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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 19/02/2026, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2873/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
IN ARMANDO, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5840/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503859 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503859 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503859 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3026/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 26.3.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. TF501P503859/2024;
- emesso da: Agenzia Entrate DP2 di Napoli;
- anno d'imposta: 2018;
- imposte: Irpef e addizionali locali;
- data di notifica atto: 14.2.2025;
- importi addebitati: € 24.152,00 per Irpef, € 1.467,00 per addizionale regionale, € 578,00 per addizionale comunale ed € 23.577,30 per sanzioni col cumulo materiale, oltre interessi.
L'accertamento è di tipo “sintetico” da redditometro, elevato in quanto il contribuente, a fronte di un reddito personale di € 2.738,00 e familiare di € 5.023,00, ha sostenuto spese per canoni di locazione, assicurazioni, consumi energetici e per pagamenti di rate di mutui, che l'Ufficio, ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73, ha ritenuto sproporzionate, per cui dopo il contraddittorio preventivo concluso con esito negativo, ha rideterminato il reddito personale in maniera sintetica, in € 72.514,00, ciò nonostante il contribuente avesse giustificato dette spese con flussi finanziari provenienti dalla “Ricorrente_1 Società_1 SNC” in cui ha una compartecipazione del 33,34%, poiché l'Ufficio ha ritenuto detti flussi non provenienti da ricavi contabilizzati e, dato che la società aveva chiuso l'esercizio 2018 con un utile civilistico di € 76.488,70 evidenziando, però, nella DU SP della società una perdita fiscale di € 297.364,00.
I motivi di ricorso sono:
-) difetto di motivazione;
-) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, co. a e ss. del DPR 600/73 e successive modificazioni apportate dall'art. 5, co. 1, del D. L.vo 108/2024; argomenta che l'Ufficio ha violato la normativa in materia determinando il reddito in maniera sintetica, poiché la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato non avrebbe superato il limite di 10 volte l'assegno sociale che per il 2018 assume essere pari ad € 5.889,00, con un limite di € 58.890 (5.889,00 moltiplicato 10 annualità); ancora, obbietta che i finanziamenti provenienti dalla
SNC sui quali controparte pone dei dubbi in ordine alla provenienza da effettivi utili non si trasformerebbero in redditi occultati per il socio e, sul punto, richiama la sentenza n. 979/2021 della Suprema Corte;
-) errato calcolo dell'imposta e delle sanzioni per omessa considerazione del reddito dichiarato dal coniuge e della detrazione per il coniuge a carico;
chiede l'annullamento dell'accertamento od, in subordine, la riduzione della pretesa.
Il 22.5.2025 si costituisce la DP2 che resiste assumendo:
-) che la documentazione in atti non consentirebbe di ricondurre i flussi finanziari dai conti della SNC a quelli dell'odierno ricorrente a redditi già assoggettati a tassazione;
-) che la parte non ha dimostrato che le somme pervenute dalla SNC fossero frutti di ricavi contabilizzati dalla stessa poiché taluni versamenti sui c/bancati di questa non risulterebbero giustificati;
-) contrasta la contestazione avversa sul calcolo dell'imposta e delle sanzioni ma senza fornire particolari o dettagli di calcolo;
-) si richiama all'istanza di adesione chiusa negativamente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 12.1.2026 la difesa attorea insiste sul punto che l'Ufficio, pur avendo riconosciuto, nella fase amministrativa, la dimostrazione della provenienza dei flussi finanziari che giustificano le spese, ha proceduto ugualmente ad accertare sinteticamente maggior imponibile giustificando ciò con la circostanza che il ricorrente non avrebbe dimostrato che detti flussi fossero stati generati da ricavi effettivamente contabilizzati dalla società ma ciò, ribadisce, senza descrivere né quantificare le relative operazioni, senza alcuna verifica in capo alla società e senza specificare le singole operazioni attenzionate, il che avrebbe non permesso al ricorrente di approntare un'adeguata difesa anche su questo punto;
conclude ribadendo di aver sufficientemente dimostrato la provenienza dei flussi finanziari utilizzati per sostenere le spese indicate nell'accertamento.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione poiché nelle pagine da 2 a 5 dell'atto la questione è illustrata nei dettagli con i dovuti riferimenti ai fatti esaminati, ai relativi importi di ciascuno di questi ed alle norme applicate;
del pari va rigettata l'eccezione legata al non superamento del maggior reddito accertato rispetto al decuplo dell'assegno sociale, di cui all'art. 38, comma 5, lettera “a” del DPR 600/73 poiché il ricorrente ha prodotto il calcolo sulla base del decuplo di € 6.947,33, che era l'importo dell'assegno sociale per l'anno
2024 mentre andava effettuato sulla base di dati omogenei, quindi su quelli dell'anno accertato, cioè riferiti al 2018, anno, questo, in cui l'importo dell'assegno sociale era pari ad € 5.889,00, quindi l'Ufficio ha avuto la facoltà di accertare, infatti il decuplo dell'assegno sociale per il 2018 è pari ad € 58.890,00 ed il maggior reddito accertato ha superato detto importo, infatti:
72.814,00 (reddito accertato)
- 5.023,00 (reddito familiare dichiarato)
= 67.791,00 (maggior reddito accertato rispetto al dichiarato) > di € 58.890,00 (decuplo importo pensione sociale per l'anno 2018).
Nel merito della questione si rileva che effettivamente, come obiettato nel ricorso e ribadito nella memoria di replica, l'Ufficio ha genericamente assunto la mancata contabilizzazione di ricavi da parte della società, il che avrebbe asseritamente comportato il trasferimento di flussi finanziari non tassati al socio ricorrente;
inoltre a pagina 5 dell'accertamento si fa riferimento alla questione che la società avrebbe chiuso l'esercizio
2018 con un utile di € 76.488,70, che in seguito alle variazioni in aumento ed in diminuzione operate nel quadro “RF” della “DU SP”, dovute alle varie norme fiscali, avrebbe comportato una perdita fiscale di
€ 297.364,00 e che il socio odierno ricorrente “non ha dichiarato pro quota alcun reddito al riguardo”. Sul punto va detto che il socio avrebbe potuto dichiarare nella sua “DU PF” una perdita di 1/3 pari ad € (-)
99.121,34 ma ciò, a causa dell'incapienza di redditi positivi, non avrebbe avuto nessuna rilevanza pratica. Colgono nel segno le doglianze attoree in ordine al fatto che l'Ufficio avrebbe dovuto prima operare una verifica nei conti della società per individuare i movimenti bancari attivi non giustificati da sottostante documentazione fiscale, ciò al fine di dettagliarli nell'accertamento oggetto di causa.
Seguendo il ragionamento dell'Ufficio, questo al più avrebbe potuto accertare un importo di € 34.318,00, così determinato:
72.814,00 reddito accertato
- 25.496,00 (quota di 1/3 degli utili civilistici spettantigli)
- 13.000,00 (riscatto polizza)
- 34.318,00.
Sta di fatto che le somme erogate dalla società non sono a titolo di riparto utili, ciò risulta dall'esame della copiosa documentazione in atti.
A causa di ingenti perdite subite negli anni pregressi, per ristrutturare la debitoria corrente convogliandola nei debiti a lungo termine i tre germani, soci della “Ricorrente_1 Società_1 SNC”, stipularono nel 2008 un mutuo decennale di complessivi € 1.000.000 ed è contabilmente provato che per onorare le singole scadenze traevano flussi finanziari dalla società stessa, infatti le singole erogazioni non venivano contabilizzate come
“soci c/utili” ma come “soci c/prelevamenti”. Nel bilancio al 31.12.2008 è appostato nel passivo il conto
“versamento soci c/capitale o conto ripianamento perdite”.
Anche se la pratica di questi prelevamenti infrannuali per estinguere le rate periodiche di mutuo o per occorrenze personali accreditando la contropartita dell'uscita di banca al conto “soci conto prelevamenti” potrebbe essere non condivisibile sotto il profilo gestionale comunque non è inibita da alcuna normativa in materia di SNC, attesa la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci.
Sotto il profilo fiscale va detto che il DPR 600/73, all'art. 38 comma 5 lettera “a” in materia di accertamento sintetico prevede che il ricorrente possa sempre dimostrare che “a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di formazione della base imponibile o redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente”. E' quest'ultimo inciso che interessa il caso di specie, infatti l'ultima possibile dimostrazione elencata nella lettera “a)” non vincola l'erogazione da parte di altri soggetti a provvedervi con utili da questi ultimi conseguiti ma si limita genericamente a concedere la possibilità di dimostrare la provenienza della provvista per affrontare le spese attenzionate dall'accertatore.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato la provenienza dei flussi finanziari e l'Ufficio resistente non ha contestato tale provenienza ma si è limitato a contestare l'eventuale omessa contabilizzazione dei flussi in entrata in capo alla società, soggetto terzo e sul quale avrebbe potuto agevolmente, come obiettato dal ricorrente, effettuare controlli in merito.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La complessità e controvertibilità della materia e l'esistenza di giudicati di segno diverso fanno propendere per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
IN ARMANDO, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5840/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503859 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503859 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503859 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3026/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 26.3.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. TF501P503859/2024;
- emesso da: Agenzia Entrate DP2 di Napoli;
- anno d'imposta: 2018;
- imposte: Irpef e addizionali locali;
- data di notifica atto: 14.2.2025;
- importi addebitati: € 24.152,00 per Irpef, € 1.467,00 per addizionale regionale, € 578,00 per addizionale comunale ed € 23.577,30 per sanzioni col cumulo materiale, oltre interessi.
