Ordinanza collegiale 18 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03965/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14729/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14729 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. CL VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La persona in epigrafe indicata, con ricorso notificato il 31 ottobre 2022 e depositato il successivo 30 novembre, è insorta avverso il provvedimento prefettizio in epigrafe, recante il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data -OMISSIS- dal sig. -OMISSIS- in suo favore.
Il provvedimento di rigetto è stato motivato con le ragioni che di seguito si trascrivono:
VISTO il comma 1 dell’articolo 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che “i datori di lavoro - italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani e cittadini stranieri”; VISTO il comma 4 dell’articolo 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa”, dal quale consegue che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato al lavoratore solo nel caso in cui il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione si sia effettivamente costituito; VISTI gli approfondimenti istruttori effettuati da questo Sportello Unico in merito alle condizioni di ammissibilità della domanda, dai quali è emerso che il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro in data -OMISSIS-, determinando di fatto la carenza del requisito previsto dal comma 4 del citato art.103; CONSIDERATO che è stato notificato all’interessato e agli eredi del datore di lavoro il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, mediante l’inoltro della comunicazione prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- al domicilio digitale eletto in domanda, contenente il parere negativo sopra riferito, unitamente all’invito a produrre osservazioni e/o documenti utili all’accoglimento dell’istanza; VISTE le osservazioni al preavviso di rigetto di cui al precedente capoverso, non ritenute idonee da parte di questo Sportello a far venir meno i motivi ostativi rilevati nella fase consultiva del presente procedimento amministrativo, in quanto la promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché la cessazione o l’interruzione del rapporto di lavoro presuppongono ex se che il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato e che non sia stato semplicemente promesso; visto, altresì, che dalle osservazioni pervenute non si ravvisano elementi utili alla dimostrazione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro tra le parti, sia pure in via di mero fatto, sebbene non vi sia stata una formale comunicazione in tal senso agli organismi competenti; ATTESO CHE la mera promessa di assunzione, per quanto sopra descritto, non è dotata dei requisiti di cui alla fattispecie prevista dal comma 4 dell’articolo 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; RITENUTO che sussistono i presupposti di legge per rigettare l’istanza di cui al primo capoverso; VISTI il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e il Decreto Ministeriale del 27 maggio 2020…”.
Il provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
2. Nel ricorso si domanda l’annullamento del provvedimento, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere, per i motivi di seguito rubricati:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 4 D.L.VO 25/2008 E DELL’ART. 24 COST.: il ricorrente lamenta, in particolare, la notifica degli atti soltanto in lingua italiana, il che non gli avrebbe consentito di accedere all’esatta comprensione dei contenuti e dei termini del provvedimento;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 103 COMMA 4 D.L. 34/2020. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE: il provvedimento si basa sul presupposto fattuale dato dalla morte del datore di lavoro avvenuta prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, circostanza che - secondo l’Amministrazione - esclude in radice la possibilità per lo straniero in emersione di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; al contrario, ad avviso del ricorrente, le circolari diffuse in materia lasciavano intendere che, al tempo dei fatti oggetto di causa, l’intenzione dell’Amministrazione Centrale era di orientare l’attività degli uffici periferici nel senso di favorire la regolarizzazione del lavoratore straniero in emersione, anche nell’ipotesi in cui, suo malgrado, egli avesse perso la possibilità di lavorare per cause riconducibili a forza maggiore e, comunque, a lui non imputabili.
In altri termini, a dire della difesa del ricorrente, la perdita del posto di lavoro per cause riconducibili alla forza maggiore non può determinare la revoca del permesso di soggiorno e, nel caso di una procedura di regolarizzazione avviata, consente il rilascio, in via residuale, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione .
Si deve distinguere nettamente l’ipotesi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore dalla mancata instaurazione del rapporto dovuta ad altre cause.
L’istruttoria che l’Ufficio doveva svolgere, inoltre, non poteva che riferirsi all’accertamento della sussistenza dei requisiti che dovevano sussistere alla data della presentazione della domanda di sanatoria e prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ossia: 1) avvenuto pagamento del contributo forfettario; 2) assenza di reati ostativi alla regolarizzazione, accertata dalla Questura competente; 3) idoneità della documentazione ad attestare la presenza continuativa dello straniero in Italia a far data dall’-OMISSIS-; 4) documentazione attestante la sussistenza della causa di forza maggiore.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando in data 13.3.2023 ampia relazione sui fatti di causa con corredo documentale.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris , avendo il Collegio ritenuto che il rapporto di lavoro non risultava validamente instaurato prima del decesso del datore di lavoro.
4. In data 24.4.2024 è stata depositata erroneamente dall’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- documentazione afferente ad altro procedimento, di cui lo stesso Ufficio ha immediatamente chiesto lo stralcio.
5. All’udienza smaltimento del 12 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato alla stregua della motivazione che segue.
6.1. L’atto avversato, sul versante motivazionale, valorizza i seguenti aspetti: a) il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro, determinando di fatto la carenza del requisito previsto dal comma 4 del citato art. 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; b) la mera promessa di assunzione, per quanto sopra descritto, non è dotata dei requisiti di cui alla fattispecie prevista dal comma 4 dell’art. 103 dello stesso decreto-legge.
6.2. Il ricorrente ha sostenuto che il rapporto di lavoro si fosse in concreto instaurato tra le parti, e che la mancata formalizzazione sarebbe dipesa da cause del tutto indipendenti dalla sua volontà, ossia dal sopravvenuto decesso del datore di lavoro. Inoltre, dipendendo la causa impeditiva dal solo datore di lavoro, sarebbe dovuto il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
6.2.1. Ritiene Collegio, in senso opposto, che meriti conferma quando già rilevato in sede cautelare, ossia che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro secondo quando previsto dal quadro disciplinare di riferimento, precluda l’accoglimento della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
In tal senso va richiamato, anche ai sensi dell’art.74 cod. proc. amm., il precedente conforme reso in analoga questione, secondo cui «Lo Sportello unico ha rigettato la domanda di emersione, inoltrata ai fini di una promessa di assunzione, in quanto questa non è stata seguita dalla costituzione del rapporto di lavoro. Dagli approfondimenti istruttori effettuati dallo Sportello Unico in merito alle condizioni di ammissibilità della domanda, è emerso infatti che il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro, avvenuto in data -OMISSIS-. La circostanza è incontestata, come emerge dallo stesso tenore letterale del ricors o.
Nel caso in esame è mancata la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro, non avendo il datore di lavoro inviato prima del suo decesso la comunicazione obbligatoria all’INPS, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del -OMISSIS-. Peraltro, lo stesso lavoratore non ha comunque dimostrato con altri strumenti l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n.8910/2024).
Il decesso del datore, quale causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore e da cui scaturisce l’interruzione del rapporto di lavoro, rientra tra le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; tuttavia, nel caso di specie, nessun rapporto di lavoro risulta mai instaurato ed è quindi da escludersi l’applicazione dell’art.103 comma 4 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Appare evidente che l’intento del legislatore è di riconoscere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in via generale, nel caso di interruzione e/o cessazione di un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo costituito, quindi anche nel caso di decesso del datore di lavoro. Non è previsto invece in conseguenza del mero decesso del promittente datore di lavoro, qualora la promessa di assunzione non si sia concretizzata con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato al lavoratore solo nel caso in cui il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione si sia effettivamente costituito.
La circolare del Ministero dell’Interno n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha chiarito che nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello, e non risulti possibile la sua costituzione, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non è previsto in via ordinaria in caso di decesso del datore, occorrendo invece una valutazione rimessa caso per caso all’Amministrazione competente, peraltro limitata ad alcune ipotesi di forza maggiore, onde escludere che la domanda sia stata strumentale al conseguimento di un permesso di soggiorno.
In definitiva, l’ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, non consente di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto il d.l. 34/2020 non ha previsto, in tal caso, la possibilità di concedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione (circolare M. Interno n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-). L’attesa occupazione è infatti un istituto i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro e non una mera promessa di occupazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6879 del 2021; idem sentenza n. 8910/2024)» (v. T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 7 gennaio 2025, n. 254; in termini id., 20 novembre 2025, n. 20712).
7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
8. Sussistono i presupposti, considerata la qualità delle parti e la natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HI SI, Presidente FF
CL VA, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL VA | HI SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.