Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12505 del 2025, proposto da
DA IN, EN AI, SA AN, FA ET, TE TA, RA TO, IN NT, MA BO, ES RU, RA RO, OL CA, PP AM, IE LO AR, LO AG, ER CA, DE AS, FA NG, AR ST, SE NE, RI AN, SI Di FA, GN NU, RA OR, NY NC RA, UR NI, LO FO, IO RA, EN RAccia, CA RA, ON LL, ON IL, ER NN, IA La ND, AV AR, IN TE, ER NI, SI LL, PP AN, RO IO, ON AN, PP AR, RO AG, RL MA, IO NA NO, RI MA, IZ SI, ME MA, AL MA, ON MI, ON MO, ZO 2 US, PP IT, CA DI, RO ST, PP IZ CI, UR AR, TI AR, ON PP LL, LO UD, AR AS, HE TO, RE ES ZZ, TI PR, US US, RI ZO, PP RO, ES MB, IA IEo AN, ES SC, RE BE, TO SE, LO IN, AB Tome’, UD ER, EN ZO, ZO LP, TO IN, HO NI, ND NI, IM RR, ND IT AC, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ND Di Meglio e RE Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del beneficio dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387 e 1911, c. 3, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
nonché per la condanna
dell’Istituto Nazione della Previdenza Sociale al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme loro dovute all’esito del ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della debenza all’effettivo pagamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. ES IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 17 ottobre 2025 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6- bis , co. 2, del d.l. n. 387/1987, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti, degli interessi legali e della rivalutazione fino al soddisfo.
A fondamento della domanda azionata in giudizio gli odierni ricorrenti, già appartenuti ai ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, deducevano la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, e formulavano, a supporto dell’invocato diritto, i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis dl 387 del 1987 conv. in l. 472 del 1987 come modificato dalla l. 468 del 14.11.1987, dell’art. 1 c. 15 bis sost. dall’art. 11 l. 231 del 1990 e succ. mod. e dell’art. 1911 ord. mil. (dlgs. 66 del 2010) nonché dell’art. 12 delle preleggi ”.
Con atto depositato in data 29 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con ordinanza n. 1865/2026, pubblicata in data 30 gennaio 2026, questo Tribunale chiedeva alla difesa di parte ricorrente quali dei ricorrenti fossero residenti nel territorio del Lazio al momento della notifica del ricorso.
In riscontro alla sopra indicata ordinanza istruttoria, con memoria del 10 febbraio 2026, veniva chiarito che i ricorrenti residenti nel Lazio alla data della notifica del ricorso introduttivo sono AR ST, ON PP LL e ES MB.
All’udienza pubblica del 25 marzo novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio, pur non sconoscendo i difformi indirizzi giurisprudenziali espressi al riguardo, ritiene che difetti la competenza territoriale inderogabile di questo Tribunale con riferimento ai ricorrenti residenti al di fuori del territorio della Regione Lazio.
Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso da questo Collegio, secondo cui le controversie instaurate dai pubblici dipendenti in quiescenza nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo giudice sono rimesse alla competenza del TAR nel cui ambito territoriale i medesimi hanno la propria residenza, più non potendo operare il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., e tanto in sostanziale applicazione del criterio degli effetti diretti di cui al comma 1° del medesimo articolo.
Conseguentemente, per i ricorrenti residenti al di fuori del territorio della Regione Lazio la competenza territoriale va declinata a favore dei TT.AA.RR. nelle cui circoscrizioni i medesimi risiedono, innanzi ai quali il processo potrà continuare ove riassunto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Procedendo all’esame del merito con riferimento ai soli ricorrenti, sopra indicati, residenti nel Lazio, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene il Collegio - in linea, peraltro, con l’orientamento consolidato di questa Sezione - che l’accoglimento del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, quale norma applicabile al caso di specie.
La prefata disposizione prevede al primo comma che il beneficio dei sei scatti spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, nonché, secondo quanto disposto dal secondo comma, “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il beneficio dei sei scatti, ai fini peraltro dell’indennità di buonuscita, spetta anche a coloro che trovansi nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta, senza che rilevi, differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il termine entro il quale è stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza giacché al ridetto termine non può in ogni caso essere attribuita natura decadenziale.
In tal senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che “ il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023).
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, la ridetta norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6- bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …) ed al riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi che i ricorrenti abbiano diritto al riconoscimento del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
Quanto precede vale anche per coloro, come gli odierni ricorrenti, che sono appartenuti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e 1911, comma 3, del C.O.M. ai sensi del quale “ Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
In linea con l’orientamento di questa Sezione ( ex multis sent. n. 8609/2023) deve essere, invece, accolta l’eccezione, formulata dalla difesa dell’Ente previdenziale, relativa al divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, essendo il ridetto cumulo escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (in tal senso anche Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’I.N.P.S. conseguentemente provvedere, allorché il diritto sarà esigibile, alla liquidazione, a favore degli odierni ricorrenti, dell’indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali ove maturati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, per i ricorrenti AR ST, ON PP LL e ES MB;
- per i restanti ricorrenti declina la competenza a favore dei TT.AA.RR. nelle cui circoscrizioni i medesimi hanno la propria residenza.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
ES IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IO | DO VO |
IL SEGRETARIO