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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6599 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 623 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, (cui sono state riunite le cause iscritte al n. rg 674/2024, n. rg
712/2024 e n. rg 743/2024 del Ruolo generale affari contenziosi) trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
nella causa rg n. 623/2024
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
), ( ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), ( )
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati dall'Avv. Carlo Amoruso come da procura in atti
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
( e
[...] P.IVA_3 Controparte_4
( ) P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
nella causa rg n. 674/2024
TRA
( , Parte_8 C.F._8 CP_5
( e ( in qualità di eredi del C.F._9 CP_6 C.F._10
Dott. ; ( ) in qualità di erede Persona_1 Parte_9 C.F._11 del Dott. ; ( ); Persona_2 Parte_10 C.F._12
( ); Parte_11 C.F._13 Parte_12
( ); ( ); C.F._14 Parte_13 C.F._15 Parte_14
( ); ( ); C.F._16 Parte_15 C.F._17 Pt_16
( );
[...] C.F._18 Parte_17
( ; ( ); C.F._19 Parte_18 C.F._20 Pt_19
( ); ( );
[...] C.F._21 Parte_20 C.F._22
( ; Controparte_7 C.F._23 Controparte_8
( in qualità di erede del Dott. ;
[...] C.F._24 Persona_3 CP_9
( ); ( );
[...] C.F._25 Parte_21 C.F._26
( ); Parte_22 C.F._27 Parte_23
( ); ( ); C.F._28 Parte_24 C.F._29 Pt_25
( ); ( ;
[...] C.F._30 CP_10 C.F._31 [...]
( ); ( ); CP_11 C.F._32 CP_12 C.F._33 [...]
( ; ( ; CP_13 C.F._34 Controparte_14 C.F._35
( ; CP_15 C.F._36 Controparte_16
( ), ( ), C.F._37 Controparte_17 C.F._38 CP_18
( ); ( ),
[...] C.F._39 CP_19 C.F._40
( , Controparte_20 C.F._41 CP_21
( ); ( ); C.F._42 CP_22 C.F._43 CP_23
( ); ( );
[...] C.F._44 Controparte_24 C.F._45
( ; CP_25 C.F._46 Controparte_26
( ); ( ); C.F._47 Controparte_27 C.F._48 CP_28
( ; ( );
[...] C.F._49 Controparte_29 C.F._50
( ); Controparte_30 C.F._51 Controparte_31
( ); ( ); C.F._52 CP_32 C.F._53 CP_33
( ); ( );
[...] C.F._54 CP_34 C.F._55
( ); Controparte_35 C.F._56 Controparte_36 ( ); ( ); C.F._57 CP_37 C.F._58 [...]
( ; ( ); CP_38 C.F._59 CP_39 C.F._60
( ), Controparte_40 C.F._61 CP_41
( ); ( ); C.F._62 CP_42 C.F._63 CP_43
( ); ( );
[...] C.F._64 CP_44 C.F._65 CP_45
( ; ( );
[...] C.F._66 Controparte_46 C.F._67
( ); Controparte_47 C.F._68 CP_48 [...]
( ); ( ); Pt_26 C.F._69 Controparte_49 C.F._70
( ); Controparte_50 C.F._71 CP_50 Parte_27
( ); ( ); C.F._72 Controparte_51 C.F._73 [...]
( ); ( ); CP_52 C.F._74 CP_53 C.F._75
( ); ( ); CP_54 C.F._76 CP_55 C.F._77
( ); ( ); Controparte_56 C.F._78 CP_57 C.F._79
( ); ( ); CP_58 C.F._80 CP_59 C.F._81
( ); CP_60 C.F._82 Controparte_61
( ); ( ; C.F._83 Controparte_62 C.F._84 [...]
( ); ( ; CP_63 C.F._85 Controparte_64 C.F._86
( ); Controparte_65 C.F._87 Controparte_66
( ); ( ); C.F._88 CP_67 C.F._89 CP_68
( ); ( );
[...] C.F._90 CP_69 C.F._91 [...]
( ); ( ); Pt_28 C.F._92 Parte_29 C.F._93
( ); ( ); Parte_30 C.F._94 Parte_31 C.F._95
( ); Parte_32 C.F._96 Parte_33
( ); ( ), C.F._97 Parte_34 C.F._98 Pt_35
( ) e ( ) in
[...] C.F._99 Parte_36 C.F._100 qualità di eredi del Dott. ; ( ); Persona_4 Parte_37 C.F._101
( ); Parte_38 C.F._102 Parte_39
( ; ( ); C.F._103 Parte_40 C.F._104 [...]
