nei Parte_1 confronti dei due coniugi. Le parti si impegnano a collaborare lealmente al fine di ottenere dall'Istituto
Bancario le autorizzazioni e gli assensi necessari per l'ottenimento di quanto sopra.
6)L'Immobile viene trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione.
7)Le parti si impegnano ad effettuare la stipula dell'atto di trasferimento davanti al Notaio entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione personale. Le spese del rogito Notarile saranno a carico della sigr.a la quale avrà cura di comunicare al Sig. il nominativo del Notaio e la data Parte_1 CP_1 fissata per l'atto. Il suddetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.
06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999 e, in ogni caso, le parti dichiarano di volersi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali previste per il caso di specie.
8)Il sig. si obbliga ad asportare dall'abitazione famigliare e dalle relative pertinenze (cantina e CP_1 garage) tutti i beni di sua proprietà - a titolo esemplificativo vestiti, effetti personali di uso quotidiano, motocicletta, relativi accessori e scatoloni presenti in garage - entro il giorno 31/12/2025. Contestualmente, in occasione dell'accesso/accessi del sig. presso l'abitazione coniugale, che dovrà essere concordato tra CP_1 le parti con congruo preavviso, il Sig. riconsegnerà alla Sig.ra le chiavi dell'immobile. CP_1 Parte_1
Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza presso altra abitazione entro 30 giorni dal deposito CP_1 del presente ricorso. 9)Il sig. dal giorno 31/12/2025 si obbliga a tenere con sé e ad occuparsi in via esclusiva dei due CP_1 cani e di sua proprietà. Sino ad allora la Sig.ra per mera cortesia e spirito di Per_2 Per_3 Parte_1 collaborazione, si rende disponibile ad accudirli presso l'abitazione famigliare ed a occuparsi degli stessi per quanto riguarda le necessità ordinarie. Resta inteso che le incombenze e le spese straordinarie – ad esempio veterinarie – saranno ad esclusivo carico del sig. anche nel periodo in cui dei cani si occuperà la Sig.ra CP_1
Parte_1
10)I coniugi con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento, né per qualsiasi altra ragione e/o titolo;
essi hanno concordemente definito e tacitato ogni pregresso rapporto intercorso.
11)Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei Legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 94, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente est.
EL IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22181/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e l'avv. Parte_1 C.F._1
NN AUDITORE
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e l'avv. CP_1 C.F._2
NN AUDITORE
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a stabilire la loro residenza ove meglio credano, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia, di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
2) A totale definizione dei rapporti intercorsi tra i coniugi ed a tacitazione del pregresso, il Sig. CP_1 si impegna a cedere alla Sig.ra che accetta, la sua quota indivisa del 50% dell'Immobile Parte_1 adibito a abitazione famigliare acquistato in pari quota al 50% dai coniugi in data 22/11/2012 con atto del Notaio dr. n. 272 rep./n. 150 racc. sito in Brescia identificato al Catasto Fabbricati del Persona_1 predetto Comune come di seguito: Fog. 6, Sez. SEU, mapp. 3169, sub. 2, Via Scipione Maffei n. 1, Piani S1,T,
Zona censuaria 3, Cat. A/3, Cl. 3, Vani 6, R.C. 278,89 e mapp. 3169, sub. 5, Via Scipione Maffei n. 1, Piano
S1, Zona censuaria 3, Cat. C/6, cl. 4, Mq. 20, R.C. 30,99, consistente in appartamento quadrilocale al piano rialzato con cantina e garage pertinenziali al piano seminterrato, compresa la quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti, spazi ed impianti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. e così, in particolare, la quota di 2/8 dell'aerea pertinenziale comune ai quattro alloggi censita nel CT del Comune di
Brescia al foglio 191 con il mapp. 558 di are 2,10.
3)Il predetto trasferimento avverrà senza corrispettivo, a totale tacitazione e definizione dei rapporti economici intercorsi tra i coniugi. Il sig. dichiara dunque di ritenersi integralmente soddisfatto e di rinunciare a CP_1 qualsivoglia richiesta restitutoria relativa alle somme versate a titolo di mutuo e ad ogni somma eventualmente sborsata con riferimento all'abitazione famigliare in costanza di rapporto.
4) L'Immobile pertanto rimarrà nella piena proprietà della Sig.ra la quale rinegozierà le Parte_1 condizioni del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto provvedendo, a decorrere dalla data del trasferimento immobiliare per l'acquisto dell'immobile, a pagarne le rate residue in via autonoma liberando il sig. da CP_1 ogni obbligazione nei confronti dell'Istituto mutuante.
5) Eventuali spese di istruttoria e/o gestione della pratica di rinegoziazione del mutuo saranno a carico della sig.ra così come quelle di cancellazione e/o modifica dell'ipoteca iscritta dall'Istituto bancario nei Parte_1 confronti dei due coniugi. Le parti si impegnano a collaborare lealmente al fine di ottenere dall'Istituto
Bancario le autorizzazioni e gli assensi necessari per l'ottenimento di quanto sopra.
6)L'Immobile viene trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione.
7)Le parti si impegnano ad effettuare la stipula dell'atto di trasferimento davanti al Notaio entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione personale. Le spese del rogito Notarile saranno a carico della sigr.a la quale avrà cura di comunicare al Sig. il nominativo del Notaio e la data Parte_1 CP_1 fissata per l'atto. Il suddetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.
06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999 e, in ogni caso, le parti dichiarano di volersi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali previste per il caso di specie.
8)Il sig. si obbliga ad asportare dall'abitazione famigliare e dalle relative pertinenze (cantina e CP_1 garage) tutti i beni di sua proprietà - a titolo esemplificativo vestiti, effetti personali di uso quotidiano, motocicletta, relativi accessori e scatoloni presenti in garage - entro il giorno 31/12/2025. Contestualmente, in occasione dell'accesso/accessi del sig. presso l'abitazione coniugale, che dovrà essere concordato tra CP_1 le parti con congruo preavviso, il Sig. riconsegnerà alla Sig.ra le chiavi dell'immobile. CP_1 Parte_1
Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza presso altra abitazione entro 30 giorni dal deposito CP_1 del presente ricorso. 9)Il sig. dal giorno 31/12/2025 si obbliga a tenere con sé e ad occuparsi in via esclusiva dei due CP_1 cani e di sua proprietà. Sino ad allora la Sig.ra per mera cortesia e spirito di Per_2 Per_3 Parte_1 collaborazione, si rende disponibile ad accudirli presso l'abitazione famigliare ed a occuparsi degli stessi per quanto riguarda le necessità ordinarie. Resta inteso che le incombenze e le spese straordinarie – ad esempio veterinarie – saranno ad esclusivo carico del sig. anche nel periodo in cui dei cani si occuperà la Sig.ra CP_1
Parte_1
10)I coniugi con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento, né per qualsiasi altra ragione e/o titolo;
essi hanno concordemente definito e tacitato ogni pregresso rapporto intercorso.
11)Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei Legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 94, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente est.
EL IO