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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 354/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219022665375 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3467/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1, titolare dell'omonima ditta individuale, impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma un'intimazione di pagamento per un importo di euro 170.000, relativamente ai debiti evidenziati in 5 cartelle esattoriali riguardanti imposte varie (Irpef, Irap, SSNN e altro) dovute nelle annualità 1995-1998-2001-2002.
Deduceva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito fiscale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in merito alla mancata esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi, nonché asseriti vizi formali dell'intimazione.
2. Con sentenza n. 8448, depositata il 21 giugno 2023, la CGT di Roma accoglieva parzialmente il ricorso.
La Commissione respingeva le eccezioni formali, e quella relativa al difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato conteneva tutti gli elementi necessari per comprendere l'ammontare e le ragioni della pretesa tributaria.
Gli interessi erano stati correttamente applicati sulla base di atti normativi conoscibili dal contribuente, che non evidenziava eventuali errori di calcolo.
Nel merito, il ricorso veniva accolto con riferimento alle cartelle n. ….50058000 e n. … 21712000 che la
Commissione riteneva prescritte, in quanto gli atti interruttivi della prescrizione erano stati notificati ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza del titolare della ditta individuale.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado.
Osserva che, relativamente alle due cartelle annullate per intervenuta prescrizione, risultano notificate due successive intimazioni di pagamento, con conseguente interruzione del termina decennale di prescrizione.
In particolare, successivamente alla prima cartella (n. ….50058000), sono stati notificati due ulteriori intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, la prima notificata il 26 marzo 2013, e la seconda il 10 gennaio 2018.
Anche per la seconda cartella (n. … 21712000) sono stati notificati due ulteriori avvisi di intimazione, nelle medesime date del 26 marzo 2013, e 10 gennaio 2018. 4. Con controdeduzioni il contribuente chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Chiede preliminarmente l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, considerato che gli avvisi di accertamento richiamati rientrano nell'attività di competenza esclusiva dell'ADER, che non ha appellato la sentenza di primo grado, e non risulta comunque costituita nel presente giudizio d'appello.
L'ADER in primo grado aveva fatto riferimento esclusivamente ad una sola intimazione di pagamento successiva alla cartella esattoriale, ritenuta nulla dalla sentenza di primo grado per erroneità dell'indirizzo del contribuente, in quanto notificata in una Via ed in un Comune diversi rispetto alla residenza anagrafica del titolare della ditta individuale.
5. Con successive memorie il contribuente ribadisce le eccezioni formulate.
6. L'ADER non risulta costituito nel presente giudizio d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto per i motivi di seguito evidenziati.
1. In allegato all'appello l'Agenzia delle Entrate ha depositato copia di due ulteriori atti interruttivi della prescrizione del credito evidenziato nelle cartelle n. ….50058000 e n. … 21712000, entrambi in data 10 gennaio 2018.
2. Il contribuente appellato non contesta le modalità di notifica di tali atti, ma esclusivamente la provenienza degli stessi, in quanto dalla documentazione proviene dall'Ente impositore e non dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione competente alla notifica, non costituita in entrambi i gradi di giudizio.
3. Il Collegio ritiene preliminarmente ammissibile il deposito della documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento anche in grado d'appello. ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente all'epoca del deposito del ricorso in primo grado (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 2017).
4. Ritiene altresì il Collegio che l'Agenzia delle Entrate, in quanto Ente titolare del credito e destinataria del ricorso presentato dal contribuente, sia pienamente legittimata a depositare anche documentazione relativa alla notifica di atti di competenza dell'Agente della Riscossione, salvo contestazione della stessa da parte del contribuente, che nel caso di specie non risulta in alcun modo effettuata.
Del resto, anche nel giudizio di primo grado l'ADER non era costituita, e la documentazione relativa alla notifica di due avvisi di accertamento -ritenuta non idonea dalla Commissione di primo grado- era stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate senza alcuna contestazione da parte del contribuente di una asserita incompetenza.
5. Considerato il deposito solo in grado d'appello di documentazione provante la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 354/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219022665375 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3467/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1, titolare dell'omonima ditta individuale, impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma un'intimazione di pagamento per un importo di euro 170.000, relativamente ai debiti evidenziati in 5 cartelle esattoriali riguardanti imposte varie (Irpef, Irap, SSNN e altro) dovute nelle annualità 1995-1998-2001-2002.
Deduceva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito fiscale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in merito alla mancata esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi, nonché asseriti vizi formali dell'intimazione.
2. Con sentenza n. 8448, depositata il 21 giugno 2023, la CGT di Roma accoglieva parzialmente il ricorso.
La Commissione respingeva le eccezioni formali, e quella relativa al difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato conteneva tutti gli elementi necessari per comprendere l'ammontare e le ragioni della pretesa tributaria.
Gli interessi erano stati correttamente applicati sulla base di atti normativi conoscibili dal contribuente, che non evidenziava eventuali errori di calcolo.
Nel merito, il ricorso veniva accolto con riferimento alle cartelle n. ….50058000 e n. … 21712000 che la
Commissione riteneva prescritte, in quanto gli atti interruttivi della prescrizione erano stati notificati ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza del titolare della ditta individuale.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado.
Osserva che, relativamente alle due cartelle annullate per intervenuta prescrizione, risultano notificate due successive intimazioni di pagamento, con conseguente interruzione del termina decennale di prescrizione.
In particolare, successivamente alla prima cartella (n. ….50058000), sono stati notificati due ulteriori intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, la prima notificata il 26 marzo 2013, e la seconda il 10 gennaio 2018.
Anche per la seconda cartella (n. … 21712000) sono stati notificati due ulteriori avvisi di intimazione, nelle medesime date del 26 marzo 2013, e 10 gennaio 2018. 4. Con controdeduzioni il contribuente chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Chiede preliminarmente l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, considerato che gli avvisi di accertamento richiamati rientrano nell'attività di competenza esclusiva dell'ADER, che non ha appellato la sentenza di primo grado, e non risulta comunque costituita nel presente giudizio d'appello.
L'ADER in primo grado aveva fatto riferimento esclusivamente ad una sola intimazione di pagamento successiva alla cartella esattoriale, ritenuta nulla dalla sentenza di primo grado per erroneità dell'indirizzo del contribuente, in quanto notificata in una Via ed in un Comune diversi rispetto alla residenza anagrafica del titolare della ditta individuale.
5. Con successive memorie il contribuente ribadisce le eccezioni formulate.
6. L'ADER non risulta costituito nel presente giudizio d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto per i motivi di seguito evidenziati.
1. In allegato all'appello l'Agenzia delle Entrate ha depositato copia di due ulteriori atti interruttivi della prescrizione del credito evidenziato nelle cartelle n. ….50058000 e n. … 21712000, entrambi in data 10 gennaio 2018.
2. Il contribuente appellato non contesta le modalità di notifica di tali atti, ma esclusivamente la provenienza degli stessi, in quanto dalla documentazione proviene dall'Ente impositore e non dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione competente alla notifica, non costituita in entrambi i gradi di giudizio.
3. Il Collegio ritiene preliminarmente ammissibile il deposito della documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento anche in grado d'appello. ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente all'epoca del deposito del ricorso in primo grado (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 2017).
4. Ritiene altresì il Collegio che l'Agenzia delle Entrate, in quanto Ente titolare del credito e destinataria del ricorso presentato dal contribuente, sia pienamente legittimata a depositare anche documentazione relativa alla notifica di atti di competenza dell'Agente della Riscossione, salvo contestazione della stessa da parte del contribuente, che nel caso di specie non risulta in alcun modo effettuata.
Del resto, anche nel giudizio di primo grado l'ADER non era costituita, e la documentazione relativa alla notifica di due avvisi di accertamento -ritenuta non idonea dalla Commissione di primo grado- era stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate senza alcuna contestazione da parte del contribuente di una asserita incompetenza.
5. Considerato il deposito solo in grado d'appello di documentazione provante la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo