Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
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Premessa La sentenza in commento ribadisce un principio consolidato in materia di guida in stato di ebbrezza e patteggiamento: la sospensione della patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, che deve essere applicata d'ufficio anche in caso di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dall'accordo delle parti e dalla conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità. Il fatto Con sentenza del 19 novembre 2024, il Tribunale di Firenze aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di mesi 4 di arresto ed € 2.000 di ammenda nei confronti di Be.Mi., imputato del reato di cui all'art. 186, …
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Patente di guida: chi può revocarla, come riottenerla e come contestare la revoca della patente illegittima. Può capitare a tutti di commettere una violazione del Codice della Strada e di dover pagare una multa. Ci sono casi in cui, però, la violazione delle norme sulla circolazione stradale potrebbe avere conseguenze più gravi. Se, ad esempio, hai violato troppe volte i limiti di velocità o se hai fatto un sorpasso pericoloso, potresti subire la revoca della patente. Con tale provvedimento, in pratica, la tua patente viene temporaneamente cancellata e, per riottenerla, potresti dover aspettare qualche anno ed essere costretto a sostenere nuovamente l'esame di guida. In altre ipotesi, la …
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Illegittima la sospensione della patente per l'imputato per guida in stato di ebbrezza che abbia chiesto la sostituzione dei lavori di pubblica utilità. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 27 settembre - 19 ottobre 2017, n. 48330 Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: B.E., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016 del Tribunale di Ivrea; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonardo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2017, n. 48330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48330 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
ASTA 48330-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1476/2017 Francesco Maria CIAMPI Presidente - CC 27/09/2017 Patrizia PICCIALLI Pasquale GIANNITI R.G.N. 19546/2017 Ugo BELLINI Antonio Leonardo TANGA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016 del Tribunale di Ivrea;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinella, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. ти RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016, il Tribunale di Ivrea applicava, su richiesta delle parti, a HE IN, in relazione alla violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., la pena di mesi 4 di arresto ed € 1000,00 di ammenda, con sostituzione -ex art. 186, comma 9-bis C.d.S.- della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione HE IN, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada. Deduce che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entità originaria. Afferma che l'utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso "venir meno" della sanzione amministrativa accessoria e tale "venir meno" non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; solo l'esito dello svolgimento di tale misura, d'altro canto, potrà essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida (oltre che ai fini della estinzione del reato e della confisca, ove prevista). Sostiene, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. ти 4. A norma dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., "In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato"... 2 "In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca".
5. In vero, l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa- vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.
5.1. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine "ripristino" utilizzato dal legislatore non può che significare "rimessa in vigore", "ristabilire", "riportare ad uno stato precedente" (dall'unione di ri-, di nuovo, e il latino pristinus, anteriore). Il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.
6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ivrea con l'ulteriore corso. Così deciso il 27/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Leonardo Tanga Francesco Maria Ciampi 3 Il Funzionano Giudiziario Patrizia Corra Depositata in Cancelleria Oggi. 19 OTT. 2017 Il Funzionano Giudiziario Patricia Ciorra