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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5422/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080002587782000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080002587782000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080002587782000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006665618000 IRPEF-ALTRO 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.6.2025 e depositato il 14.7.2025, il ricorrente ha impugnato cartella di pagamento n. 29520080002587782000, asseritamente notificata il 20/03/2008 e avente ad oggetto la richiesta di pagamento di complessivi € 12.720,72 per IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, sanzioni ed interessi relativi all'annualità di imposta 2001, sottesa all'avviso di intimazione n. 295 2025 90066656
18/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina e notificato all'odierno ricorrente in data
19/04/2025.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Parziale nullità dell'avviso di intimazione per omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, anch'essa impugnata.
2) Estinzione del debito tributario opposto con la cartella di pagamento presupposta per avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale o infradecennale, anche nel caso in cui venisse dimostrata la notifica della cartella presupposta in data 20.3.2008.
3) In via subordinata, estinzione degli importi pretesi a titolo di sanzioni e di interessi per avvenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale o infraquinquennale.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha raffermato che nessuna responsabilità in ordine alla procedura è alla stessa ascrivibile, ha criticato la frammentazione del processo, posto che parte ricorrente ha impugnato un atto con presupposte più cartelle, ma riferendosi soltanto a una di esse, invocando l'abuso del processo e, conseguentemente, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
L'ADER, seppur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'Udienza collegiale del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ADER non si è costituita in giudizio.
L'Agenzia ha fornito la prova oltre della notifica della presupposta cartella risalente al 20.3.2008, di un preavviso di fermo amministrativo risalente al 20.10.2008 e, infine, di una comunicazione preventiva di ipoteca del 17.10.2013.
Il pacifico termine di prescrizione decennale, certamente spirato per gli atti notificati nel 2008, è riferibile anche alla notifica dell'ulteriore atto interruttivo del 17.10.2013, poiché, anche avuto riguardo allo “slittamento” di 542 giorni, ove mai applicabile ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Decreto cura Italia, la scadenza sarebbe
14.4.2025, mentre l'atto impugnato è stato notificato il 19.4.2025, quindi tardivamente. Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate, stante la rappresentata frantumazione del giudizio, che non appare giustificata, avuto riguardo alla ricostruzione, che il Collegio condivide, della decisione Cassazione civile sez. un., 19/03/2025, n. 7299, cui si rimanda per il percorso argomentativo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5422/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080002587782000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080002587782000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080002587782000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006665618000 IRPEF-ALTRO 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.6.2025 e depositato il 14.7.2025, il ricorrente ha impugnato cartella di pagamento n. 29520080002587782000, asseritamente notificata il 20/03/2008 e avente ad oggetto la richiesta di pagamento di complessivi € 12.720,72 per IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, sanzioni ed interessi relativi all'annualità di imposta 2001, sottesa all'avviso di intimazione n. 295 2025 90066656
18/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina e notificato all'odierno ricorrente in data
19/04/2025.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Parziale nullità dell'avviso di intimazione per omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, anch'essa impugnata.
2) Estinzione del debito tributario opposto con la cartella di pagamento presupposta per avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale o infradecennale, anche nel caso in cui venisse dimostrata la notifica della cartella presupposta in data 20.3.2008.
3) In via subordinata, estinzione degli importi pretesi a titolo di sanzioni e di interessi per avvenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale o infraquinquennale.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha raffermato che nessuna responsabilità in ordine alla procedura è alla stessa ascrivibile, ha criticato la frammentazione del processo, posto che parte ricorrente ha impugnato un atto con presupposte più cartelle, ma riferendosi soltanto a una di esse, invocando l'abuso del processo e, conseguentemente, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
L'ADER, seppur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'Udienza collegiale del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ADER non si è costituita in giudizio.
L'Agenzia ha fornito la prova oltre della notifica della presupposta cartella risalente al 20.3.2008, di un preavviso di fermo amministrativo risalente al 20.10.2008 e, infine, di una comunicazione preventiva di ipoteca del 17.10.2013.
Il pacifico termine di prescrizione decennale, certamente spirato per gli atti notificati nel 2008, è riferibile anche alla notifica dell'ulteriore atto interruttivo del 17.10.2013, poiché, anche avuto riguardo allo “slittamento” di 542 giorni, ove mai applicabile ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Decreto cura Italia, la scadenza sarebbe
14.4.2025, mentre l'atto impugnato è stato notificato il 19.4.2025, quindi tardivamente. Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate, stante la rappresentata frantumazione del giudizio, che non appare giustificata, avuto riguardo alla ricostruzione, che il Collegio condivide, della decisione Cassazione civile sez. un., 19/03/2025, n. 7299, cui si rimanda per il percorso argomentativo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dr. Pancrazio Maria Savasta