Art. 2.
In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.
Agli enti suddetti dovra' essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonche' del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.
Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.
Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.
Il prezzo della compravendita che verra' determinato in base ai criteri previsti dall' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, potra' essere corrisposto in cinque rate annuali.
In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.
Agli enti suddetti dovra' essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonche' del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.
Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.
Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.
Il prezzo della compravendita che verra' determinato in base ai criteri previsti dall' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, potra' essere corrisposto in cinque rate annuali.