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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1366/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LU NC AR, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3210/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberda 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14917/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239024858615000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: dichiarare l'improcedibilità dell'appello, per tardiva o mancata costituzione.
In via subordinata, nel merito, rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati a titolo di sanzioni e interessi, per un importo pari a euro 3.161,73, o nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE di Napoli e l'ADER di Roma, l'avviso di intimazione n. 07120239024858615000 IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIME ORDINARIO) 2008.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la mancata allegazione dell'atto medesimo.
In subordine, chiedeva la dichiarazione di prescrizione dei crediti erariali relativi a sanzioni e interessi, in base al termine di prescrizione quinquennale.
L'ADE di Napoli controdeduceva che la cartella sottostante l'atto impugnato era stata notificata successivamente all'intimazione di pagamento.
Con successive memorie contestava la tardiva costituzione dell'Ufficio.
Con sentenza n. 14917/2024, la Corte accoglieva il ricorso, osservandosi che l'Ufficio non aveva prodotto idonea documentazione riguardo alla regolare notifica della cartella. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio si ricava infatti un indirizzo della ricorrente errato, diverso da quello indicato nel certificato anagrafico, Indirizzo_1 e Nominativo_1 40, dal 16/4/2014.
L'errata notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio del procedimento riscossivo.
Non è accoglibile l'eccezione dell'Agenzia sull'aver interrotto la prescrizione avendo notificato nel 2016 altra intimazione di pagamento, non essendo tale intimazione stata allegata e rendendo così impossibile la verifica di quanto dedotto.
Il ricorso veniva quindi accolto, con compensazione delle spese.
Con atto ritualmente notificato, l'ADE appellava detta sentenza, sulla base dei seguenti motivi. I Giudici di prime cure hanno ritenuto errata la notifica della cartella di pagamento n.
07120130098092360, in quanto effettuata a un indirizzo (Indirizzo_2, Napoli) diverso da quello indicato nel certificato di residenza storico, dal quale si evince che, dal 16/4/2014, la contribuente risiedeva in Indirizzo_1 e Nominativo_1 40, Napoli.
Inoltre, riguardo all'eccezione di prescrizione, hanno sottolineato che l'Ufficio non ha prodotto l'atto di intimazione n. 07120199001937928, idoneo a permettere di verificare se esso contenesse la contestata cartella di pagamento.
Tali motivi sono infondati.
La cartella di pagamento n. 07120130098092360, notificata il 19/4/2024 a Indirizzo_2, atto sottostante all'atto impugnato, deve essere infatti considerata correttamente notificata.
È vero, infatti, che, attraverso deposito del certificato di residenza storico, la contribuente prova che, a partire dal 16/4/2014, aveva spostato la residenza all'indirizzo di Indirizzo_1 e Nominativo_1 4, ma, ai sensi del DPR 600/73, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo, ai fini della notificazione degli atti tributari, hanno effetto solo a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione, come riconosciuto anche da costante giurisprudenza di legittimità.
Anche se, sul piano burocratico, la variazione della residenza ha un'efficacia immediata, ai fini notificatori il nuovo indirizzo spiega i suoi effetti solo dopo 30 giorni dalla variazione, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente è quindi consapevole che, in questo lasso di tempo, potrebbe ricevere notifica di un atto tributario, ed è quindi suo onere controllare se ciò avvenga.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199001937928, notificata in data 12/4/2029, essa è stata depositata già in primo grado, e viene comunque nuovamente depositata in sede di appello.
Da essa si si evince chiaramente che vi è riferimento alla sottostante cartella di pagamento, per cui i termini di prescrizione decennali sono interrotti.
Le eccezioni formulate dalla ricorrente sono quindi infondate.
Chiedeva quindi di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La contribuente presentava controdeduzioni, rappresentando quanto segue.
Preliminarmente, chiedeva l'improcedibilità dell'appello, per tardività della costituzione. Pur essendo l'appello stato notificato in data 29/4/2025, infatti, l'appellante non risulta essersi costituito in giudizio nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 53, comma 2, D.L.gsvo 546/1992. Detto termine è infatti perentorio, e non permette una costituzione tardiva.
In via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La sentenza di primo grado è infatti del tutto corretta, e non presta il fianco ad alcuna censura.
L'avviso di intimazione opposto presuppone la regolare e valida notifica della presupposta cartella di pagamento alla quale essa si riferisce, che costituisce condizione di efficacia e legittimità dell'intimazione.
Tale regolare notifica non vi è mai stata, essendo l'atto stato inviato al precedente indirizzo di Indirizzo_2
, non più corrispondente alla residenza anagrafica del contribuente. La notifica è quindi da ritenere nulla, come da costante giurisprudenza della Suprema Corte.
La normativa richiamata dall'appellante, ossia l'art. 60, comma 1, lettera b-bis DPR 600/1973, non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di verificare la residenza anagrafica attuale alla data della notifica, non potendo la stessa fondarsi su dati superati.
Inoltre, l'ADER non ha depositato in giudizio la cartella di pagamento n. 07120130098092360, non permettendo quindi identificare il documento oggetto di notifica, limitandosi a produrre una relata di notifica, che non consente di individuare neanche il destinatario dell'atto, non essendo indicato il nome del contribuente.
L'ADER non ha quindi assolto al proprio onere probatorio in ordine alla regolare notifica della cartella n.
07120130098092360.
In assenza di tale prova, si impone il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del credito erariale, o quanto meno del credito relativo a sanzioni e interessi.
La cartella prodromica non risulta mai essere stata validamente notificata e, di conseguenza, l'intimazione di pagamento opposta è viziata da vizio derivato, in quanto fondata su un atto presupposto inesistente o invalido, e deve pertanto essere dichiarata nulla.
Il credito erariale deve quindi essere dichiarato integralmente prescritto.
Per lo meno, deve essere dichiarata prescritta la pretesa relativa a sanzioni e interessi, che è autonoma e distinta rispetto a quella da sorte capitale.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'appello, per tardiva o mancata costituzione.
In via subordinata, nel merito, di rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
In via ulteriormente subordinata, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati a titolo si sanzioni e interessi, per un importo pari a euro 3.161,73, o nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Con successive memorie illustrative, la contribuente affermava l'insindacabilità della sentenza di primo grado e l'inapplicabilità dell'art. 60 DPR 600/1973.
Tale eccezione è infatti meramente pretestuosa e non idonea a scalfire la decisione impugnata, per diversi ordini di ragioni.
La presunzione di conoscenza prevista dall'art. 60, lettera c) del DPR 600/1973, infatti, è del tutto inapplicabile al caso di specie. L'applicazione di tale norma presuppone che sia stata effettuata una notifica formalmente corretta presso il precedente indirizzo del contribuente.
L'Agenzia, invece, non ha esibito in giudizio l'atto presupposto, e la relata di notifica risulta gravemente lacunosa, essendo priva del nome del destinatario. Tale omissione impedisce di verificare la regolarità formale dell'atto e fa decadere ogni presupposto per l'applicazione della norma citata.
La fattispecie in esame configura infatti un caso di irreperibilità relativa, e non assoluta (la contribuente è infatti sempre rimasta residente all'interno del Comune di Napoli). L'ufficiale notificatore non avrebbe dovuto quindi applicare la disciplina derogatoria dell'art. 60, lettera c) del DPR 600/73, bensì quella ordinaria prevista dall'art. 140 c.p.c. (che richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale,
l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa).
La violazione di tale sequenza procedimentale e l'assenza di prova documentale certa rendono la notifica della cartella radicalmente nulla o inesistente.
La sentenza di primo grado non si fonda su una mera interpretazione giuridica della norma in tema di notificazioni, bensì su un accertamento di fatto puntuale e dirimente, concernente la totale mancanza di prova della rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta.
Giustamente, infatti, la Corte di primo grado ha rilevato che l'Ufficio “non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle”, evidenziando che la mancata produzione di atti idonei riguarda la totalità degli elementi richiesti per una notifica valida.
L'Ufficio non può invocare il termine dei 30 giorni previsto dall'art. 60 del DPR 600/73 per giustificare l'errore, dal momento che è stato dimostrato che la visura anagrafica utilizzata per la notifica era già vecchia di 45 giorni al momento della notifica.
L'omessa prova della notifica determina quindi innegabilmente la prescrizione del credito erariale.
Confermava quindi le già esposte richieste.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che l'appello è procedibile, essendo stato ritualmente depositato e notificato.
Nel merito, osserva che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado risulta infatti correttamente formulata, sulla base di una puntuale applicazione della normativa vigente e dei fatti documentati.
Il motivo dell'accoglimento del ricorso di primo grado è infatti fondato sulla mancata prova, da parte dell'Agenzia, della corretta notifica della cartella prodromica all'avviso di intimazione opposta.
L'appellante non riesce, in sede di gravame, a smentire tale circostanza.
Essa infatti, pur riconoscendo che l'atto prodromico è stato notificato a un indirizzo (Indirizzo_2, Napoli) diverso da quello indicato, a partire, dal 16/4/2014, nel certificato di residenza storico (Indirizzo_1 e Nominativo_1 40, Napoli), richiama a proprio favore, il testo del DPR 600/73, secondo cui le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo, ai fini della notificazione degli atti tributari, hanno effetto solo a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione.
Ma tale articolo di legge non leva il fatto che la prova della regolare notifica della cartella prodromica non risulta prodotta dall'agenzia.
Al di là dell'errore di indirizzo, infatti, va rilevato che l'ADER non ha depositato in giudizio la cartella di pagamento n. 07120130098092360, non permettendo quindi di identificare il documento oggetto di notifica, limitandosi a produrre una relata di notifica, che non consente di individuare il destinatario dell'atto, non essendo indicato il nome del contribuente.
La sentenza di primo grado si basa esplicitamente su questa assenza di prova della notifica, e non solo sull'errore di indirizzo.
Inoltre, l'iter notificatorio non risulta correttamente seguito, dal momento che il destinatario avrebbe dovuto essere considerato in condizione di irreperibilità relativa, e non assoluta (essendo sempre rimasto residente all'interno del Comune di Napoli). L'ufficiale notificatore non avrebbe dovuto quindi applicare la disciplina derogatoria dell'art. 60, lettera c) del DPR 600/73, bensì quella ordinaria prevista dall'art. 140 c.
p.c. (che richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa).
La violazione di procedura e l'assenza di prova documentale certa rendono la notifica della cartella radicalmente nulla o inesistente.
Da ciò deriva inesorabilmente la dichiarazione di prescrizione del credito tributario.
L'appello è quindi rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, la particolarità della questione ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'appello ammissibile.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
5/2/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LU NC AR, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3210/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberda 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14917/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239024858615000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: dichiarare l'improcedibilità dell'appello, per tardiva o mancata costituzione.
In via subordinata, nel merito, rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati a titolo di sanzioni e interessi, per un importo pari a euro 3.161,73, o nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE di Napoli e l'ADER di Roma, l'avviso di intimazione n. 07120239024858615000 IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIME ORDINARIO) 2008.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la mancata allegazione dell'atto medesimo.
In subordine, chiedeva la dichiarazione di prescrizione dei crediti erariali relativi a sanzioni e interessi, in base al termine di prescrizione quinquennale.
L'ADE di Napoli controdeduceva che la cartella sottostante l'atto impugnato era stata notificata successivamente all'intimazione di pagamento.
Con successive memorie contestava la tardiva costituzione dell'Ufficio.
Con sentenza n. 14917/2024, la Corte accoglieva il ricorso, osservandosi che l'Ufficio non aveva prodotto idonea documentazione riguardo alla regolare notifica della cartella. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio si ricava infatti un indirizzo della ricorrente errato, diverso da quello indicato nel certificato anagrafico, Indirizzo_1 e Nominativo_1 40, dal 16/4/2014.
L'errata notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio del procedimento riscossivo.
Non è accoglibile l'eccezione dell'Agenzia sull'aver interrotto la prescrizione avendo notificato nel 2016 altra intimazione di pagamento, non essendo tale intimazione stata allegata e rendendo così impossibile la verifica di quanto dedotto.
Il ricorso veniva quindi accolto, con compensazione delle spese.
Con atto ritualmente notificato, l'ADE appellava detta sentenza, sulla base dei seguenti motivi. I Giudici di prime cure hanno ritenuto errata la notifica della cartella di pagamento n.
07120130098092360, in quanto effettuata a un indirizzo (Indirizzo_2, Napoli) diverso da quello indicato nel certificato di residenza storico, dal quale si evince che, dal 16/4/2014, la contribuente risiedeva in Indirizzo_1 e Nominativo_1 40, Napoli.
Inoltre, riguardo all'eccezione di prescrizione, hanno sottolineato che l'Ufficio non ha prodotto l'atto di intimazione n. 07120199001937928, idoneo a permettere di verificare se esso contenesse la contestata cartella di pagamento.
Tali motivi sono infondati.
La cartella di pagamento n. 07120130098092360, notificata il 19/4/2024 a Indirizzo_2, atto sottostante all'atto impugnato, deve essere infatti considerata correttamente notificata.
È vero, infatti, che, attraverso deposito del certificato di residenza storico, la contribuente prova che, a partire dal 16/4/2014, aveva spostato la residenza all'indirizzo di Indirizzo_1 e Nominativo_1 4, ma, ai sensi del DPR 600/73, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo, ai fini della notificazione degli atti tributari, hanno effetto solo a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione, come riconosciuto anche da costante giurisprudenza di legittimità.
Anche se, sul piano burocratico, la variazione della residenza ha un'efficacia immediata, ai fini notificatori il nuovo indirizzo spiega i suoi effetti solo dopo 30 giorni dalla variazione, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente è quindi consapevole che, in questo lasso di tempo, potrebbe ricevere notifica di un atto tributario, ed è quindi suo onere controllare se ciò avvenga.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199001937928, notificata in data 12/4/2029, essa è stata depositata già in primo grado, e viene comunque nuovamente depositata in sede di appello.
Da essa si si evince chiaramente che vi è riferimento alla sottostante cartella di pagamento, per cui i termini di prescrizione decennali sono interrotti.
Le eccezioni formulate dalla ricorrente sono quindi infondate.
Chiedeva quindi di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La contribuente presentava controdeduzioni, rappresentando quanto segue.
Preliminarmente, chiedeva l'improcedibilità dell'appello, per tardività della costituzione. Pur essendo l'appello stato notificato in data 29/4/2025, infatti, l'appellante non risulta essersi costituito in giudizio nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 53, comma 2, D.L.gsvo 546/1992. Detto termine è infatti perentorio, e non permette una costituzione tardiva.
In via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La sentenza di primo grado è infatti del tutto corretta, e non presta il fianco ad alcuna censura.
L'avviso di intimazione opposto presuppone la regolare e valida notifica della presupposta cartella di pagamento alla quale essa si riferisce, che costituisce condizione di efficacia e legittimità dell'intimazione.
Tale regolare notifica non vi è mai stata, essendo l'atto stato inviato al precedente indirizzo di Indirizzo_2
, non più corrispondente alla residenza anagrafica del contribuente. La notifica è quindi da ritenere nulla, come da costante giurisprudenza della Suprema Corte.
La normativa richiamata dall'appellante, ossia l'art. 60, comma 1, lettera b-bis DPR 600/1973, non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di verificare la residenza anagrafica attuale alla data della notifica, non potendo la stessa fondarsi su dati superati.
Inoltre, l'ADER non ha depositato in giudizio la cartella di pagamento n. 07120130098092360, non permettendo quindi identificare il documento oggetto di notifica, limitandosi a produrre una relata di notifica, che non consente di individuare neanche il destinatario dell'atto, non essendo indicato il nome del contribuente.
L'ADER non ha quindi assolto al proprio onere probatorio in ordine alla regolare notifica della cartella n.
07120130098092360.
In assenza di tale prova, si impone il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del credito erariale, o quanto meno del credito relativo a sanzioni e interessi.
La cartella prodromica non risulta mai essere stata validamente notificata e, di conseguenza, l'intimazione di pagamento opposta è viziata da vizio derivato, in quanto fondata su un atto presupposto inesistente o invalido, e deve pertanto essere dichiarata nulla.
Il credito erariale deve quindi essere dichiarato integralmente prescritto.
Per lo meno, deve essere dichiarata prescritta la pretesa relativa a sanzioni e interessi, che è autonoma e distinta rispetto a quella da sorte capitale.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'appello, per tardiva o mancata costituzione.
In via subordinata, nel merito, di rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
In via ulteriormente subordinata, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati a titolo si sanzioni e interessi, per un importo pari a euro 3.161,73, o nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Con successive memorie illustrative, la contribuente affermava l'insindacabilità della sentenza di primo grado e l'inapplicabilità dell'art. 60 DPR 600/1973.
Tale eccezione è infatti meramente pretestuosa e non idonea a scalfire la decisione impugnata, per diversi ordini di ragioni.
La presunzione di conoscenza prevista dall'art. 60, lettera c) del DPR 600/1973, infatti, è del tutto inapplicabile al caso di specie. L'applicazione di tale norma presuppone che sia stata effettuata una notifica formalmente corretta presso il precedente indirizzo del contribuente.
L'Agenzia, invece, non ha esibito in giudizio l'atto presupposto, e la relata di notifica risulta gravemente lacunosa, essendo priva del nome del destinatario. Tale omissione impedisce di verificare la regolarità formale dell'atto e fa decadere ogni presupposto per l'applicazione della norma citata.
La fattispecie in esame configura infatti un caso di irreperibilità relativa, e non assoluta (la contribuente è infatti sempre rimasta residente all'interno del Comune di Napoli). L'ufficiale notificatore non avrebbe dovuto quindi applicare la disciplina derogatoria dell'art. 60, lettera c) del DPR 600/73, bensì quella ordinaria prevista dall'art. 140 c.p.c. (che richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale,
l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa).
La violazione di tale sequenza procedimentale e l'assenza di prova documentale certa rendono la notifica della cartella radicalmente nulla o inesistente.
La sentenza di primo grado non si fonda su una mera interpretazione giuridica della norma in tema di notificazioni, bensì su un accertamento di fatto puntuale e dirimente, concernente la totale mancanza di prova della rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta.
Giustamente, infatti, la Corte di primo grado ha rilevato che l'Ufficio “non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle”, evidenziando che la mancata produzione di atti idonei riguarda la totalità degli elementi richiesti per una notifica valida.
L'Ufficio non può invocare il termine dei 30 giorni previsto dall'art. 60 del DPR 600/73 per giustificare l'errore, dal momento che è stato dimostrato che la visura anagrafica utilizzata per la notifica era già vecchia di 45 giorni al momento della notifica.
L'omessa prova della notifica determina quindi innegabilmente la prescrizione del credito erariale.
Confermava quindi le già esposte richieste.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che l'appello è procedibile, essendo stato ritualmente depositato e notificato.
Nel merito, osserva che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado risulta infatti correttamente formulata, sulla base di una puntuale applicazione della normativa vigente e dei fatti documentati.
Il motivo dell'accoglimento del ricorso di primo grado è infatti fondato sulla mancata prova, da parte dell'Agenzia, della corretta notifica della cartella prodromica all'avviso di intimazione opposta.
L'appellante non riesce, in sede di gravame, a smentire tale circostanza.
Essa infatti, pur riconoscendo che l'atto prodromico è stato notificato a un indirizzo (Indirizzo_2, Napoli) diverso da quello indicato, a partire, dal 16/4/2014, nel certificato di residenza storico (Indirizzo_1 e Nominativo_1 40, Napoli), richiama a proprio favore, il testo del DPR 600/73, secondo cui le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo, ai fini della notificazione degli atti tributari, hanno effetto solo a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione.
Ma tale articolo di legge non leva il fatto che la prova della regolare notifica della cartella prodromica non risulta prodotta dall'agenzia.
Al di là dell'errore di indirizzo, infatti, va rilevato che l'ADER non ha depositato in giudizio la cartella di pagamento n. 07120130098092360, non permettendo quindi di identificare il documento oggetto di notifica, limitandosi a produrre una relata di notifica, che non consente di individuare il destinatario dell'atto, non essendo indicato il nome del contribuente.
La sentenza di primo grado si basa esplicitamente su questa assenza di prova della notifica, e non solo sull'errore di indirizzo.
Inoltre, l'iter notificatorio non risulta correttamente seguito, dal momento che il destinatario avrebbe dovuto essere considerato in condizione di irreperibilità relativa, e non assoluta (essendo sempre rimasto residente all'interno del Comune di Napoli). L'ufficiale notificatore non avrebbe dovuto quindi applicare la disciplina derogatoria dell'art. 60, lettera c) del DPR 600/73, bensì quella ordinaria prevista dall'art. 140 c.
p.c. (che richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa).
La violazione di procedura e l'assenza di prova documentale certa rendono la notifica della cartella radicalmente nulla o inesistente.
Da ciò deriva inesorabilmente la dichiarazione di prescrizione del credito tributario.
L'appello è quindi rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, la particolarità della questione ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'appello ammissibile.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
5/2/2026