Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
La revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione per cessazione o mutamento della causa che lo aveva determinato, trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, non può essere ricollegata all'intervenuta sentenza di condanna dello Stato italiano all'equa riparazione del danno di cui alla legge n. 89 del 2001, perchè il fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione deriva dalla violazione della "Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2004, n. 23266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23266 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA CANNA Pasquale - Presidente - del 22/04/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 00620
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 042811/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA NE N. IL 10/09/1955;
avverso DECRETO del 18/11/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con decreto del 18 novembre 2002, la Corte di appello di Palermo ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di TA NE, inteso ad ottenere la revoca del decreto adottato dalla medesima Corte il 16 ottobre 1995, con il quale, in parziale riforma del decreto adottato dal Tribunale di Trapani che aveva disposto la confisca di alcuni cespiti patrimoniali di sua pertinenza, era stato revocato il sequestro e la confisca delle quote della società "Altur s.r.l." dello stesso TA, ma era stata nel contempo confermata la confisca degli altri beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale. In particolare, la Corte palermitana reputava nella specie insussistenti i presupposti per ritenere fondata la richiesta di revoca, sottolineando come non fossero venuti meno gli elementi sui quali si era basato il giudizio di pericolosità sociale qualificata formulato nel provvedimento applicativo delle misure e, correlativamente, la perdurante attualità dei presupposti legittimanti l'adottata misura ablativa. Analizzata, in particolare, la portata della pronuncia adottata il 6 aprile 2000 dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo - adita su ricorso dello stesso prevenuto e diffusamente evocata a fondamento della domanda di revoca - con la quale lo Stato italiano era stato condannato ad un equo risarcimento in suo favore, "fra l'altro per l'uso improprio dei pentiti, per il mancato accertamento sui maltrattamenti denunciati dal ricorrente allorché lo stesso era detenuto nel carcere di Pianosa ed infine...anche per la misura di prevenzione personale applicata dalla A.G. Italiana", i giudici della Corte territoriale hanno escluso che quella pronuncia potesse rappresentare un elemento nuovo atto ad incrinare l'apprezzamento condotto dai giudici della prevenzione, avuto riguardo alla diversa natura e funzione delle valutazioni riservate alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, come tali non direttamente incidenti sulla verifica delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dello stesso TA.
Avverso la decisione adottata dalla Corte di appello propone ricorso per Cassazione l'interessato, deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 ed all'art. 46 della CEDU. Sottolinea a tal proposito il ricorrente la circostanza che la Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella già richiamata sentenza del 6 aprile 2000, dopo aver premesso la legittimità delle misure di prevenzione previste dalla normativa italiana, aveva tuttavia osservato - sottolinea il ricorrente - "che gli elementi esposti nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana...non erano sufficienti per l'applicazione delle misure in argomento, e che, pertanto i avevano integrato una violazione dei diritti...garantiti dall'art. 2 del Protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Reputava infatti la Corte Europea insufficiente la semplice circostanza che la moglie del ricorrente fosse la sorella di un capo mafia, nel frattempo deceduto, al fine di applicare misure reputate "così pesanti", in assenza di ogni elemento concreto che attestasse "il rischio reale di potenziale commissione di reati". Quanto, poi, allo stile di vita ed al ravvedimento, la Corte Europea evidenziava che il ricorrente non aveva, precedenti penali ed era stato prosciolto dalla accusa di appartenere alla mafia: donde la ritenuta violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione, in riferimento alle imposte limitazioni della libertà di circolazione del prevenuto. Essendo stata pertanto ritenuta erronea l'applicazione delle misure di prevenzione personali da parte della Corte di Strasburgo - osserva il ricorrente - e posto che sussisterebbe un "nesso genetico tra la misura di prevenzione personale, che fa riferimento alla pericolosità del proposto perché ritenuto appartenente al sodalizio criminoso mafioso, e la misura di prevenzione patrimoniale, che fa invece riferimento alla preconcetta provenienza illecita dei beni del proposto", ne deriverebbe che la insussistenza dell'accennato presupposto ab origine, dovrebbe determinare "la caducazione della misura patrimoniale ex tunc, nel senso che si debba ritenere rimosso ogni effetto generato dalla erronea valutazione circa la sussistenza del presupposto in parola". Poiché, dunque - conclude il ricorrente - recependo la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, lo Stato italiano "si è sottoposto ad una giurisdizione sovra nazionale che comporta per le materie di competenza della Corte europea una limitazione della sovranità dello Stato", ne deriverebbe che i giudici dell'ordinamento italiano "sono tenuti a dare esecuzione al dettato delle sentenze della giurisdizione europea cui lo Stato italiano si è sottoposto":
cosicché, la ritenuta irrilevanza della sentenza della CEDU agli effetti della domanda di revoca della misura di prevenzione, sarebbe illegittima rendendo conseguentemente illegittimo il provvedimento oggetto di impugnativa.
Il ricorso, pur se incentrato su profili di indubbia delicatezza, non è fondato. Deve anzitutto ritenersi coretto l'assunto da cui muovono i giudici a quibus, secondo il quale la revoca di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 presupponga l'intervento di un fatto nuovo che faccia venir meno la situazione posta a fondamento del provvedimento di prevenzione. Si è infatti affermato, al riguardo, che l'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e segg. cod. proc. pen., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - vale a dire l'interesse al riconoscimento della insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato proprio attraverso l'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, che si legittima proprio allorché "sia cessata o mutata la causa" che ha determinato la applicazione della misura di prevenzione, conseguentemente da revocare o modificare. Revoca - si è puntualizzato - che comprende sia la rimozione con efficacia ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione della pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia ex tunc, adottata nei casi in cui sia accertata la insussistenza originaria della pericolosità, anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura. Correlativamente, si è anche affermato che, dalla autonomia che caratterizza il procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura;
sicché questi, ove venga richiesto di revocare il provvedimento di prevenzione con efficacia ex tunc, sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura, e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto di quel provvedimento (cfr., fra le altre, Cass., Sez. 1^, 29 maggio 2002, Martino;
Cass., Sez. 1^, 1 ottobre 1998, Simeoli;
Cass., Sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco). Il novum, pertanto, che si presuppone essere il requisito correttamente evocabile a fondamento della richiesta di revoca o modifica del provvedimento impositivo della misura, attiene dunque ai "fatti", e non semplicemente ad una diversa valutazione degli stessi elementi su cui si è radicata la statuizione della quale si postula la "revisione". D'altra parte, ove così non fosse, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione non sarebbe mai assoggettabile, una volta esaurito l'iter delle impugnazioni, alla preclusione derivante dal "giudicato", sia pure rebus sic stantibus, ma sarebbe esposto ad una inarrestabile sequela di domande di "riesame" che si legittimerebbero anche se basate su una mera rilettura degli stessi elementi che hanno già formato oggetto di scrutinio giurisdizionale: evenienza, questa, evidentemente del tutto eccentrica rispetto al sistema, come positivamente disciplinato. Ciò che quindi il ricorrente pone a fondamento della richiesta di revoca non è, in realtà, una evenienza od una circostanza che possa in ipotesi concorrere a determinare una rivalutazione degli apprezzamenti compiuti in sede applicativa delle misure di prevenzione, ma un diverso giudizio svolto sugli stessi presupposti - o, meglio, sui presupposti della misura di prevenzione personale che si postulano essere a loro volta "pregiudiziali" rispetto a quelli che si riferiscono alla misura patrimoniale - da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo; sicché, in tanto è possibile evocare il risalto di quella sentenza ai fini della revoca, in quanto se ne postuli l'efficacia ex se, agli effetti della giurisdizione domestica, con una portata per di più "espansiva" e tale da imporre la "rimozione" degli eventuali giudicati che con quella sentenza si pongano in eventuale frizione. Ma a simili conseguenze non è possibile pervenire, considerata, da un lato, la peculiare natura che caratterizza le pronunce adottate dalla CEDU, ove l'eventuale condanna impegna lo Stato - apparato, senza riflessi diretti - salvo quanto si dirà - rispetto alla giurisdizione, e, dall'altro, la evidente autonomia, strutturale e funzionale, degli "accertamenti" condotti nelle diverse sedi: quella penale e di prevenzione, nell'ambito nazionale, e quella del rispetto della Convenzione, da parte della Corte Europea, in sede sovranazionale. D'altra parte, non è senza significato, agli effetti dell'odierno scrutinio, la circostanza che le Sezioni unite civili di questa Corte abbiano di recente avuto modo di affermare che, poiché il fatto costitutivo del diritto del diritto all'equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001 consiste in una determinata violazione della CEDU - a norma dell'art. 2, comma 1, di tale legge, infatti, il fatto giuridico che fa sorgere il diritto alla equa riparazione è costituito dalla "violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione" - "spetta al giudice della CEDU individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico, che pertanto finisce con l'essere "conformato" dalla Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone, per quanto attiene alla applicazione della legge n. 89 del 2001, ai giudici italiani". In tale prospettiva, hanno aggiunto le
Sezioni Unite, non è necessario porsi il problema generale dei rapporti tra la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'ordinamento interno, giacché "qualunque sia l'opinione che si abbia su tale controverso problema, e quindi sulla collocazione della CEDU nell'ambito delle fonti del diritto interno, è certo che l'applicazione diretta nell'ordinamento italiano di una norma della CEDU, sancita dalla legge n. 89 del 2001 (e cioè dall'art. 6, paragrafo 1, nella parte relativa al "termine ragionevole"), non può discostarsi dall'interpretazione che della stessa norma da il giudice europeo" (Cass., Sez. un. civili, 26 gennaio 2004, n. 1339). Il che, evidentemente, non può certo valere nella ipotesi che qui rileva, venendo in discorso un quadro normativo interno che, da un lato, è stato positivamente scrutinato dalla stessa Corte Europea proprio nella sentenza riguardante l'odierno ricorrente, mentre, sotto altro e assorbente profilo, non evidenzia alcuna relatio - diretta o indiretta - atta a coinvolgere, quali "fatti costitutivi", le disposizioni della Convenzione, e, quindi, il potere di "interpretazione" riservato alla Corte di Strasburgo. Segue, pertanto, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004