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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5147/2025, promossa da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FIORI LUIGI;
ricorrente contro nato il [...] a [...]; CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “chiede che venga emessa pronuncia sullo status con successiva remissione della causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.9.2025 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con a Fabriano il 05/04/1970. CP_1
- 1 - 2. La convenuta nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato ricevuto personalmente dalla signora il 2.10.2025) non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 10.12.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione in punto di status ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 164/99 del 16.03.1999, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fabriano il
05/04/1970 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1970.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fabriano il 05/04/1970 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di Fabriano al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1970; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - dispone con separata ordinanza l'indicazione delle modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5147/2025, promossa da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FIORI LUIGI;
ricorrente contro nato il [...] a [...]; CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “chiede che venga emessa pronuncia sullo status con successiva remissione della causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.9.2025 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con a Fabriano il 05/04/1970. CP_1
- 1 - 2. La convenuta nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato ricevuto personalmente dalla signora il 2.10.2025) non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 10.12.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione in punto di status ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 164/99 del 16.03.1999, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fabriano il
05/04/1970 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1970.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fabriano il 05/04/1970 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di Fabriano al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1970; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - dispone con separata ordinanza l'indicazione delle modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -