Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
Nel giudizio camerale d'appello, l'imputato detenuto per un titolo di reato diverso da quello oggetto del giudizio ha diritto di presenziare all'udienza se comunichi, anche a mezzo del difensore, il suo "status" in tempo utile per poter disporre la traduzione. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto tardiva la comunicazione fatta dall'imputato a mezzo del difensore, direttamente in udienza, circa il suo stato detentivo, già esistente al momento del ricevimento dell'avviso, per altra causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 29833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29833 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/07/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1169
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 40176/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 05/05/2009 della Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. VIOLA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 4.11.2008 il Tribunale di Catania sezione di Mascalucia, all'esito di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie richiesto dall'imputato ai sensi dell'art.452 c.p.p., ha dichiarato AT TA colpevole del reato di evasione continuata dal regime cautelare degli arresti domiciliari, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione. Condotta criminosa integrata da due episodi di evasione avvenuti nei giorni di martedì 19.9.2006 e di martedì 26.9.2006, giorni della settimana in cui il TA era autorizzato a recarsi presso il locale Ser.T. per trattamento terapeutico dalle ore 9:00 alle ore 10:00. La decisione evidenzia che dalle indagini svolte dalla p.g. in occasione di due normali controlli sull'osservanza della misura domiciliare è emerso che nei due indicati giorni del 19.9.2006 e del 26.9.2006 il TA non soltanto si era recato presso il Ser.T. in orari affatto diversi da quello in cui era autorizzato ad assentarsi dall'abitazione, ma non era stato neppure reperito presso la sua abitazione in orari "scoperti" da autorizzazione, in cui avrebbe dovuto sicuramente trovarsi in casa (ore 11: 45 del 19.9.2006;
ore 11:40 del 26.9.2006).
2. Adita dall'impugnazione del TA, la Corte di Appello di Catania con la sentenza resa il 5.5.2009, richiamata in epigrafe, ha confermato il giudizio di colpevolezza del prevenuto, valutando infondati i rilievi dell'atto di gravame in ordine alla presunta carenza del dolo del reato di evasione nei due episodi contestati.
3. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AT TA con due atti di impugnazione (depositati il 22.6.2009 e il 23.4.2010), con i quali si deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione della legge processuale (artt. 178, 179 c.p.p.) e per connessa carenza di motivazione in ordine alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di appello, in quanto detenuto in stato di arresti domiciliari per altra causa e non legittimato a recarsi in giudizio se non previo ordine di traduzione o autorizzazione del giudice procedente. Nessun rilievo è espresso in punto di valutazione degli illeciti comportamenti dell'imputato per i quali è intervenuta condanna.
Erroneamente, si sostiene nei ricorsi, la Corte di Appello ha dichiarato la contumacia del TA, pur avendone il difensore di fiducia segnalato, all'udienza del 5.5.2009, lo stato detentivo domiciliare per altra causa. Stato cui non aveva fatto seguito l'indispensabile ordine di traduzione in udienza del prevenuto, intenzionato a prendervi parte. La Corte territoriale, omettendo di rinviare l'udienza per procedere alla regolare nuova vocatio in iudicium dell'imputato, ne ha compresso il diritto di difesa sull'erroneo presupposto della presunta tardività della comunicazione del suo stato detentivo e della mancanza di una espressa richiesta di partecipare all'udienza. Partecipazione non necessaria, procedendosi a giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato, sì da far interpretare tale mancata richiesta come mancanza di un suo reale interesse partecipativo. Argomentazioni improprie e non corrette, aggiunge il difensore ricorrente, perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in aderenza ai principi regolanti il giusto processo (art.111 Cost.) mutuati dall'art. 6 della C.E.D.U., come la libera scelta dell'imputato di prendere parte al giudizio che lo riguardi non sia sottoposta ad alcun termine di decadenza (Cass. S.U. 26.9.2006 n. 37483, Arena, rv. 234600). La Corte etnea è incorsa, per ciò, in palese violazione dell'art. 178, lett. c), e art. 179 c.p.p. in tema di valida partecipazione dell'imputato al giudizio. Violazione implicante la nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello e della relativa sentenza.
4. Le censure del ricorrente non sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
4.1. La questione dell'esercizio del diritto dell'imputato, che sia detenuto in regime carcerario o domiciliare per un titolo di reato diverso da quello oggetto del giudizio pendente nei suoi confronti e della cui udienza egli abbia ricevuto rituale avviso, è stata affrontata e risolta nei suoi aspetti di criticità dovuti ad oscillazioni interpretative delle sezioni semplici da due recenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice. Le Sezioni Unite hanno innanzitutto puntualizzato che la detenzione per altra causa dell'imputato costituisce - da un lato- un impedimento legittimo del giudicabile che abbia manifestato la volontà di comparire in udienza, come si evince dal disposto dell'art. 599 c.p.p., comma 2, norma speciale prevalente rispetto alla più
generica previsione dell'art. 127 c.p.p. pur richiamato dallo stesso art. 599 c.p.p., comma 1, e che - da un altro lato - la volontà partecipativa dell'imputato al giudizio camerale di appello non è subordinata ad un "termine rigido e prefissato" (Cass. S.U. 24.6.2010 n. 35399, F., rv. 247835). Di poi le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di partecipazione al giudizio camerale da parte dell'imputato impedito, perché altrimenti detenuto, possa essere desunta dal giudice di merito, sotto il profilo della sua univocità, anche da specifici "fatti concludenti", ivi incluse, come sembra coerente, le indicazioni -interpositive o esplicative di tale volontà del giudicabile- del suo difensore (Cass. S.U., 27.10.2011 n. 4694/12, Casani, rv. 251272). 4X Nondimeno le Sezioni Unite di questa S.C. hanno evidenziato come l'assenza di un termine prefissato nel quale l'imputato debba esprimere la sua volontà di partecipare al giudizio camerale di appello ex art. 599 c.p.p. (in relazione al disposto dell'art. 443 c.p.p., comma 4) non esclude che la sua richiesta in tal senso, anche eventualmente comunicata dal difensore, debba "pur sempre essere fatta in modo tale che sia concretamente possibile disporle ed effettuarne la traduzione per l'udienza" (a meno che il prevenuto non sia stato ristretto a ridosso immediato dell'udienza, sì da non poter esternare per tempo tale sua volontà).
Diversamente da quanto è previsto per il giudizio ordinario di primo o di secondo grado, in cui deve sempre essere assicurata -in mancanza di un suo espresso rifiuto a comparire- la presenza dell'imputato in base alla regola generale dettata dall'art. 420 ter c.p.p., spettando al giudice disporre anche d'ufficio il differimento dell'udienza in presenza dell'impedimento dell'imputato, nel giudizio abbreviato camerale, di primo grado o di appello, in cui la presenza dell'imputato non è necessaria ex lege, l'impedimento del giudicabile detenuto per altra causa, ancorché noto al giudice, determina il differimento dell'udienza soltanto nel caso in cui l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire, gravando su di lui l'onere di comunicare al giudice tale sua volontà (Cass. S.U. 24.6.2010 n. 35399: "...nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente"). Nel giudizio camerale, quindi, l'impedimento dell'imputato costituito dal suo stato detentivo è ininfluente e non produce effetti, se l'imputato non adempia l'onere di informare il giudice del suo impedimento e della sua volontà di intervenire in udienza.
Al contrario di quel che si sostiene nei due ricorsi, anteriori -al pari della sentenza di appello- alle due illustrate decisioni delle Sezioni Unite, nel giudizio abbreviato di appello non sono di conseguenza applicabili i principi sanciti dalla precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite citata dal ricorrente (Cass. S.U., 26.9.2006 n. 37483, Arena, r. 234600), che affronta il problema della regolare citazione dell'imputato nel giudizio ordinario. Di tal che nel giudizio celebrato ai sensi dell'art. 599 c.p.p. il giudice di appello non è tenuto, in mancanza di specifica comunicazione della volontà di comparire dell'imputato legittimamente impedito, ne' a disporne di ufficio la traduzione, ne' a differire l'udienza.
4.3. Calando gli enunciati principi nel caso del ricorrente TA, è agevole inferire la giuridica correttezza del giudizio espresso dalla Corte di Appello di Catania in punto di tardività della notizia della detenzione domiciliare per causa diversa dalla regiudicanda fornita soltanto in udienza dal difensore dell'imputato, allorché si segnala in sentenza che la comunicazione non è intervenuta "in tempo utile per poter disporre la traduzione del TA in udienza".
Dagli atti del giudizio di appello, conoscibili dal collegio vertendosi in tema di dedotto error in procedendo, si evince che l'imputato ha ricevuto un mese prima tempestiva notificazione dell'avviso della prefissata udienza camerale di appello per il 5.5.2009 e che soltanto nella stessa udienza del 5.5.2009 il difensore del ricorrente ha fatto presente lo stato di detenzione domiciliare del prevenuto senza, per altro, neppure esplicitarne la concreta volontà di partecipare al giudizio, nulla al riguardo essendo desumibile dal verbale di udienza, in cui - dandosi atto della non comparizione dell'imputato, perché detenuto per altra causa agli arresti domiciliari- se ne è dichiarata, non la contumacia, ma l'assenza per detenzione ad altro titolo. È di tutta evidenza che l'informazione sullo stato di custodia domiciliare del TA, quand'anche voglia ritenersi -in tesi- che la sua volontà di partecipare alla udienza sia implicitamente ravvisarle, pur in assenza di una volontà espressa in tal senso nella comunicazione del difensore da intendersi quale "fatto concludente (argomentando dalla sentenza Casani delle Sezioni Unite del 27.10.2011), in base al rilievo che il difensore non avrebbe avuto altrimenti ragione di rendere noto lo stato detentivo del giudicabile, è avvenuta in termini di irricevibilità o inammissibilità per il suo univoco carattere tardivo. Tale da non porre la Corte di Appello in condizione di verificare per tempo la reale volontà partecipativa dell'imputato e di ordinare, dandone comunicazione anche all'A.G. disponente la misura inframurale, la traduzione in udienza del TA per la stabilita data del 5.5.2009.
Come hanno precisato le Sezioni Unite con la sentenza del 24.6.2010 n. 353V9, il codice di rito pone a carico dell'imputato detenuto per altro titolo un vero e proprio onere di comunicare la sua volontà di partecipare all'udienza camerale di appello. Ciò implica che - per il corretto esercizio del diritto al giudizio camerale in praesentia - l'onere sia assolto con regolarità e tempestività, cioè che la comunicazione dell'impedimento causa detentionis avvenga in modo da consentire l'utile traduzione dell'imputato per l'udienza fissata (cfr. S.U.: "...invero,tralasciando le ipotesi in cui non ricorre un inadempimento dell'onere per impossibilità di rispettarlo, se si consentisse che l'imputato, pur avendolo potuto fare in precedenza, possa validamente adempiere l'onere e comunicare l'impedimento e la volontà di comparire anche soltanto all'ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuarne la traduzione per l'udienza, allora l'adempimento dell'onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l'udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo").
Per certo tali canoni modali, per quanto chiarito, non sono stati rispettati dal ricorrente TA, come con adeguata e congrua motivazione ha rilevato in sentenza la Corte di Appello di Catania, informata dell'impedimento a comparire dell'imputato soltanto nel corso dell'udienza di definizione del giudizio abbreviato di secondo grado.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012