Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
Non è abnorme ma, al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, riscontrata la mancanza in atti della prova dell'avvenuta osservanza, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di spedire all'imputato l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, nulla rilevando in contrario l'eventualità che l'adempimento fosse stato, in realtà, effettuato e che di ciò vi fosse traccia nel fascicolo della parte pubblica, giacché,in tal caso, sarebbe stato onere di quest'ultima produrre o esibire la relativa documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 18153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18153 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 05/04/2002
1. Dott. SECONDO L. CARMENINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 1345
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO Fumu - Consigliere - N. 24486/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Avellino avverso l'ordinanza in data 6.2.2001 del tribunale di Avellino in composizione monocratica
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 6.2.2001 il tribunale di Avellino in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato spedito all'imputato l'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375.3 c.p.p., disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il titolare dell'azione penale, deducendo che erroneamente il giudice avesse ritenuto omessa la notifica dell'avviso in questione, la quale risultava invece documentata agli atti del fascicolo delle indagini preliminari che il tribunale - si assume - avrebbe dovuto richiedere in visione. Ne è derivata, secondo l'impugnante, un'indebita regressione del processo alla fase procedimentale, con conseguente abnormità dell'ordinanza impugnata.
Premesso che la parte - pubblica o privata che sia - ha l'onere di produrre o esibire gli atti e documenti a sè favorevoli che siano rilevanti per la decisione del giudice e che non spetta viceversa a quest'ultimo richiederli in visione ai litiganti (sicché, nel caso di specie, sarebbe stato preciso dovere del pubblico ministero di udienza mostrare al giudice l'atto di notifica di cui l'imputato aveva eccepito la mancanza), osserva il collegio come l'ordinanza oggetto del gravame rientri fra gli atti di impulso in relazione ai quali non è previsto alcun rimedio processuale: ne deriva, pertanto, che il proposto ricorso può essere considerato ammissibile solo in quanto sia sussistente la denunciata abnormità, palesandosi in questo caso l'impugnazione quale unico mezzo per espungere un provvedimento che si collochi al di fuori dell'ordinamento. La Corte ha chiarito da tempo (sez. un. 10.12.1997, Di Battista, rv 209603; sez. un. 24.11.1999, Magnani, rv 215094) i caratteri dell'abnormità, che si configura quando un provvedimento, per la sua singolarità ed atipicità di contenuto, risulti avulso dall'intero sistema processuale (c.d. abnormità strutturale) ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo o l'impossibilità di proseguirlo (c.d. abnormità funzionale). Tali caratteri non sono rinvenibili nell'ordinanza impugnata, alla quale è estraneo non solo qualsiasi profilo di singolarità o atipicità, ma anche qualsiasi effetto paralizzante o comunque contrario al sistema.
Si deve infatti rilevare, in proposito, come si mostri del tutto conforme alla legge la declaratoria di nullità del decreto di citazione per l'omessa spedizione all'(allora) indagato dell'invito a rendere l'interrogatorio: tale invalidità è infatti espressamente contemplata sia dall'abrogato art. 555.2 c.p.p., sia dal cronologicamente successivo art. 552.2 c.p.p. (introdotto dall'art.44 l. n. 479 del 1999) e deve annoverarsi tra quelle generali a regime intermedio di cui all'art. l8, lett. c) c.p.p., attenendo all'intervento dell'imputato nel procedimento;
ne' vale sostenere, per le ragioni già esposte, che agli atti del fascicolo del pubblico ministero esistesse la prova dell'avvenuta notificazione: imputet sibi il rappresentante della parte pubblica che ha mancato di produrre o esibire il documento, se effettivamente esistente, limitandosi ad affermare davanti al tribunale, come risulta dal verbale di udienza, di essere in possesso dell'originale dell'invito a presentarsi e delle copie destinate alla notifica. Dalla dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 185.3 c.p.p., deriva la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito. È necessario pertanto verificare, a questo punto, se esistano norme che per il caso in esame "diversamente stabiliscano", e più in particolare se possa considerarsi disposizione eccezionale rispetto a quella appena citata - e tale da determinare, in caso di sua violazione, l'abnormità del provvedimento più propriamente causativo della regressione, e cioè l'ordine di restituzione degli atti al pubblico ministero - l'art. 143 disp. att. c.p.p., secondo cui negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente (ovvero il giudice monocratico, come precisato da sez. un. 18.6.1993, PM in proc. Garonzi, rv 194060).
La conclusione non può che essere negativa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza dell'istanza nomofilattica di secondo grado la quale, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p., che attribuisce all'organo giudicante la funzione di rinnovare la citazione, trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il rapporto processuale tra le parti necessarie del processo sia stato ritualmente instaurato (sez. un., 18. 6.1993, PM in proc. Garonzi, rv 194059; sez. un., 24.3.1995, PM in proc. Cirulli, rv 201544), di talché è stata ritenuta corretta la restituzione degli atti al pubblico ministero in un'ipotesi di nullità (anch'essa - come quella rilevante nel caso di specie - di tipo generale a regime intermedio) del decreto di citazione per violazione del termine di comparizione (sez. un. Cirulli, cit.) e dichiarata, viceversa, l'abnormità del provvedimento, per la non consentita regressione del processo che ne è derivata, in un caso di nullità per omessa citazione della persona offesa (sez. un., 9.7.1997, PM in proc. Baldan, rv 208220). Nella fattispecie pervenuta all'esame di questa Corte il giudice del dibattimento ha individuato un'invalidità del decreto di citazione che si palesa ostativa alla regolare instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie;
l'omissione dell'invito a rendere l'interrogatorio, infatti, ha precluso all'imputato di utilizzare la principale occasione di difesa prevista - prima del rinvio a giudizio - nel rito a "citazione diretta", che non contempla l'udienza preliminare: occasione che andrebbe definitivamente perduta nell'ipotesi di rinnovazione della citazione ad opera del giudice. Poiché dunque il provvedimento impugnato non presenta alcun profilo di abnormità, mostrandosi anzi del tutto legittimo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002