Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
A IAN L ITA E N A C.C. 66979 6 IC O 8 I L 9 Z BB 1 / A PU 4 R / T E 6 S 2 R I NO DEL OPO CATALIANO0 2249 /02 . G .R A . E I P N . R R D B A A L E T D L D * L I E A S T I N B N E R I A S E T T S A C R I UPREMA DI CASSAZIONE E 1 A E 3 Oggetto 1 T . A N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FINOCCHIARODott. Alfio - Presidente - R.G.N. 23889/99 1797100 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 5426 Consigliere Cron Dott. Massimo ODDO . CECCHERINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo Consigliere Ud. 16/10/01Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILES E N T EN ZA sul ricorso proposto da: N. 66979 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF II DD ROMA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2001 2014
contro
-1- BON SIELE FIN SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 01797/00 proposto da: persona dei dirigenti ROMA SPA, in BANCA rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GALLO, che la difende unitamente agli avvocati ADRIANO ROSSI, LIVIA SALVINI, giusta procura a margine;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 243/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 30/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente, l'Avvocato SALVINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Roma, sentenza n. 674/52/97, annullò il silenzio ri- con fiuto dell'amministrazione sulla richiesta di rim- borso, proposta dalla Bonifiche Siele Finanziaria s.p.a., dell'Irpeg pagata per il 1985 sugli inte- ressi attivi calcolati sul credito d'imposta. Il ricorso era stato proposto nei confronti sia del- 1'Ufficio imposte dirette di Roma, e sia dell'In- tendenza di finanza, ma l'Amministrazione non aveva depositato memorie né aveva partecipato alla di- scussione. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio delle Imposte dirette di Roma, che deduceva l'inam- missibilità del ricorso, siccome non proposto nei confronti dell'Intendente di finanza, e l'applica- bilità retroattiva del t.u.i.r. n. 917 del 1986, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 30 ottobre 1998, premesso che il ricorso era ammissibile perché era stato proposto anche nei confronti dell'Intendenza di fi- nanza, e che anche la domanda di ricorso proposta dalla parte comportava la rettifica dell'originaria dichiarazione dei redditi, sicché non poteva trova- 4 1 0 2 re applicazione retroattiva il t.u.i.r., confermò la sentenza impugnata. Contro la sentenza di appello il Ministero del- le finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, ricorre per cassazione con due motivi. La Banca di Roma, incorporante la Bonifiche Siele Finanziaria s.p.a, ha depositato controricor- SO con ricorso incidentale basato su di un motivo. Entrambe le parti hanno poi depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve esaminarsi con precedenza il ricorso inci- dentale, che ha carattere pregiudiziale. Con detto ricorso, proposto senza indicazione delle norme in- vocate ma integrante censura di error in proceden- do, si denunzia il vizio della sentenza impugnata per avere respinto l'appello, invece di dichiararlo inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato, quale doveva ritenersi l'Ufficio delle imposte;
si deduce che in tema di rimborsi la com- petenza dell'Intendenza di finanza, poi direzione generale delle entrate, era di natura funzionale ed inderogabile, che а quell'ufficio spettava quindi la legittimazione a stare in giudizio nelle
contro
- avverso il si-versie instaurate dal contribuente Il cons. est. dr. Aldo Ceccherini lenzio rifiuto in parola, e che l'appello era stato proposto invece dall'Ufficio delle imposte. Il motivo è fondato. Trattandosi di denuncia di error in procedendo, consistito nell'omessa rileva- zione di una causa di inammissibilità dell'appello, per la quale l'azione non poteva essere proseguita, nella pronuncia su di esso questa Corte di legitti- mità è giudice del fatto, e decide sulla base delle risultanze degli atti del processo. Peraltro dalla stessa sentenza impugnata si desume che la Commis- sione regionale respinse il motivo di appello del- l'Ufficio, circa il suo difetto di legittimazione passiva, osservando che il giudizio, in primo gra- do, era stato proposto anche nei confronti dell'In- tendenza di finanza. E poiché, nelle controversie per il rimborso del pagamento di un tributo che il contribuente assume indebito, la legittimazione a stare in giudizio spetta unicamente all'intendente 38 e 39 di finanza, come si desume dagli artt. d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in materia di ri- scossione delle imposte dirette, che conferisce a quest'organo la legittimazione passiva nei ricorsi contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione sulle istanze di rimborso (Cass. 22 giugno 1995 n. 7049), la decisione sul punto era corretta. La Com- 1 missione regionale non si è avvenuta, tuttavia, che, per le medesime ragioni che escludevano la de- nunciata inammissibilità del ricorso della società contribuente, doveva al tempo stesso escludersi la legittimazione dell'Ufficio imposte dirette, a pro- porre appello avverso una decisione che era stata assunta nel contraddittorio validamente instaurato solo fra la società contribuente e l'Intendenza di finanza, mentre la stessa evocazione dell'Ufficio imposte dirette nel giudizio di primo grado doveva considerarsi inammissibile, e quindi inidonea a le- gittimare l'appello di quella parte. La fondatezza del ricorso incidentale assorbe l'esame del ricorso principale, ed impone la cassa- zione senza rinvio della sentenza impugnata. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricor- so incidentale;
dichiara assorbito il ricorso prin- cipale;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza;
compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 16 ottobre 2001. в est.Il cons. dr. Aldo Ceccheri Il Cons. Aldo Cr سنت (Aldo Ceccherini) DEPOSITATO IN CANCE ↑ Oggi. AL CANCELLIEZE 01 Amalgo Casang A ловов Carole Il Presidente. ay (Alfio Finocchiaro) IL CANCELLIERE Arnaldo были E N ISTRAZIO .P.R. 26/4/1966 5 REG . N DA E D ALL TE IA DEL ESEN R B. SENSI A TA T U 131 IB I IA A R . T R N E T A M