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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1176/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata ad [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Libera Martuccio, c.f. , C.F._3 presso il cui studio in Colle Sannita (BN) alla Via F. Flora n. 2, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto 09.06.2025
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 06.05.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in RA (NA) il 25.01.2002, dalla cui Parte_2 unione nascevano i figli: (ad AC (NA) il 23/02/2002), affetta da discinesia del corpo Parte_3 calloso e, quindi, con un grave deficit cognitivo e motorio e con marcato disturbo del linguaggio e dell'udito; (ad AC (NA) I' 11/04/2006) e (ad AC (NA) Parte_4 Parte_5
l'08/04/2008) e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita con note scritte, depositate congiuntamente il 24.09.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La potestà genitoriale viene attribuita ad entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione e alla salute dei figli sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Tutti e tre i figli, compresa nata ad [...][...], maggiorenne, ma non Parte_4 ancora economicamente indipendente e autosufficiente restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria pagina 2 di 4 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli , e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna quindi Pt_3 Pt_4 Pt_5 restano a vivere con la madre, nella casa coniugale in Via Nunziatella n. 42 mentre il sig. si Pt_4 trasferirà in un'altra abitazione;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; durante i giorni infrasettimanali il padre potrà vederli quando vuole compatibilmente con gli impegni della madre e previo accordo con la stessa;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. il sig. assume l'obbligo di versare alla moglie , un assegno mensile Parte_2 Parte_1 di € 500,00 anche a mezzo vaglia postale e/o bonifico bancario, entro il giorno dieci (10) di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli e (€ 250,00 + € 250,00), con Pt_5 Pt_4 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
6. La figlia percepisce la pensione di accompagnamento e l'indennità di frequenza per un importo Pt_3 di circa € 1.560 mensili come da CU che si deposita (doc.5) e detta somma verrà utilizzata dalla madre convivente, per far fronte ai bisogni quotidiani della figlia.
7. Entrambi i genitori, in parti uguali, nella misura del 50%, in aggiunta all'assegno mensile di cui al capo 5 che precede, assumono l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i tre figli, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di istruzione e spese mediche non mutuabili;
dette spese dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvi i casi di urgenza che non ammettono dilazione e successivamente documentate.
8. I Sigg. e intendono reciprocamente rinunziare a qualsivoglia Parte_2 Parte_1 mantenimento e/o alimento, di ciascuno a carico dell'altro, all'infuori di quanto indicato circa il mantenimento per i figli, nonché ad ogni ulteriore ragione, diritto ed azione inerente il rapporto coniugale
9. I coniugi, comunque, dichiarano che, d'ora in avanti, ognuno provvederà autonomamente alle pagina 3 di 4 proprie esigenze di natura economica e di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere nulla a che pretendere reciprocamente.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e non essendo in contrasto con l'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad RA (NA) in [...] Parte_1
18.11.1975 e , nato a [...] in data [...]; ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_2
c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 3, p. I. Anno 2002);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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