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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
LI ON, TO
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2971/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Palermo - Via G.ppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto 20 90010 Altavilla Milicia PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019171401801 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento, con condanna alle spese delle parti resistenti.
L'Agente della IS si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale di cui in epigrafe per IMU 2016 per euro 87.185,88
Eccepiva la nullità della cartella per violazione del principio del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale .
Eccepiva inoltre la nullità della cartella per la mancanza di precedente atto prodromico .
La busta che avrebbe dovuto contenere l'atto suindicato riporta, invero, un indirizzo errato del destinatario ossia Indirizzo_1 SN, palesemente diverso da quello contenuto nell'intestazione dell'atto nonché della cartella oggetto di impugnazione che invece sono corretti.
Pertanto, l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario, e nel caso specifico della sede sociale (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico)- come nel caso in specie riportando l'indirizzo indicato una dicitura “SN” non corrispondente con l'indirizzo corretto della società destinataria- impedisce il perfezionamento della notifica, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario (cnf sentenza n. 12832/2022 Suprema Corte di Cassazione).
Eccepiva inoltre la prescrizione del tributo e la mancata motivazione dell'atto.
Si è costituita NZ IS .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte del carattere generico delle deduzioni della resistente va ritenuta fondata la eccezione afferente la nullità della cartella per violazione del principio del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale
. Segue la condanna della resistente al pagamento di euro 1000 a titolo di spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 1000.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
LI ON, TO
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2971/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Palermo - Via G.ppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto 20 90010 Altavilla Milicia PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019171401801 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento, con condanna alle spese delle parti resistenti.
L'Agente della IS si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale di cui in epigrafe per IMU 2016 per euro 87.185,88
Eccepiva la nullità della cartella per violazione del principio del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale .
Eccepiva inoltre la nullità della cartella per la mancanza di precedente atto prodromico .
La busta che avrebbe dovuto contenere l'atto suindicato riporta, invero, un indirizzo errato del destinatario ossia Indirizzo_1 SN, palesemente diverso da quello contenuto nell'intestazione dell'atto nonché della cartella oggetto di impugnazione che invece sono corretti.
Pertanto, l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario, e nel caso specifico della sede sociale (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico)- come nel caso in specie riportando l'indirizzo indicato una dicitura “SN” non corrispondente con l'indirizzo corretto della società destinataria- impedisce il perfezionamento della notifica, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario (cnf sentenza n. 12832/2022 Suprema Corte di Cassazione).
Eccepiva inoltre la prescrizione del tributo e la mancata motivazione dell'atto.
Si è costituita NZ IS .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte del carattere generico delle deduzioni della resistente va ritenuta fondata la eccezione afferente la nullità della cartella per violazione del principio del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale
. Segue la condanna della resistente al pagamento di euro 1000 a titolo di spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 1000.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026