Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 1
Il conferimento di incarico al mediatore con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo non è - attesa la funzione del patto di garantire l'incaricato dall'attività concorrente di altri mediatori - indicativo anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore stesso dopo la scadenza del termine di validità del patto, con la conseguenza che l'opera prestata dal mediatore, se idonea ed efficiente alla conclusione dell'affare, determina per ciò stesso il diritto alla provvigione.
Commentario • 1
- 1. Mediatore, diritto alla provvigione, contratto preliminare, sussistenza, buona fede oggettivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8437 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 6, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DONATONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA & BO DI GA CE & C SNC, in persona dell'Amministratore Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI PAOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 211/99 del Tribunale di ANCONA, sezione 2^ civile emessa il 19/2/1999, depositata il 29/03/99; rg.3293/1992;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato BRUNO DONATORE;
udito l'Avvocato MICHELE ROMA (per delega avv. Aurelio Gentile);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.4.1989 ET RE conveniva in giudizio innanzi al pretore di Jesi la società TO e OR di TO NI ES e C. s.n.c. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire quattro milioni, oltre interessi e rivalutazione, che assumeva dovutagli a titolo di provvigione per l'attività di mediazione che aveva svolto per la locazione di un capannone industriale, concesso dalla predetta società alla società Linea Sedie s.n.c. di MA BE per il canone mensile di importo pari alla provvigione richiesta.
La società convenuta contrastava la domanda, adducendo che l'incarico di mediazione era stato conferito con scrittura privata risalente al maggio 1985 per la durata trimestrale e che il contratto di locazione era stato concluso nel mese di novembre dello stesso anno, quando la convenzione tra esse parti non era più in vigore. L'adito pretore, con sentenza del 20.9.1991, rigettava la domanda, compensando interamente le spese.
Sulla impugnazione del soccombente e su quella incidentale della società, relativa al regolamento delle spese, il tribunale di Ancona, con sentenza pubblicata il 29.3.1999, rigettava l'appello principale del RE e, in accoglimento di quello incidentale della società, condannava lo stesso RE alle spese del doppio grado.
I giudici di appello consideravano che la conclusione del contratto di locazione era avvenuta dopo la scadenza del termine trimestrale di vigenza del conferito incarico di mediazione con patto di esclusiva al RE, per cui a costui non poteva spettare provvigione alcuna. Ritenevano, altresì, stante la sostanziale linearità della fattispecie, che non sussistevano motivi particolare per derogare alla regola generale della soccombenza quale criterio di regolamento delle spese del giudizio.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, ET RE.
Resiste con controricorso la società TO e OR di TO ES e C. s.n.c., che, preliminarmente, eccepisce la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, innanzitutto, questa Corte che non è fondata la eccezione di inammissibilità del ricorso, che la società resistente propone assumendo che la copia notificata dell'atto di impugnazione sarebbe priva della sottoscrizione da parte del difensore munito di procura non potendo considerarsi valida la fotocopia della firma dell'apparente difensore.
Nella specie, la resistente società non precisa se la sottoscrizione in fotocopia sulla copia notificata del ricorso è quella in calce al ricorso medesimo ovvero quella di autentica della procura speciale rilasciata al difensore, per cui, essendo una delle due certamente valida, ciò basta per escludere ogni effetto invalidante, essendo certa la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.
In ogni caso, ove anche nella copia notificata del ricorso per cassazione fosse mancata la sottoscrizione del difensore e della autentica della firma della parte, ciò non avrebbe potuto spiegare effetti invalidanti, poiché la copia stessa contiene elementi idonei - quale l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notificazione è avvenuta ad istanza del difensore del ricorrente - ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (Cass., n. 5113/99 ex plurimis). Con l'unico mezzo di doglianza - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1754 e 1755 cod. civ. nonché la omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia - il ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui la Corte di merito, attribuendo alla scrittura di incarico intervenuta tra le parti il valore di unica fonte regolatrice del rapporto di mediazione, aveva negato il diritto alla provvigione per il fatto che la conclusione dell'affare (stipulazione del contratto di locazione del capannone concesso dalla società resistente) era avvenuta dopo la scadenza del termine trimestrale di vigenza dell'incarico di mediazione.
Sulla premessa secondo la quale la mediazione prescinde dalla esistenza e dalla vigenza di un contratto scritto tra mediatore e prepotente, deduce il ricorrente che il tribunale, piuttosto che affermare che la vigenza dell'incarico di mediazione costituiva la fonte del diritto alla provvigione, avrebbe dovuto, invece, valutare se l'attività posta in essere da esso ricorrente aveva avuto una efficacia causale nella stipulazione del contratto di locazione e, in tale ottica, ammettere la prova orale richiesta dall'attore a dimostrazione del concreto contributo svolto per la conclusione dell'affare mediato.
La censura è fondata, per cui la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona. Il conferimento al mediatore dell'incarico con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo - secondo la fattispecie esaminata e così pure definita dal giudice di merito - avendo il termine di esclusiva la sola finalità di garantire il mediatore dall'attività concorrente di altri, comporta per l'intermediato la obbligazione negativa di non concludere l'affare, oggetto dell'incarico di mediazione, per mezzo di mediatori diversi da quello incaricato.
In caso di inadempimento del preponente, il quale, prima della scadenza del termine fissato, ricorre ad altri mediatori e, avvalendosi del loro intervento, conclude l'affare oggetto dell'incarico, al mediatore incaricato con patto di esclusiva spetta il risarcimento del danno, commisurato di norma al lucro cessante corrispondente al valore della provvigione che avrebbe conseguito ove l'affare fosse stato concluso per effetto del suo intervento. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è del tutto univoca nel ritenere che le clausole cd. di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono del tutto compatibili con il rapporto di mediazione, giacche esse rappresentano delle semplici cautele per evitare un non motivato ripensamento del preponente e rendono atipica la mediazione dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale consentendo al mediatore di realizzare il compenso anche in caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che, come per legge ai sensi dell'art. 1755 cod. civ., al verificarsi della conclusione dell'affare (Cass., n. 1630/98; Cass., n. 6384/93; Cass., n. 4591/90). Il conferimento dell'incarico in esclusiva, tuttavia, non è anche significativo della volontà di colui che affida l'incarico di rifiutare l'attività che, dopo la scadenza del termine di esclusiva, il mediatore incaricato ponga in essere per la conclusione dell'affare che venga così concluso.
Infatti la scadenza del termine di validità dell'esclusiva se fa venir meno l'obbligo di non rivolgersi ad altri mediatori allo scopo di concludere l'affare, non determina anche la irrilevanza dell'attività successiva dell'incaricato, con la conseguenza che essa, quando ha avuto efficacia causale diretta per la conclusione dell'affare medesima, costituisce fatto costitutivo idoneo del diritto alla provvigione.
Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto che, essendo stata la locazione del capannone stipulata dopo la decorrenza del termine entro il quale operava il patto di esclusiva, diveniva ininfluente accertare se la suddetta stipulazione fosse stata comunque l'effetto della intermediazione del ricorrente, ancorché intervenuta quando la clausola di esclusiva aveva cessato di operare. La suddetta statuizione non è conforme a legge, per cui nel nuovo esame, che il giudice di rinvio dovrà compiere, la Corte di appello di Ancona si dovrà uniformare al principio di diritto innanzi enunciato, secondo cui il conferimento di incarico al mediatore con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, data la sua funzione di garantire l'incaricato dall'attività concorrente di altri mediatori, non è indicativo anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore già incaricato dopo la scadenza del termine di validità del patto medesimo, con la conseguenza che l'opera prestata, se idonea ed efficiente alla conclusione dell'affare, determina per ciò il diritto alla provvigione.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza;
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002