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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8073/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. MARTELLI DANIELA CONCETTA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/07/2014 in TARCENTO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di TARCENTO (UD) al numero 6, parte 1, anno 2014;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 06/01/2014) e (il Per_1 Per_2
23/08/2017), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 05/07/2014, in TARCENTO (UD),
[...] con atto trascritto presso il comune di TARCENTO (UD) al n. 6, Parte 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno.
2) Dà atto che le parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3) Dispone che i figli e imangano affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale. La residenza anagrafica dei minori, al momento presso la casa familiare – che si assegna al padre - seguirà quella della madre non appena troverà una collocazione abitativa diversa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Dispone che i figli trascorrano uguale tempo di permanenza presso entrambi i genitori
(frequentazione paritetica) a settimane alternate o in base ai rispettivi turni di lavoro (da comunicare tempestivamente, non appena disponibili). Dispone che la madre mantenga il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli (dal pomeriggio, con eventuale pernotto e l'accompagnamento a scuola/casa dell'altro genitore, la mattina seguente), previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi
2 dei minori quando questi saranno dal padre e viceversa, quando saranno dalla madre, il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli (dal pomeriggio, con eventuale pernotto e l'accompagnamento a scuola/casa dell'altro genitore, la mattina seguente), previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei minori;
dispone che le vacanze natalizie e pasquali (giorni festivi) siano trascorse ad anni alterni
(o diverso accordo tra coniugi); infine, dispone che le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi (tendenzialmente i figli trascorreranno 15 giorni
– anche non consecutivi – con il padre e 15 giorni – anche non consecutivi - con la madre.
Ciò fatto sia nel mese di luglio che di agosto, comunicandosi entro maggio di ogni anno il piano feriale).
5) Dà atto che, visto l'art. 3, lett. b) della l. 21 novembre 1967, n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. n. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
6) Dispone che i sig.ri e , provvedano al mantenimento diretto dei figli in Pt_1 Pt_2 egual misura, rispettivamente al periodo di convivenza con l'uno o l'altro, stante la permanenza presso entrambi con frequentazione paritetica.
7) Le spese straordinarie, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, per vacanze e quant'altro risulti dovuto per la crescita e la formazione del figlio minore, come suggerito dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sezione territoriale di Udine) sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Dà atto che l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore ed anche le detrazioni fiscali;
il rimborso del contributo regionale (dote famiglia) sarà richiesto
(finché vi sono le condizioni di goderne) dalla signora (intestataria della carta Pt_2 famiglia) e l'importo verrà suddiviso al 50%. La sig.ra bonificherà sul conto del sig.
, la quota di spettanza entro 15 giorni dal ricevimento. Pt_1
9) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
10) Dà atto che, a definitivo regolamento economico, i coniugi convengono inoltre che, in punto al trasferimento della proprietà immobiliare adibita a casa familiare, sita in
Tarcento e censita al Catasto, foglio 25 particella 382 sub 4 (cat. A/2) e sub 5 (Cat. C/6); foglio 25 particella 382 sub 7 (cat. A/2) e foglio 25, particella 899 (cat. F/1= vano scala
3 comune all'intero stabile): la sig.ra si impegna a trasferire – per atto di liberalità Pt_2
- la quota di sua proprietà dell'immobile come sopra descritto, in favore del sig. , Pt_1 il quale accetta.
11) Dà atto che il trasferimento di proprietà dell'abitazione avverrà dinnanzi a un Notaio scelto dal sig. Fabbro (il quale si farà carico di tutte le relative spese) e avverrà entro tre mesi dalla presente omologa della separazione. Di contro, il sig. si farà esclusivo Pt_1 carico del mutuo fino all'estinzione, impegnandosi, inoltre, entro tre mesi dal trasferimento di proprietà, a porre in essere ciò che risulti necessario al fine di eliminare la cointestazione del mutuo liberando, così, la sig.ra da ogni impegno relativo Pt_2 all'immobile.
12) Dà atto che quanto in ricorso è essenziale per la composizione dei rapporti economici tra i coniugi e la risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74 e il trasferimento che si disporrà in esecuzione dei presenti accordi si avrà in esenzione da imposta di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 30/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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