L'accertamento è di tipo “sintetico” da redditometro, elevato in quanto il contribuente, a fronte di un reddito personale di € 2.738,00 e familiare di € 5.023,00, ha sostenuto spese per canoni di locazione, assicurazioni, consumi energetici e per pagamenti di rate di mutui, che l'Ufficio, ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73, ha ritenuto sproporzionate, per cui dopo il contraddittorio preventivo concluso con esito negativo, ha rideterminato il reddito personale in maniera sintetica, in € 72.514,00, ciò nonostante il contribuente avesse giustificato dette spese con flussi finanziari provenienti dalla “Ricorrente_1 Società_1 SNC” in cui ha una compartecipazione del 33,34%, poiché l'Ufficio ha ritenuto detti flussi non provenienti da ricavi contabilizzati e, dato che la società aveva chiuso l'esercizio 2018 con un utile civilistico di € 76.488,70 evidenziando, però, nella DU SP della società una perdita fiscale di € 297.364,00.
I motivi di ricorso sono:
-) difetto di motivazione;
-) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, co. a e ss. del DPR 600/73 e successive modificazioni apportate dall'art. 5, co. 1, del D. L.vo 108/2024; argomenta che l'Ufficio ha violato la normativa in materia determinando il reddito in maniera sintetica, poiché la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato non avrebbe superato il limite di 10 volte l'assegno sociale che per il 2018 assume essere pari ad € 5.889,00, con un limite di € 58.890 (5.889,00 moltiplicato 10 annualità); ancora, obbietta che i finanziamenti provenienti dalla
SNC sui quali controparte pone dei dubbi in ordine alla provenienza da effettivi utili non si trasformerebbero in redditi occultati per il socio e, sul punto, richiama la sentenza n. 979/2021 della Suprema Corte;
-) errato calcolo dell'imposta e delle sanzioni per omessa considerazione del reddito dichiarato dal coniuge e della detrazione per il coniuge a carico;
chiede l'annullamento dell'accertamento od, in subordine, la riduzione della pretesa.
Il 22.5.2025 si costituisce la DP2 che resiste assumendo:
-) che la documentazione in atti non consentirebbe di ricondurre i flussi finanziari dai conti della SNC a quelli dell'odierno ricorrente a redditi già assoggettati a tassazione;
-) che la parte non ha dimostrato che le somme pervenute dalla SNC fossero frutti di ricavi contabilizzati dalla stessa poiché taluni versamenti sui c/bancati di questa non risulterebbero giustificati;
-) contrasta la contestazione avversa sul calcolo dell'imposta e delle sanzioni ma senza fornire particolari o dettagli di calcolo;
-) si richiama all'istanza di adesione chiusa negativamente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 12.1.2026 la difesa attorea insiste sul punto che l'Ufficio, pur avendo riconosciuto, nella fase amministrativa, la dimostrazione della provenienza dei flussi finanziari che giustificano le spese, ha proceduto ugualmente ad accertare sinteticamente maggior imponibile giustificando ciò con la circostanza che il ricorrente non avrebbe dimostrato che detti flussi fossero stati generati da ricavi effettivamente contabilizzati dalla società ma ciò, ribadisce, senza descrivere né quantificare le relative operazioni, senza alcuna verifica in capo alla società e senza specificare le singole operazioni attenzionate, il che avrebbe non permesso al ricorrente di approntare un'adeguata difesa anche su questo punto;
conclude ribadendo di aver sufficientemente dimostrato la provenienza dei flussi finanziari utilizzati per sostenere le spese indicate nell'accertamento.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione poiché nelle pagine da 2 a 5 dell'atto la questione è illustrata nei dettagli con i dovuti riferimenti ai fatti esaminati, ai relativi importi di ciascuno di questi ed alle norme applicate;
del pari va rigettata l'eccezione legata al non superamento del maggior reddito accertato rispetto al decuplo dell'assegno sociale, di cui all'art. 38, comma 5, lettera “a” del DPR 600/73 poiché il ricorrente ha prodotto il calcolo sulla base del decuplo di € 6.947,33, che era l'importo dell'assegno sociale per l'anno
2024 mentre andava effettuato sulla base di dati omogenei, quindi su quelli dell'anno accertato, cioè riferiti al 2018, anno, questo, in cui l'importo dell'assegno sociale era pari ad € 5.889,00, quindi l'Ufficio ha avuto la facoltà di accertare, infatti il decuplo dell'assegno sociale per il 2018 è pari ad € 58.890,00 ed il maggior reddito accertato ha superato detto importo, infatti:
72.814,00 (reddito accertato)
- 5.023,00 (reddito familiare dichiarato)
= 67.791,00 (maggior reddito accertato rispetto al dichiarato) > di € 58.890,00 (decuplo importo pensione sociale per l'anno 2018).
Nel merito della questione si rileva che effettivamente, come obiettato nel ricorso e ribadito nella memoria di replica, l'Ufficio ha genericamente assunto la mancata contabilizzazione di ricavi da parte della società, il che avrebbe asseritamente comportato il trasferimento di flussi finanziari non tassati al socio ricorrente;
inoltre a pagina 5 dell'accertamento si fa riferimento alla questione che la società avrebbe chiuso l'esercizio
2018 con un utile di € 76.488,70, che in seguito alle variazioni in aumento ed in diminuzione operate nel quadro “RF” della “DU SP”, dovute alle varie norme fiscali, avrebbe comportato una perdita fiscale di
€ 297.364,00 e che il socio odierno ricorrente “non ha dichiarato pro quota alcun reddito al riguardo”. Sul punto va detto che il socio avrebbe potuto dichiarare nella sua “DU PF” una perdita di 1/3 pari ad € (-)
99.121,34 ma ciò, a causa dell'incapienza di redditi positivi, non avrebbe avuto nessuna rilevanza pratica. Colgono nel segno le doglianze attoree in ordine al fatto che l'Ufficio avrebbe dovuto prima operare una verifica nei conti della società per individuare i movimenti bancari attivi non giustificati da sottostante documentazione fiscale, ciò al fine di dettagliarli nell'accertamento oggetto di causa.
Seguendo il ragionamento dell'Ufficio, questo al più avrebbe potuto accertare un importo di € 34.318,00, così determinato:
72.814,00 reddito accertato
- 25.496,00 (quota di 1/3 degli utili civilistici spettantigli)
- 13.000,00 (riscatto polizza)
- 34.318,00.
Sta di fatto che le somme erogate dalla società non sono a titolo di riparto utili, ciò risulta dall'esame della copiosa documentazione in atti.
A causa di ingenti perdite subite negli anni pregressi, per ristrutturare la debitoria corrente convogliandola nei debiti a lungo termine i tre germani, soci della “Ricorrente_1 Società_1 SNC”, stipularono nel 2008 un mutuo decennale di complessivi € 1.000.000 ed è contabilmente provato che per onorare le singole scadenze traevano flussi finanziari dalla società stessa, infatti le singole erogazioni non venivano contabilizzate come
“soci c/utili” ma come “soci c/prelevamenti”. Nel bilancio al 31.12.2008 è appostato nel passivo il conto
“versamento soci c/capitale o conto ripianamento perdite”.
Anche se la pratica di questi prelevamenti infrannuali per estinguere le rate periodiche di mutuo o per occorrenze personali accreditando la contropartita dell'uscita di banca al conto “soci conto prelevamenti” potrebbe essere non condivisibile sotto il profilo gestionale comunque non è inibita da alcuna normativa in materia di SNC, attesa la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci.
Sotto il profilo fiscale va detto che il DPR 600/73, all'art. 38 comma 5 lettera “a” in materia di accertamento sintetico prevede che il ricorrente possa sempre dimostrare che “a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di formazione della base imponibile o redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente”. E' quest'ultimo inciso che interessa il caso di specie, infatti l'ultima possibile dimostrazione elencata nella lettera “a)” non vincola l'erogazione da parte di altri soggetti a provvedervi con utili da questi ultimi conseguiti ma si limita genericamente a concedere la possibilità di dimostrare la provenienza della provvista per affrontare le spese attenzionate dall'accertatore.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato la provenienza dei flussi finanziari e l'Ufficio resistente non ha contestato tale provenienza ma si è limitato a contestare l'eventuale omessa contabilizzazione dei flussi in entrata in capo alla società, soggetto terzo e sul quale avrebbe potuto agevolmente, come obiettato dal ricorrente, effettuare controlli in merito.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La complessità e controvertibilità della materia e l'esistenza di giudicati di segno diverso fanno propendere per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite.