CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da BA OS NU, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bari il 16/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ER OS che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata La Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza proposta dalla difesa con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella della detenzione domiciliare presso la comunità terapeutica, ex articolo 89 ct5PR 309 Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione di legge poiché il provvedimento contiene una motivazione del tutto superficiale e apparente e non prende in considerazione i nuovi elementi di fatto su cui era fondata la richiesta difensiva. Nelle more del giudizio è pervenuta dichiarazione del difensore dell'indagato di rinunzia al ricorso, perché la misura cautelare è stata revocata. Considerato in diritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 7340 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 11/01/2023 Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore AR LA IN / / Il Presidente Piep r SS D'IN 11Giova ricordare in questa sede che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. (Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014 Cc. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262276 - 01) Nel caso in esame tuttavia dalla dichiarazione di rinunzia formulata dal difensore emerge che nelle more del giudizio è intervenuta revoca della misura cautelare , il che incide In-eklente sul concreto interesse del ricorrente ad ottenere una decisione in ordine al provvedimento impugnato. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In questo caso non va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01)
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ER OS che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata La Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza proposta dalla difesa con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella della detenzione domiciliare presso la comunità terapeutica, ex articolo 89 ct5PR 309 Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione di legge poiché il provvedimento contiene una motivazione del tutto superficiale e apparente e non prende in considerazione i nuovi elementi di fatto su cui era fondata la richiesta difensiva. Nelle more del giudizio è pervenuta dichiarazione del difensore dell'indagato di rinunzia al ricorso, perché la misura cautelare è stata revocata. Considerato in diritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 7340 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 11/01/2023 Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore AR LA IN / / Il Presidente Piep r SS D'IN 11Giova ricordare in questa sede che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. (Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014 Cc. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262276 - 01) Nel caso in esame tuttavia dalla dichiarazione di rinunzia formulata dal difensore emerge che nelle more del giudizio è intervenuta revoca della misura cautelare , il che incide In-eklente sul concreto interesse del ricorrente ad ottenere una decisione in ordine al provvedimento impugnato. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In questo caso non va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01)
P.Q.M.