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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15984/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Valeria BAGNI C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Finale Emilia (MO), via Costrignano, n. 21 e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Claudia GRASSI C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 34 e nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Claudia GRASSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 34 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 18 Parte_1 Parte_2 maggio 2003 a ZO DO (BO). pagina 1 di 2 Dall'unione è nata il [...], maggiorenne ed economicamente CP_1 autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 946/2014 pubblicata il 20 marzo 2014. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato posto a carico del signor Pt_1
l'obbligo di versare alla signora a somma mensile di 200,00 euro a titolo di Pt_2 concorso al mantenimento di oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con ricorso congiunto depositato il 12 novembre 2025, alla quale ha aderito anche dato atto che la figlia è ormai economicamente autosufficiente, le parti hanno CP_1 chiesto che siano revocati i provvedimenti di natura economica posti a carico del padre. Il 4 dicembre 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che è economicamente autosufficiente CP_1 essendo la stessa impiegata presso Reno Supermercati srl”, pertanto, gli obblighi di mantenimento posti in capo al padre devono essere revocati. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 946/2014 pubblicata il 20 marzo 2014 1) a far data dal deposito del ricorso revoca l'obbligo in capo al signor di Pt_1 provvedere al mantenimento ordinario e straordinario di CP_1
2) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Valeria BAGNI C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Finale Emilia (MO), via Costrignano, n. 21 e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Claudia GRASSI C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 34 e nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Claudia GRASSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 34 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 18 Parte_1 Parte_2 maggio 2003 a ZO DO (BO). pagina 1 di 2 Dall'unione è nata il [...], maggiorenne ed economicamente CP_1 autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 946/2014 pubblicata il 20 marzo 2014. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato posto a carico del signor Pt_1
l'obbligo di versare alla signora a somma mensile di 200,00 euro a titolo di Pt_2 concorso al mantenimento di oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con ricorso congiunto depositato il 12 novembre 2025, alla quale ha aderito anche dato atto che la figlia è ormai economicamente autosufficiente, le parti hanno CP_1 chiesto che siano revocati i provvedimenti di natura economica posti a carico del padre. Il 4 dicembre 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che è economicamente autosufficiente CP_1 essendo la stessa impiegata presso Reno Supermercati srl”, pertanto, gli obblighi di mantenimento posti in capo al padre devono essere revocati. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 946/2014 pubblicata il 20 marzo 2014 1) a far data dal deposito del ricorso revoca l'obbligo in capo al signor di Pt_1 provvedere al mantenimento ordinario e straordinario di CP_1
2) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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