( ); ( ); Pt_41 C.F._105 Parte_42 C.F._106
( ); Parte_43 C.F._107 Parte_44
( ; ( ), C.F._108 Parte_45 C.F._109 Pt_46
( ); ( );
[...] C.F._110 Parte_47 C.F._111
( ; Parte_48 C.F._112 Parte_49
( ); ( ); C.F._113 Parte_50 C.F._114 Parte_51 ( ); ( ;
[...] C.F._115 Parte_52 C.F._116 Pt_53
( ); ( );
[...] C.F._117 Parte_54 C.F._118
( ; ( ); Parte_55 C.F._119 Parte_56 C.F._120
( ); Parte_57 C.F._121 Parte_58
( ); ( ; C.F._122 Parte_59 C.F._123 Pt_60
( );
[...] C.F._124 Parte_61
( ); ( ); C.F._125 Parte_62 C.F._126
( ) Parte_63 C.F._127
Tutti difesi dall'Avv. Marco Tortorella come da procura in atti
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
( e
[...] P.IVA_3 Controparte_4
( ) P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
nella causa rg n. 712/2024
TRA
( Parte_64 C.F._128 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mosca
APPELLANTE
E
), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
( ) e ( ) P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI contumaci
nella causa rg n. 743/2024
TRA ( ) Parte_65 C.F._129 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Boursier Niutta e
IO La EL
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_70
(C.F. e
[...] P.IVA_5 Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_6 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18473/2023 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
Gli odierni appellanti (procedimenti recanti rg n. 623/2024, rg n. 674/2024, rg n. 712/2024
e rg n. 743/2024), già medici specializzandi in area medica, hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto, che aveva respinto per intervenuta prescrizione decennale la domanda di risarcimento dei danni, deducendo che:
- il tribunale ha errato nel respingere per intervenuta prescrizione decennale la domanda di risarcimento del danno per il tardivo adeguamento dell'Ordinamento alle note direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione in ambito medico presentata dagli attori. Nello specifico, si sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999
(data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370) in quanto, nel caso di specie, la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo mai stata attuata la Direttiva per i medici che hanno frequentato le Scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991. In subordine, gli appellanti ritengono che il dies a quo debba individuarsi nella data di emanazione del D.P.C.M. 7 marzo 2007, o, in alternativa, dal 20 ottobre 2007 data di entrata in vigore della Direttiva 2005/36/Ce che abroga la direttiva 93/16/CEE, oppure dal 17 maggio 2011 data in cui lo Stato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale (sentenza n. 10813/2011), ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e effettivo rimedio giurisdizionale;
- il tribunale ha errato nel respingere l'azione di ingiustificato arricchimento;
- il tribunale ha errato nel rigettare per intervenuta prescrizione le domande dei Dottori
(diffide alla e all' nel Pt_3 Controparte_1 Controparte_71
2002, 2007 e 2010), (diffide inviate alla e CP_16 Controparte_1
CP_ all'Ateneo di Milano del 11.06.01, del 10.05.06 e del 14.04.2011), (diffida del
18.08.04 inviata al ), (diffida del 21.08.08 alla CP_72 Parte_44 [...]
, Controparte_1 Controparte_73 Controparte_74
e riscontro del ) e (diffida del 2008 alla
[...] Controparte_2 Pt_64 [...]
, Controparte_1 Controparte_73 Controparte_74
ritenendo che le diffide dagli stessi prodotte non costituissero validi atti di messa in
[...] mora e di interruzione della prescrizione in quanto concernenti “la corresponsione del compenso o il pagamento della remunerazione o della differenza retributiva e quindi un oggetto diverso” da quello del giudizio de quo;
- il tribunale ha errato a condannare gli attori al pagamento delle spese processuali in quanto univoca giurisprudenza in materia “ha sempre ritenuto di dover compensare le spese
'stante l'assenza di un consolidato orientamento da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito sulle questioni giuridiche affrontate' (ex pluribus da ultimo Trib.
Roma, Sez. 2, Giudice Papoff, Sent. n. 15696/2017 e già Trib. Roma, sez. 2, Giudice Scalia,
Sent. n. 18777/2012 - r.g.n. 65132/2009; Trib. Roma, sez. 2, Giudice Carpinella, ord.
28.11.2014 - r.g.n. 27282/2014; Trib. Roma, sez. 2, Giudice Papoff, Sent. n. 18751/2014 -
r.g.n. 34985/2012; Trib. Roma, sez. 2, Giudice Bifano, Sent. n. 6710/2015 – r.g.n.
23452/2011”;
- il tribunale ha errato nel rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Le Amministrazioni sono rimaste contumaci solo nel procedimento recante n. rg. 712/2024, costituendosi nei procedimenti iscritti ai nn. rg 623/2024, 674/2024 e 743/2024 e chiedendo il rigetto delle avverse pretese con conferma integrale della sentenza di primo grado.
A seguito dell'udienza di rimessione del 09.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Gli appelli possono essere congiuntamente esaminati in quanto basati sulle medesime argomentazioni. Le doglianze sono infondate, ad eccezione di quelle formulate da (n. rg Pt_3
CP_ 623/2024), (n. rg 674/2024) e limitatamente al corso in CP_16 CP_75 Pt_64 Chirurgia Generale (n. rg 712/2024), per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, quanto alla richiesta di interpello, si deve osservare che la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione.
Per quanto attiene alla posizione degli specializzandi iscritti a partire dal 1991, quanto alla domanda di pagamento della remunerazione, si rileva che la legittimazione passiva è delle sole
Università con cui il rapporto di formazione si è instaurato, perché l'art. 6, comma 2, del d.lgs.
257/1991, stabilisce che “la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7”.
Per quanto attiene le domande di risarcimento danni, le stesse non possono essere accolte, atteso che l'inadempimento dello Stato italiano è cessato nel momento in cui il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), ha recepito le direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione.
L'inadempimento dello Stato italiano è, dunque, cessato prima dell'inizio della frequenza dei corsi di specializzazione da parte dei suddetti appellanti.
Per quanto concerne invece gli specializzandi iscritti prima del 1991 ed in ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 6606/2014, secondo cui: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”. In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con le sentenze nn. 16452/2019, 17629/2022 e
18640/2022.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 35571/2023:
“In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, le domande degli appellanti iscritti prima del 1991 che non hanno posto in essere atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 27.10.2009 devono ritenersi infondate. CP_ Per quanto concerne le posizioni dei dottori e Pt_3 CP_16 CP_75 Pt_64 la Corte ritiene che le diffide ut supra citate, prodotte dagli odierni appellanti in primo grado, costituiscano atti validi e idonei a interrompere la prescrizione. Gli atti presentano infatti tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per produrre l'effetto interruttivo, poiché manifestano in modo chiaro la volontà degli appellanti di far valere il proprio diritto nei confronti delle Amministrazioni competenti. Il riferimento al pagamento delle somme dovute per la formazione specialistica non è rilevante ai fini interruttivi, non essendo necessaria la precisa indicazione della causa petendi, ma soltanto la chiara manifestazione dell'intento di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Considerato che
, per effetto di tale interruzione, il diritto degli appellanti non può essere dichiarato prescritto, ne consegue che gli stessi hanno astrattamente diritto alla remunerazione secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale vigente.
Sul punto si rileva che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983.
Successivamente è stata posta alle Sezioni Unite la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che abbiano iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1982/1983, nella specie iscrittisi nel 1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982. Le Sezioni Unite hanno quindi di nuovo pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure
a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto della natura ormai consolidata di tale orientamento. Da ciò consegue che deve essere astrattamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per tardiva trasposizione delle note direttive comunitarie ai dottori CP_
e Pt_3 CP_16 CP_75 Pt_64
Per quanto sopra osservato, mentre per gli anni accademici a partire dal 1983/1984 spetta l'importo annuo di € 6.713,94 previsto dalla legge n. 370/1999, per l'anno 1982/1983 spetta l'importo annuo di € 5.594,95 (risultante dal seguente calcolo 6.713,94 € x 10/12 = 5.594,95 €) oltre interessi legali dalla messa in mora.
Ai fini della liquidazione del danno occorre, infatti, tenere conto:
a) della durata del corso frequentato;
b) del fatto che nessun risarcimento del danno spetta fino al mese di dicembre 1982 (avuto riguardo al termine concesso agli Stati membri per il recepimento della direttiva), sì che l'indennizzo relativo all'anno accademico 1982 - 1983 va calcolato a decorrere dal 1° gennaio
1983 e fino alla conclusione dell'anno accademico (ottobre 1983);
c) a decorrere dall'anno accademico 1983-1984 in poi l'indennizzo va liquidato per intero nella misura di 6.713,94 € in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999.
Ciò premesso deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, tenuto conto dei richiamati principi affermati dalla Suprema Corte, ai medici di seguito indicati a cui competono le somme ivi indicate, risultanti dal seguente calcolo (6.713,94 € x 10/12 = 5.594,95 €) + (6.713,94
€ x n. anni), oltre interessi legali dalla messa in mora: CP_ Nome e cognome Corso di di Durata legale (e Euro specializzazione iscrizione al da liquidare) frequentato corso
1981-1986 5 anni (3 anni e 10 25.736,77 Parte_66
mesi utili) Pt_3
e 1987-1991 4 anni (4 anni utili) 26.855,76 Parte_67
RI CP_16
1983-1988 5 anni (5 anni utili) 33.569,7 Parte_68
[...]
e medicina 1985-1989 4 anni (4 anni utili) 26.855,76 Parte_69 preventiva e 1984-1988 4 anni (4 anni utili) 26.855,76 Parte_70
CA RI
CP_41
Con precipuo riferimento alla posizione di deve essere respinta invece la domanda per Pt_64 il corso di specializzazione in Chirurgia Oncologica in quanto quest'ultimo non risulta essere inserito nell'elenco di cui all'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE, e non è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, comma 2 della medesima direttiva.
Nemmeno possono trovare accoglimento le domande subordinate proposte ai sensi dell'art. 2041 c.c., posto che l'azione di indebito arricchimento è inammissibile alla luce di quanto esposto da Cass. 13283/2020: “In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo,
l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista”.
Infine, anche l'impugnazione del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese deve essere rigettata. Il Tribunale ha, infatti, fatto corretta applicazione dei parametri di quantificazione delle spese di lite, considerata anche la pluralità delle parti, e ha debitamente tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sui principi a fondamento dell'esito della lite.
Resta assorbita ogni altra questione.
Alla luce delle suddette considerazioni l'appello recante n. rg 743/2024 deve essere integralmente rigettato mentre l'appello recante n. rg 712/2024 proposto da è accolto Pt_64 limitatamente al corso in Chirurgia Generale. Gli altri appelli sono infondati ad eccezione delle CP_ domande proposte da (n. rg 623/2024), e (n. rg 674/2024). Pt_3 CP_16 CP_75
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza delle domande proposte dagli appellanti soccombenti, ma la pretestuosità delle stesse, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte.
Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante soccombente al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto. A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge
n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto agli appelli proposti avverso la sentenza n. 18473/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: nel giudizio iscritto al n.r.g. 623/2024:
a) accoglie la domanda proposta in primo grado da e condanna la Parte_3 al pagamento in favore dell'appellante vittorioso della Controparte_1 somma quantificata in parte motiva oltre interessi legali a far data dalla messa in mora fino al soddisfo;
b) condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore di liquidandole in complessivi 2.000,00 € per Parte_3 compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il primo grado di giudizio e in complessivi 3.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il presente grado di giudizio;
c) rigetta nel resto l'appello e condanna gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Controparte_1 liquidandole in 10.000,00 € per compensi oltre rimborso spese generali;
d) condanna ciascun appellante soccombente al pagamento di 2.000,00 € ex art. 96 III co.
c.p.c. in favore della Controparte_1 nel giudizio iscritto al n.r.g. 674/2024:
a) accoglie la domanda proposta in primo grado da e Controparte_16 CP_69
e condanna la al pagamento in Parte_44 Controparte_1 favore degli appellanti vittoriosi delle somme quantificate in parte motiva oltre interessi legali a far data dalla messa in mora fino al soddisfo;
b) condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore di , e Controparte_16 CP_69 Parte_44
liquidandole in complessivi 5.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali
[...] nella misura del 15% per il primo grado di giudizio e in complessivi 7.000,00 € per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il presente grado di giudizio;
c) rigetta nel resto l'appello e condanna gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Controparte_1 liquidandole in 35.000,00 € per compensi oltre rimborso spese generali;
d) condanna ciascun appellante soccombente al pagamento di 2.000,00 € ex art. 96 III co.
c.p.c. in favore della Controparte_1 nel giudizio iscritto al n.r.g. 712/2024:
a) accoglie la domanda proposta in primo grado da (limitatamente al corso di Parte_64 specializzazione in Chirurgia generale) e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma quantificata in parte motiva oltre interessi legali a far data dalla messa in mora fino al soddisfo;
b) condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore di liquidandole in complessivi 2.000,00 € per Parte_64 compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il primo grado di giudizio e in complessivi 3.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il presente grado di giudizio. nel giudizio iscritto al n.r.g. 743/2024:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi 3.000,00 € per compensi oltre rimborso spese generali;
c) condanna l'appellante al pagamento di 2.000,00 € ex art. 96 III co. c.p.c. in favore della
Controparte_1
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti soccombenti (dei giudizi recanti n. rg. 623/2024, 674/2024, 743/2024), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 30.11.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino