Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2004, n. 23266
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Sentenza 22 aprile 2004

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La revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione per cessazione o mutamento della causa che lo aveva determinato, trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, non può essere ricollegata all'intervenuta sentenza di condanna dello Stato italiano all'equa riparazione del danno di cui alla legge n. 89 del 2001, perchè il fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione deriva dalla violazione della "Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2004, n. 23266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23266
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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