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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1583 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4189/2020, depositata in data 17.09.2020
T R A
, nato il [...] a [...] Parte_1
Stabia, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
AN (NA) alla via Starza n. 51, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE – CONTRO
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n°46, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Esposito Corona, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta di primo grado;
- APPELLATA- NONCHÉ
, C.F. , domiciliato in Imola Controparte_2 CodiceFiscale_2
(BO) alla via Santa Lucia n. 31/F;
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n° 4189/2020, pronunciata al Giudice
[...] di Pace di Torre Annunziata e depositata il 17.09.2020. Con la detta sentenza, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 CP_2
finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
[...] derivanti dal sinistro stradale avvenuto in Castellammare di Stabia (NA) il giorno 31.10.2016, alle ore 12:30 circa, in via Cicerone, allorquando, il suo motoveicolo Honda Hornet 600 tg. DE58888, fermo in sosta alla predetta via – nei pressi del bar “Alessia” - veniva urtato nella parte laterale sinistra e scaraventato a terra sul lato destro dal motociclo Honda SH 300 tg. CX48596; quest'ultimo a sua volta era stato tamponato e sospinto in avanti dal ciclomotore Honda TG. Cx48596, il cui conducente proveniente da retro, aveva effettuato un'azzardata manovra di sorpasso, mal calcolando lo spazio a sua disposizione. All'esito del sinistro, il motoveicolo Honda Hornet 600 di proprietà dell'attore riportava danni alla parte laterale sinistra per l'urto diretto e danni alla parte laterale destra per la conseguente caduta al suolo, da quantificarsi in corso di causa, il tutto da contenersi entro il valore complessivo di euro 5.200,00. Espletata la prova testimoniale ed acquisiti i documenti prodotti, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria;
sulla scorta dei danni visibili dai rilievi fotografici e ritenuto eccessivo il preventivo di spesa in atti, prodotto dall'attore, il giudice quantificava il danno in complessivi euro 400,00 - oltre IVA se dovuta - ed interessi come per legge e condannava la convenuta alla refusione delle spese di lite di cui euro 400,00 per compensi professionali ed euro 70,00 per spese, oltre accessori dovuti per legge. Con l'atto di appello, , impugnava parzialmente Parte_1 la summenzionata sentenza lamentando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella determinazione del quantum debeatur e lamentava altresì l'errata ed esigua determinazione nella liquidazione delle spese legali. Pertanto, l'appellante chiedeva di integrare la liquidazione dei danni a cose nella residua somma di euro 2.532,00, comprensiva di IVA e di fermo tecnico, già detratta la somma di euro 400,00 liquidata in primo grado, oltre interessi legali. Chiedeva altresì, di integrare la liquidazione dei compensi d'avvocato
– giudiziali e stragiudiziali- di primo grado, da rideterminarsi in euro 2.931,00 e di integrare le spese di primo grado in euro 100,00, detraendo le somme già liquidate ed incassate.
pag. 2/9 Si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del l.r.p.t., impugnando l'atto di appello ed
[...] eccependone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché l'infondatezza in diritto del gravame. Nonostante la ritualità della notifica effettuata nei confronti di
, quest'ultimo non si costituiva e, pertanto va dichiarato Controparte_2 contumace. All'udienza del 11.06.2025, la causa veniva introitata a sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si dà atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del fascicolo di primo grado, mai rinvenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata, nonostante le numerose ricerche disposte a cura della cancelleria. In via preliminare, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Tale precisazione riguarda la legittimazione delle parti, la procedibilità della domanda risarcitoria, la responsabilità esclusiva del sinistro del responsabile civile e la spettanza del risarcimento in favore
. Parte_1
Va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. Ancora in via preliminare, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
pag. 3/9 Venendo, quindi, al merito del proposto gravame Parte_1 ha sostanzialmente censurato l'impugnata sentenza per avere il Giudice di Pace liquidato in modo esiguo i danni subiti dal motociclo attoreo, pervenendo ad una valutazione del danno senza l'ausilio di un CTU, alla luce di nozioni di comune esperienza. In particolare, l'appellante lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori acquisiti e la mancata liquidazione del fermo tecnico forzato e dell'IVA sui ricambi. La censura è infondata. Appare opportuno evidenziare che il preventivo di riparazione, predisposto sulla base di una perizia di parte e non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio;
