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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4710/2025 V.G. R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Annesi, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Fanciullo, come da mandato in atti;
Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il , unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 22.4.2003, hanno generato Pt_1 Pt_2 un figlio, nato in data [...]; la loro separazione è stata dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 76/2018 pubblicata in data 4.1.2018 R.G. 4021/2012.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) affida il minore , per ragioni di distanza territoriale, in via esclusiva alla madre con Per_1 collocazione prevalente presso la medesima in Melara (RO) alla via Rocca nr. 19 ove vive attualmente e frequenta il IV anno di scuola superiore presso l'Istituto scolastico “Itis Cangrande” di Verona;
2) il diritto di visita paterno, alla luce del nuovo collocamento del minore e della sua età, viene liberalizzato ragion per cui il medesimo minore sarà libero di incontrare il padre quando lo vorrà; le vacanze natalizie e pasquali verranno alternate di anno in anno con padre e madre con due settimane in estate presso ciascun genitore;
3)revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Parte_1 AN alla via Roma nr. 11 a partire dal 30 novembre 2025 per mere ragioni legate allo svuotamento dell'immobile con obbligo di consegna delle chiavi dell'abitazione al sig. Pt_2
, a mezzo degli scriventi procuratori, nella medesima data del 30 novembre 2025; la
[...] sig.ra sarà libera di procedere con il distacco/chiusura dei contratti relativi a tutte le Pt_1 utenze domestiche (a mero titolo esemplificativo, luce, acqua, gas); 4)il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Parte_2 350,00, sul conto della madre o direttamente al figlio minore, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat-Foi e costo vita;
5)le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno e saranno regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Lecce sottoscritto il 21/05/2008 e ss.mm;
6)le parti saranno indipendenti ed autonome economicamente senza che nessuno versi alcunchè reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
7)le parti prestano il consenso al rilascio/rinnovo della carta di identità o passaporto del figlio minore;
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22.4.2003 in
AN (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2003 al n. 1 Parte
II Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)