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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO AB, OR
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2385/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 950 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Osserva il Collegio che l'appellante Ricorrente_1 s.r.l. e la appellata Andreani Tributi s.r.l. hanno richiesto che venga adottata pronuncia di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel procedimento n. 770/2023 R.G., con integrale compensazione delle spese del giudizio, essendo stata la controversia definita con accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 546/1992, sottoscritto in data 22 ottobre 2025 ed acquisito agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO AB, OR
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2385/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 950 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Osserva il Collegio che l'appellante Ricorrente_1 s.r.l. e la appellata Andreani Tributi s.r.l. hanno richiesto che venga adottata pronuncia di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel procedimento n. 770/2023 R.G., con integrale compensazione delle spese del giudizio, essendo stata la controversia definita con accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 546/1992, sottoscritto in data 22 ottobre 2025 ed acquisito agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.