Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 1968
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 90

    La Corte ha ritenuto provata la cessione osservata dagli operanti e l'immediato riscontro ottenuto nel corso della perquisizione presso l'abitazione dell'acquirente, il quale riferì che i 50 grammi di cocaina sequestrati gli erano stati consegnati in conto vendita dal ES. Ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza. L'esclusione dell'ipotesi lieve risulta correttamente fondata sul quantitativo non modico ceduto, ma anche sulla personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici ed in stretto rapporto con il OL dal quale si riforniva. La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, posto che è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma. La motivazione resa si sottrae alle censure del ricorrente.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento della lieve entità dei fatti contestati

    Il motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa per escludere la lieve entità dei fatti, contestati al capo a)- aventi ad oggetto plurime cessioni di cocaina a vari acquirenti tra cui il ES -, in base alla valutazione complessiva degli episodi contestati, alle risultanze dei colloqui intercettati e agli scambi di banconote, osservate dagli operanti, alla posizione centrale del ricorrente nella rete di spaccio, quale punto di riferimento del traffico di stupefacenti in forza dei suoi rapporti con trafficanti e fonti di approvvigionamento, Oeekcomplessa organizzazione necessaria per prelevare e custodire lo stupefacente importato in locali appositamente destinati al deposito nonché feantità di sostanze di diversa qualità movimentate. La mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è sorretta da motivazione adeguata, conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), secondo i quali l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva della offensività della condotta, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione.

  • Accolto
    Mancanza assoluta di motivazione sul punto delle cessioni di cocaina

    Va rilevato che, come denunciato dal difensore del ricorrente, la valutazione della Corte di appello si ferma alla declaratoria di prescrizione dei reati aventi ad oggetto la sostanza leggera, senza occuparsi minimamente delle cessioni di cocaina contestate; non risultano affatto valutati i rilievi difensivi, pur correttamente riportati in sentenza nella parte dedicata all'esposizione dei motivi di appello con i quali la difesa eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione e contestava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per le singole cessioni per mancanza di riscontri, deducendo che l'unico elemento concretamente indiziante era l'episodio dell'arresto, mentre non vi era prova della partecipazione ad altri episodi di cessione. La mancanza assoluta di motivazione sul punto impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del Tribunale di Terni

    L'eccezione è stata respinta in ragione dell'inserimento di detto episodio nel più ampio contesto emerso dalle indagini dell'autorità giudiziaria di Terni, in quanto in Terni si pianificava e organizzava l'attività di importazione, come confermato dal monitoraggio dell'intera operazione da parte degli investigatori di Terni, che seguirono il furgone da lì partito, condotto da TA UL, e lo bloccarono con il carico ed intercettarono l'autovettura, che fungeva da staffetta, guidata dal AC e con a bordo il TI, traendoli in arresto. La circostanza prospettata dalla difesa circa la pendenza di un procedimento presso i Tribunali di Bari o di Trani a carico del ricorrente e dei correi a seguito dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia in data 17 agosto 2012 è risultata smentita all'esito dell'integrazione istruttoria disposta proprio sul punto, essendo emerso che gli atti non erano stati mai trasmessi alla Procura presso il Tribunale di Trani, bensì riuniti al procedimento in oggetto. Risulta, quindi, giustificata la competenza dell'autorità giudiziaria di Terni, in ragione dell'attività di programmazione e definizione degli accordi per le importazioni nonché del luogo di destinazione dei quantitativi ingenti importati nelle due occasioni da commercializzare in Terni, riconducibili allo stesso gruppo e allo stesso progetto criminoso. I giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, facendo riferimento all'imputazione formulata dal P.m., che contesta al ricorrente ed ai correi l'organizzazione da Terni dell'acquisto e dell'importazione dall'Albania nonché il viaggio di trasporto fino a Terni nonché, in concorso tra loro, la detenzione e il trasporto a fini di cessione di 170 kg di marijuana.

  • Rigettato
    Nullità del decreto di giudizio immediato per latitanza dell'imputato

    Dall'esame degli atti risulta che il decreto di giudizio immediato rimandava alla richiesta del P.M. che dava atto dell'interrogatorio degli imputati. L'eccezione non fu sollevata all'udienza di discussione del 3 aprile 2018. È principio consolidato che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi. Nel giudizio di appello il TI risulta presente e l'eccezione, sollevata dalla difesa alla prima udienza, fu rigettata con ordinanza nella quale la Corte dava atto della tardività dell'eccezione, non sollevata né dinanzi al giudice di primo grado né in sede di conclusioni e, trattandosi di nullità a regime intermedio, la riteneva sanata.

  • Rigettato
    Dinanego delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio

    I motivi sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili per genericità e perché non consentiti a fronte della motivazione resa che reputa del tutto proporzionata alla gravità del fatto la pena determinata e giustifica il diniego delle attenuanti generiche attribuendo rilievo assorbente alla ingente quantità importata e trasportata, all'importanza del contributo offerto dal ricorrente, che aveva procacciato il mezzo di trasporto e assunto il ruolo di fungere da scorta al furgone con il carico, nonché per l'inserimento della condotta in un contesto allarmante ed in un traffico organizzato per l'importazione e il trasporto di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente, avvalendosi di stabili canali di fornitura in Albania; elementi, questi, rispetto ai quali è stata coerentemente ritenuta recessiva l'incensuratezza dell'imputato.

  • Accolto
    Prescrizione del reato

    La non manifesta inammissibilità dei motivi non preclude la dichiarazione di prescrizione del reato, maturata il 12 aprile 2025, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi- in ragione dell'aggravante contestata e degli atti interruttivi-, decorrente dalla data del fatto 18 febbraio 2012, cui vanno aggiunti 235 giorni di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 1968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1968
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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