Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Comune di Corigliano -Rossano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) della ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 02/08/2021 disposta dal Comune di Corigliano – Rossano, con cui veniva disposta: “…la quarantena obbligatoria a carico di -OMISSIS-, generalizzato nella premessa, sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 29/07/2021 al 11/08/2021 ”;
B) della ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 10/08/2021, con la quale lo stesso Comune di Corigliano – Rossano revocava l'ordinanza N. -OMISSIS- del 02/08/2021 della quarantena obbligatoria a carico del Sig. -OMISSIS-;
C) nonché di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, compresi, ove necessario:
D) la disposizione di isolamento prot. n. -OMISSIS- del 23/07/2021 adottata dal Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. Cosenza, per positività della Sig.ra -OMISSIS- al test sierologico per la ricerca della presenza di antigene del virus SARS-Cov-2;
E) la ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 26/07/2021 disposta dal Comune di Corigliano – Rossano, con cui veniva disposta: “…la quarantena obbligatoria a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, generalizzato nella premessa, sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 21/07/2021 fino a successiva comunicazione ”;
F) la ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 10/08/2021, con la quale lo stesso Comune di Corigliano - Rossano revocava l'ordinanza N. -OMISSIS- del 26/07/2021 della quarantena obbligatoria a carico della Sig.ra -OMISSIS-;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del ricorrente, derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nonché del Comune di Corigliano – Rossano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa EL RH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente è insorto avverso il provvedimento del Comune con il quale è stata disposta la quarantena obbligatoria a fronte di un contatto OV. Inoltre, sono stati impugnati gli atti che hanno disposto la quarantena per il soggetto che è stato ritenuto portatore di un caso probabile di OV. Il ricorrente, oltre all’azione demolitoria, agisce anche per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti citati.
Nello specifico, la moglie del ricorrente, lavoratrice dipendente nell’attività di -OMISSIS- del marito, non ha rispettato la quarantena a lei imposta a far data del 21.07.2021 ed è stata trovata in data 29.07.2021 a lavorare presso il -OMISSIS- del marito, e, a seguito di tale controllo, anche il marito è stato sottoposto a quarantena per “ contatto OV ” in data 02.08.2021.
2. L’impugnazione dei provvedimenti gravati è affidata ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione di legge - Violazione Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Eccesso di potere per violazione di norme imperative - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata valutazione di elementi documentali - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. - Illegittimità derivata - Effetto caducante e/o invalidante della illegittimità del provvedimento di isolamento della -OMISSIS- sul provvedimento di isolamento del -OMISSIS- - Violazione di legge - Violazione art. 3 della legge 241/1990 - Difetto di motivazione ”. Parte ricorrente deduce che il provvedimento con il quale è stata disposta la quarantena non permetterebbe di comprendere quale sarebbe il contatto OV identificato come ragione dell’esercizio del potere. La moglie del ricorrente, infatti, pur sottoposta a quarantena per un caso di probabile OV, è stata trovata nei locali del ricorrente a svolgere l’attività lavorativa in ragione del contratto di lavoro che la lega all’attività del marito.
Inoltre, parte ricorrente deduce che, anche se si volesse superare la constatazione anzidetta, in ogni caso sarebbe da ritenersi illegittimo il provvedimento di quarantena emesso nei confronti della moglie, e per l’effetto anche quello del ricorrente sarebbe da ritenersi illegittimo. Parte ricorrente ritiene che non si sarebbe potuta applicare la misura di quarantena nei confronti della moglie poiché non si era in presenza di un caso OV accertato.
2.2. “ Violazione di legge - Violazione art. 3 legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità delle determinazioni amministrative - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”. Parte ricorrente deduce l’anomalia del test molecolare a cui si è sottoposta la moglie ritenendo non chiarificatore l’esito della positività al OV comunicato alla moglie in data 04.08.2021
2.3. “ Violazione di legge - Violazione art. 2, co. 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Eccesso di potere per violazione di norme imperative - Eccesso di potere per illogicità manifesta ”. Parte ricorrente ritiene che i riferimenti normativi citati nell’ordinanza con la quale è stata disposta la quarantena della moglie del ricorrente sono inesatti, e per l’effetto renderebbero illegittima l’ordinanza emesse nei suoi confronti.
2.4. Viene, altresì, richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, del danno da mancato guadagno, del danno conseguente alla lesione della reputazione personale e professionale, voci di danno collegate all’esercizio dell’attività commerciale gestista dal ricorrente con la collaborazione della moglie.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando memorie nelle quali si sono difese nel merito. Inoltre, l’ASP ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del medesimo al Ministero dell’Interno vista l’impugnazione delle ordinanze contingibili e urgenti n. -OMISSIS-, adottate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
4. All’udienza straordinaria dell’14 novembre 2025 il Collegio ha reso avviso ai sensi dell’art. 73, c.p.a., sulla possibile improcedibilità dell'azione di annullamento stante l’esaurimento dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Parte ricorrente ha ribadito l’attualità del proprio interesse ai fini dell’accoglimento dell’azione risarcitoria. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter superare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ASP in ragione delle preminenti argomentazioni di infondatezza del merito del ricorso.
2. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata improcedibile l’azione di annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione dell’esaurimento dei loro effetti, il quale esclude qualsiasi interesse attuale e concreto per il ricorrente a vedersi eventualmente accogliere la domanda demolitoria.
3. Come dichiarato in udienza dal ricorrente, l’interesse ad agire continua a sussistere per quanto riguarda l’azione risarcitoria la quale, pertanto, va scrutinata e deve essere rigettata in assenza dei presupposti per la sussistenza dell’illecito aquiliano.
3.1. In primo luogo i provvedimenti impugnati che hanno disposto la quarantena del ricorrente sono legittimi e, pertanto, non può configurarsi l’ingiustizia del danno patito.
In particolare, il primo motivo di doglianza è infondato nella parte in cui viene dedotta l’impossibilità di comprendere, alla luce del provvedimento oggetto di gravame, quale sia il contatto OV presupposto dei provvedimenti impugnati. La Disposizione del Dipartimento di Prevenzione è stata redatta in seguito all’accertamento della presenza della moglie del ricorrente all’interno del suo locale intenta a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stata assunta proprio dal marito, e tale circostanza non lascia incertezza alcuna nell’individuazione del contatto OV.
La seconda parte del primo motivo di ricorso, insieme al secondo e terzo motivo, svolgono doglianze che hanno a che fare con l’asserita illegittimità del provvedimento adottato nei confronti della moglie del ricorrente. L’infondatezza di tali motivi risiede nella legittimità del provvedimento citato, stabilita nella sentenza T.ar. Catanzaro, sez. I, n. 118 del 21.1.2026, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente. Il Collegio ha infatti accertato la piena legittimità dei provvedimenti di isolamento quarantena adottati nei confronti della moglie del ricorrente, con conseguente piena legittimità nei presupposti da “contatto OV” del provvedimento impugnato in questa sede. Nello specifico la sentenza citata così ha disposto: “ 2.1. Durante il periodo pandemico il principio di precauzione ha caratterizzato l’azione della Pubblica Amministrazione e ha consentito, in caso di incertezza, di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della salute dei cittadini. Sul punto, da ultimo, condividendone le motivazioni e presupposti, si veda l’orientamento del Consiglio di Stato tracciato con la sentenza n. 5190 del 13.06.2025 secondo cui “In base a tale principio, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive (cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 16/06/2022, n. 65)”.
Tale orientamento, invero, è di stretta derivazione comunitaria, sede nella quale è stato riconosciuto il principio di precauzione quale strumento ermeneutico necessario per adottare misure restrittive in caso di incertezza riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute. Si veda in argomento la pronuncia della Corte giustizia UE sez. IV, 16/06/2022, n. 65 con la quale è stato stabilito che “Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive.”
Siffatti indirizzi interpretativi in relazione al principio precauzionale hanno avuto diretta applicazione legislativa nazionale durante la gestione dell’emergenza pandemica, ed infatti il d.l. n. 33/2020 ha stabilito all’art. 1, comma 7, che possa essere disposta la quarantena precauzionale da parte dell’autorità sanitaria nella logica di sospetto da contagio COVID, e, per quanto più interessa, rientravano nel caso di sospetto OV e potevano essere sottoposti a quarantena precauzionale i soggetti ritenuti portatori di un caso probabile di OV secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 5443/2020, il cui allegato 1 ha definitivo il caso probabile di OV come “un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus”.
2.2. Così tracciati i criteri ermeneutici, è ora possibile entrare nel merito del ricorso riconoscendo l’infondatezza del primo motivo di doglianza. Il principio di precauzione al quale è ricondotta l’attività della P.A in relazione alla salute dei cittadini, ancora di più in epoca pandemica, acconsentiva l’adozione del provvedimento oggetto di ricorso non solo nei casi accertati di OV, ma anche nei casi probabili, come definito dall’allegato 2 della Circolare n. 5443/2020, a cui ha fatto seguito il test con campione molecolare in data 30.07.2021 che ha confermato la definitiva positività della ricorrente al OV. ”.
3.2. Infine, in punto di danno risarcibile, anche nel caso fosse stato integrato il presupposto del danno ingiusto, il ricorrente non ha fornito adeguata prova del nesso eziologico intercorrente tra il vulnus patito dalla propria attività commerciale e il provvedimento di quarantena. Non è dato sapere, infatti, cosa avrebbe potuto impedire il ricorrente di scongiurare la chiusura dell’esercizio per il periodo di quarantena con l’affidamento della gestione temporanea a soggetti estranei al probabile contagio o con la nomina di un proprio rappresentante istitore.
4. Pertanto, per le superiori ragioni, la domanda di annullamento va dichiarata improcedibile e quella risarcitoria deve essere rigettata nel merito. Le spese di giudizio devono seguire la soccombenza tra le parti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- dichiara improcedibile l’azione di annullamento;
- rigetta l’azione risarcitoria.
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle Amministrazioni resistenti in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EL RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RH | EL EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.