Art. 62.
Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo
Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo