Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
Il delitto di bancarotta semplice non è escluso nel caso in cui il fallito abbia tenuto, in luogo delle scritture e dei libri contabili che obbligatoriamente debbono essere tenuti, altre scritture, pur se idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio o della situazione debitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2001, n. 17049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17049 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 422
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 7783/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Columbro Cosimo, n. il 10/14/1919 a Foglianise;
avverso la sentenza in data 23/11/1999 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di Columbro Cosimo, reso dal Pretore di Benevento con pronuncia 4.7.1997 in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale (pena di mesi 6 di reclusione e pene accessorie di legge), per avere tenuto i libri contabili ed il libro giornale in maniera irregolare ed incompleta quale titolare di impresa edile dichiarata fallita il 3.11.1995. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo violazione di legge, sul rilievo che l'irregolare tenuta dei libri - ridotta al solo libro giornale in epoca successiva al 1991 - non avrebbe impedito la ricostruzione del patrimonio del fallito e, in ogni caso, risulterebbe "sanata" dalla tenuta del libro giornale mastro, tale scrittura contenendo ancor meglio e compiutamente le notizie dell'attività, imprenditoriale. Il ricorso - che, peraltro, niente più riproduce che il motivo di appello - è manifestamente infondato.
Come è noto, invero, infatti, l'art. 217 L.F. punisce, al comma 2, il fatto meramente omissivo della mancata tenuta della contabilità interna consacrata nelle scritture obbligatorie previste dall'art.2214 cod. civ., fra le quali appunto il libro giornale che l'imputato ha pacificamente omesso di aggiornare sin dal 31.10.1991 e fino alla data del fallimento.
Trattasi, come è noto, di inadempimento ad un precetto formale, pertanto punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, e non in funzione della ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, per cui è superflua l'indagine sull'efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture obbligatorie, sanzionata di per sè ed indipendentemente dalle sue conseguenze (v., fra le tante, le recenti: Cass. Sez. 5^, 14.4.1999 n. 10364, Ragaldi G. ed altri;
Cass. Sez. 5^, 2.10.1998 n. 11294, Sgarbi); il reato, pertanto, non è escluso quando il fallito, anziché i libri obbligatori, abbia tenuto altre scritture facoltative, pur se idonee a tale ricostruzione del patrimonio ovvero a quella della situazione debitoria.
Palesemente privo di pregio è il richiamo alla tenuta del libro mastro: tale scrittura, infatti, e catalogabile fra quelle determinate dalla legge in modo generico ed indiretto, la cui scelta è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'imprenditore, secondo le esigenze proprie dell'impresa e, dunque, semplicemente si aggiunge a quelle obbligatorie espressamente indicate al comma 1 dell'art.2214 cod. civ., fra le quali, appunto, il libro giornale,
"insostituibile" nella propria e peculiare funzione indicativa delle operazioni svolte "giorno per giorno". il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente è tenuto (ex art.616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese del provvedimento,
nonché a versare, in favore della Cassa delle ammende, una somma equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in L. 1.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001