tuttavia, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione dal compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631). Ebbene, nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha accertato che le circostanze di causa trovavano riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste il quale rendeva una Testimone_1 deposizione puntuale e concorde con la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio e nel modello CAI prodotto in atti. Tuttavia, il giudicante affermava che: “esaminati i danni effettivamente e chiaramente visibili dai rilievi fotografici, che appaiono circoscritti, quali danni da urto strisciante, alla sola cromatura del tubo di scarico, scudo anteriore e forcella, peraltro compatibili con la riduzione di forza impressa dall'urto indiretto da parte di altro veicolo, tenuto conto che quello attoreo si trovava in posizione di sosta, va ritenuto eccessivo e per nulla congruo, il preventivo in atti, prodotto dall'attore e redatto dal CTP Persona_1 per € 2.311,48 oltre IVA”. La statuizione del giudice di pace, assunta all'esito di un'attenta comparazione del complessivo materiale probatorio acquisito, risulta condivisibile, in particolar modo, se si considera anche la mancata allegazione da parte dell'attore dell'effettivo esborso delle somme per la riparazione del veicolo danneggiato. Inoltre, tenuto conto dell'anno di immatricolazione - risalente al 2007- e del prezzo di mercato certamente inferiore al valore delle riparazioni da effettuarsi, si ritiene congrua la pag. 4/9 somma di euro 400,00 oltre IVA, già ottenuta all'esito del giudizio di prime cure. Ancora, non può che condividersi il mancato riconoscimento, nella liquidazione del risarcimento di alcuna somma a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato in giudizio la sussistenza di tale voce di danno. Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal tribunale, invero, “il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent., 20620/2015; Cass. civ., ord., 13718/2017). Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la liquidazione delle spese di lite, e in particolare il seguente capo della sentenza: “Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore accertato della causa, e dell'attività processuale svolta, in ragione della complessità dell'atto, applicati i criteri di cui all'art. 4 DM 55/14
PQM
condanna i medesimi convenuti ed in solido tra loro, al pagamento in favore del difensore dell'attore, qualificatosi antistatario, p. Avv. Luca Di Martino, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 400,00, di cui € 70,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge”. Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 5 del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. La norma prosegue affermando che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
pag. 5/9 La S.C. ha ritenuto (Cass. Civ. Sez. VI, 1-6-2020, n. 10343) che “in questo quadro normativo, si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. civ., sez. VI, 15-12- 2017, n. 30286 e, in motivazione Cass. civ., sez. VI, 4-3-2019, n. 6296; Cass. civ., sez. VI, 31-7-2018, n. 20183). Secondo altro orientamento si ritiene, invece, che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. civ., Sez. III, n. 89 del 7-1-2021; Cass. iv., ordinanza n. 19989 del 13-7-2021). Inoltre, secondo la S.C., in tema di nota spese, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta d.l. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. civ., sez. L, n. 8824 del 5-4-2017, Rv. 643908 - 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 20604 del 14-10-2015, Rv. 637583 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 7293 del 30-3-2011, Rv. 616898 - 01; Cass. civ., Sez. L, n. 4404 del 24-2-2009, Rv. 607744 - 01). Tale obbligo di motivazione sussiste non solo nell'ipotesi di liquidazione inferiore a quanto indicato nella nota spese ma anche nell'ipotesi in cui venga liquidata una somma superiore a quella prevista nella nota spese dell'avvocato. Tanto premesso in diritto, si ritiene che la statuizione sulle spese, liquidate dal giudice di pace nella misura complessiva di euro 330,00
pag. 6/9 per compensi professionali e di euro 70 per spese, deve essere riformata. In ragione del pregio, della difficoltà media, delle prestazioni svolte e della natura dell'affare, non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 vigenti al momento dell'applicazione, per complessivi euro 1.205,00 (euro 225,00 per la fase studio;
euro 240,00 per la fase introduttiva;
euro 335,00 per la fase istruttoria;
euro 405,00 per la fase decisoria). L'appellante ha, inoltre, richiesto anche il riconoscimento delle spese relative alla fase stragiudiziale svolta (fase di attivazione della negoziazione assistita), relativa alla richiesta di risarcimento del danno che è propedeutica alla fase giudiziale. La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha sottolineato che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare. In particolare “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass. Civ. n. 6422 del 2017; Cass. Sezioni Unite, 10 luglio 2017, n.16990; Cass. Civ., ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384). Nella specie, a fronte di una espressa domanda in tal senso formulata da parte dell'appellante e sulla scorta della documentazione allegata, attestante l'attività stragiudiziale (inoltro di messa in mora ed invito a stipula di convenzione di negoziazione assistita) posta in essere dal difensore di questi, la domanda merita di essere accolta e a tale scopo, va liquidata la somma di euro 270,00. In definitiva, in tale misura va riformata la decisione in ordine al compenso dovuto al difensore, riconoscendo la complessiva somma di euro 1.475,00 sottratta la somma di euro 330,00 liquidata nella sentenza di primo grado e già corrisposta dalla compagnia convenuta come da parte appellante dedotto.
pag. 7/9 Relativamente alle spese vive, l'appellante impugna la liquidazione del giudice di primo grado, il quale ha riconosciuto forfetariamente la somma di euro 70,00 per spese vive. Più precisamente, l'appellante indica quali spese sostenute: la somma di euro 98,00 per il pagamento del contributo unificato, la somma di euro 27,00, relativa alla marca da bollo, la somma di euro 30,00 relativo all'estratto cronologico e la somma di euro 15 relativa alle spese di notifica. Anche sul punto la censura è fondata;
pertanto, le spese devono essere riformate per una somma complessiva di € 170,00, da cui detrarre l'importo di € 70,00 già corrisposto. Ogni altra questione resta assorbita. In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può - non deve - compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3308). Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo della lite si ritiene di compensare tra le parti le spese della fase di appello nella misura del 50% e riconoscere le spese all'appellante nella restante misura del 50% che si liquida come in dispositivo in applicazione del DM 142/2002 scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori medi, per le prime due e l'ultima fase, e minimi per quella di trattazione/istruttoria, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4189/20 depositata in data 17.09.2020, proposto da Parte_1
, nei confronti di
[...] Parte_2
in persona del l.r.p.t., e di , così provvede:
[...] Controparte_2
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata:
3. in accoglimento del secondo motivo di gravame, ridetermina le spese di lite del primo grado di giudizio in euro 1.475,00 per compensi professionali ed euro 170,00 per spese, a cui vanno detratte le somme già corrisposte in virtù della sentenza di primo grado;
pag. 8/9 4. di conseguenza, condanna e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 dell'ulteriore somma pari ad euro 1.145,00 per compensi ed euro 100,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori come per legge, a seguito della, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5. conferma la sentenza per il resto;
6. dichiara compensate, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio di appello nella misura del 50% con conseguente condanna di CP_2
e di in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , del restante 50 % delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in euro 96,69 per esborsi ed euro 1.063,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Esposito, che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Così deciso in Torre Annunziata, il 21-10-2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 9/9
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1583 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4189/2020, depositata in data 17.09.2020
T R A
, nato il [...] a [...] Parte_1
Stabia, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
AN (NA) alla via Starza n. 51, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE – CONTRO
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n°46, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Esposito Corona, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta di primo grado;
- APPELLATA- NONCHÉ
, C.F. , domiciliato in Imola Controparte_2 CodiceFiscale_2
(BO) alla via Santa Lucia n. 31/F;
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n° 4189/2020, pronunciata al Giudice
[...] di Pace di Torre Annunziata e depositata il 17.09.2020. Con la detta sentenza, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 CP_2
finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
[...] derivanti dal sinistro stradale avvenuto in Castellammare di Stabia (NA) il giorno 31.10.2016, alle ore 12:30 circa, in via Cicerone, allorquando, il suo motoveicolo Honda Hornet 600 tg. DE58888, fermo in sosta alla predetta via – nei pressi del bar “Alessia” - veniva urtato nella parte laterale sinistra e scaraventato a terra sul lato destro dal motociclo Honda SH 300 tg. CX48596; quest'ultimo a sua volta era stato tamponato e sospinto in avanti dal ciclomotore Honda TG. Cx48596, il cui conducente proveniente da retro, aveva effettuato un'azzardata manovra di sorpasso, mal calcolando lo spazio a sua disposizione. All'esito del sinistro, il motoveicolo Honda Hornet 600 di proprietà dell'attore riportava danni alla parte laterale sinistra per l'urto diretto e danni alla parte laterale destra per la conseguente caduta al suolo, da quantificarsi in corso di causa, il tutto da contenersi entro il valore complessivo di euro 5.200,00. Espletata la prova testimoniale ed acquisiti i documenti prodotti, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria;
sulla scorta dei danni visibili dai rilievi fotografici e ritenuto eccessivo il preventivo di spesa in atti, prodotto dall'attore, il giudice quantificava il danno in complessivi euro 400,00 - oltre IVA se dovuta - ed interessi come per legge e condannava la convenuta alla refusione delle spese di lite di cui euro 400,00 per compensi professionali ed euro 70,00 per spese, oltre accessori dovuti per legge. Con l'atto di appello, , impugnava parzialmente Parte_1 la summenzionata sentenza lamentando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella determinazione del quantum debeatur e lamentava altresì l'errata ed esigua determinazione nella liquidazione delle spese legali. Pertanto, l'appellante chiedeva di integrare la liquidazione dei danni a cose nella residua somma di euro 2.532,00, comprensiva di IVA e di fermo tecnico, già detratta la somma di euro 400,00 liquidata in primo grado, oltre interessi legali. Chiedeva altresì, di integrare la liquidazione dei compensi d'avvocato
– giudiziali e stragiudiziali- di primo grado, da rideterminarsi in euro 2.931,00 e di integrare le spese di primo grado in euro 100,00, detraendo le somme già liquidate ed incassate.
pag. 2/9 Si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del l.r.p.t., impugnando l'atto di appello ed
[...] eccependone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché l'infondatezza in diritto del gravame. Nonostante la ritualità della notifica effettuata nei confronti di
, quest'ultimo non si costituiva e, pertanto va dichiarato Controparte_2 contumace. All'udienza del 11.06.2025, la causa veniva introitata a sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si dà atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del fascicolo di primo grado, mai rinvenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata, nonostante le numerose ricerche disposte a cura della cancelleria. In via preliminare, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Tale precisazione riguarda la legittimazione delle parti, la procedibilità della domanda risarcitoria, la responsabilità esclusiva del sinistro del responsabile civile e la spettanza del risarcimento in favore
. Parte_1
Va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. Ancora in via preliminare, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
pag. 3/9 Venendo, quindi, al merito del proposto gravame Parte_1 ha sostanzialmente censurato l'impugnata sentenza per avere il Giudice di Pace liquidato in modo esiguo i danni subiti dal motociclo attoreo, pervenendo ad una valutazione del danno senza l'ausilio di un CTU, alla luce di nozioni di comune esperienza. In particolare, l'appellante lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori acquisiti e la mancata liquidazione del fermo tecnico forzato e dell'IVA sui ricambi. La censura è infondata. Appare opportuno evidenziare che il preventivo di riparazione, predisposto sulla base di una perizia di parte e non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio;
tuttavia, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione dal compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631). Ebbene, nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha accertato che le circostanze di causa trovavano riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste il quale rendeva una Testimone_1 deposizione puntuale e concorde con la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio e nel modello CAI prodotto in atti. Tuttavia, il giudicante affermava che: “esaminati i danni effettivamente e chiaramente visibili dai rilievi fotografici, che appaiono circoscritti, quali danni da urto strisciante, alla sola cromatura del tubo di scarico, scudo anteriore e forcella, peraltro compatibili con la riduzione di forza impressa dall'urto indiretto da parte di altro veicolo, tenuto conto che quello attoreo si trovava in posizione di sosta, va ritenuto eccessivo e per nulla congruo, il preventivo in atti, prodotto dall'attore e redatto dal CTP Persona_1 per € 2.311,48 oltre IVA”. La statuizione del giudice di pace, assunta all'esito di un'attenta comparazione del complessivo materiale probatorio acquisito, risulta condivisibile, in particolar modo, se si considera anche la mancata allegazione da parte dell'attore dell'effettivo esborso delle somme per la riparazione del veicolo danneggiato. Inoltre, tenuto conto dell'anno di immatricolazione - risalente al 2007- e del prezzo di mercato certamente inferiore al valore delle riparazioni da effettuarsi, si ritiene congrua la pag. 4/9 somma di euro 400,00 oltre IVA, già ottenuta all'esito del giudizio di prime cure. Ancora, non può che condividersi il mancato riconoscimento, nella liquidazione del risarcimento di alcuna somma a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato in giudizio la sussistenza di tale voce di danno. Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal tribunale, invero, “il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent., 20620/2015; Cass. civ., ord., 13718/2017). Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la liquidazione delle spese di lite, e in particolare il seguente capo della sentenza: “Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore accertato della causa, e dell'attività processuale svolta, in ragione della complessità dell'atto, applicati i criteri di cui all'art. 4 DM 55/14
PQM
condanna i medesimi convenuti ed in solido tra loro, al pagamento in favore del difensore dell'attore, qualificatosi antistatario, p. Avv. Luca Di Martino, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 400,00, di cui € 70,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge”. Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 5 del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. La norma prosegue affermando che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
pag. 5/9 La S.C. ha ritenuto (Cass. Civ. Sez. VI, 1-6-2020, n. 10343) che “in questo quadro normativo, si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. civ., sez. VI, 15-12- 2017, n. 30286 e, in motivazione Cass. civ., sez. VI, 4-3-2019, n. 6296; Cass. civ., sez. VI, 31-7-2018, n. 20183). Secondo altro orientamento si ritiene, invece, che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. civ., Sez. III, n. 89 del 7-1-2021; Cass. iv., ordinanza n. 19989 del 13-7-2021). Inoltre, secondo la S.C., in tema di nota spese, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta d.l. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. civ., sez. L, n. 8824 del 5-4-2017, Rv. 643908 - 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 20604 del 14-10-2015, Rv. 637583 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 7293 del 30-3-2011, Rv. 616898 - 01; Cass. civ., Sez. L, n. 4404 del 24-2-2009, Rv. 607744 - 01). Tale obbligo di motivazione sussiste non solo nell'ipotesi di liquidazione inferiore a quanto indicato nella nota spese ma anche nell'ipotesi in cui venga liquidata una somma superiore a quella prevista nella nota spese dell'avvocato. Tanto premesso in diritto, si ritiene che la statuizione sulle spese, liquidate dal giudice di pace nella misura complessiva di euro 330,00
pag. 6/9 per compensi professionali e di euro 70 per spese, deve essere riformata. In ragione del pregio, della difficoltà media, delle prestazioni svolte e della natura dell'affare, non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 vigenti al momento dell'applicazione, per complessivi euro 1.205,00 (euro 225,00 per la fase studio;
euro 240,00 per la fase introduttiva;
euro 335,00 per la fase istruttoria;
euro 405,00 per la fase decisoria). L'appellante ha, inoltre, richiesto anche il riconoscimento delle spese relative alla fase stragiudiziale svolta (fase di attivazione della negoziazione assistita), relativa alla richiesta di risarcimento del danno che è propedeutica alla fase giudiziale. La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha sottolineato che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare. In particolare “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass. Civ. n. 6422 del 2017; Cass. Sezioni Unite, 10 luglio 2017, n.16990; Cass. Civ., ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384). Nella specie, a fronte di una espressa domanda in tal senso formulata da parte dell'appellante e sulla scorta della documentazione allegata, attestante l'attività stragiudiziale (inoltro di messa in mora ed invito a stipula di convenzione di negoziazione assistita) posta in essere dal difensore di questi, la domanda merita di essere accolta e a tale scopo, va liquidata la somma di euro 270,00. In definitiva, in tale misura va riformata la decisione in ordine al compenso dovuto al difensore, riconoscendo la complessiva somma di euro 1.475,00 sottratta la somma di euro 330,00 liquidata nella sentenza di primo grado e già corrisposta dalla compagnia convenuta come da parte appellante dedotto.
pag. 7/9 Relativamente alle spese vive, l'appellante impugna la liquidazione del giudice di primo grado, il quale ha riconosciuto forfetariamente la somma di euro 70,00 per spese vive. Più precisamente, l'appellante indica quali spese sostenute: la somma di euro 98,00 per il pagamento del contributo unificato, la somma di euro 27,00, relativa alla marca da bollo, la somma di euro 30,00 relativo all'estratto cronologico e la somma di euro 15 relativa alle spese di notifica. Anche sul punto la censura è fondata;
pertanto, le spese devono essere riformate per una somma complessiva di € 170,00, da cui detrarre l'importo di € 70,00 già corrisposto. Ogni altra questione resta assorbita. In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può - non deve - compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3308). Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo della lite si ritiene di compensare tra le parti le spese della fase di appello nella misura del 50% e riconoscere le spese all'appellante nella restante misura del 50% che si liquida come in dispositivo in applicazione del DM 142/2002 scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori medi, per le prime due e l'ultima fase, e minimi per quella di trattazione/istruttoria, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4189/20 depositata in data 17.09.2020, proposto da Parte_1
, nei confronti di
[...] Parte_2
in persona del l.r.p.t., e di , così provvede:
[...] Controparte_2
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata:
3. in accoglimento del secondo motivo di gravame, ridetermina le spese di lite del primo grado di giudizio in euro 1.475,00 per compensi professionali ed euro 170,00 per spese, a cui vanno detratte le somme già corrisposte in virtù della sentenza di primo grado;
pag. 8/9 4. di conseguenza, condanna e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 dell'ulteriore somma pari ad euro 1.145,00 per compensi ed euro 100,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori come per legge, a seguito della, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5. conferma la sentenza per il resto;
6. dichiara compensate, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio di appello nella misura del 50% con conseguente condanna di CP_2
e di in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , del restante 50 % delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in euro 96,69 per esborsi ed euro 1.063,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Esposito, che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Così deciso in Torre Annunziata, il 21-10-2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
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