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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 768/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gianluca Aleppi e dell'avv. Viola Bande, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Terralba, presso lo studio dell'avv. Roberta Pili, che CP_1 lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato il 29 gennaio 2021, , già dipendente della CP_1 società ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo per complessivi Parte_1 euro 6.179,91, allegando un credito derivante da differenze retributive, tredicesima 2020, ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e TFR, sostenendo di non aver ricevuto le competenze di fine rapporto dopo le proprie dimissioni rassegnate il 30 settembre 2020.
Il Tribunale, valutata la documentazione prodotta nella fase monitoria, ha accolto la domanda solo in parte, ritenendo adeguatamente provate esclusivamente le voci relative a retribuzione ordinaria 2020, tredicesima 2020 e TFR, per un totale di euro 3.079,90, e ha rigettato le ulteriori richieste relative a ferie, permessi e indennità di preavviso per carenza di prova documentale.
Con decreto ingiuntivo n. 96/2021, R.G. 158/2021, emesso il 18 febbraio 2021, ha quindi ingiunto alla società opponente il pagamento della suddetta somma (euro 3.079,90), oltre spese legali nella misura di euro 450,00, oltre accessori.
1.1. Avverso tale decreto ha proposto opposizione deducendo l'erroneità Parte_1 dei conteggi posti a base del monitorio e sostenendo che l'importo del TFR maturato fosse pagina 1 di 5 inferiore a quello riconosciuto nel decreto, come risultante dal cedolino del mese di ottobre 2020.
L'opponente ha inoltre contestato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni del lavoratore e ha chiesto la riqualificazione delle stesse in dimissioni volontarie, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in euro 1.940,49.
1.2. Si è costituito , resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. CP_1
L'opposto ha sostenuto di aver svolto mansioni superiori, di essere stato lasciato inattivo per un lungo periodo (maggio-settembre 2020) e che tale situazione avrebbe integrato giusta causa di dimissioni.
Ha inoltre rilevato la persistente omissione dei pagamenti di fine rapporto e la mancata consegna dei cedolini degli ultimi mesi.
Nella stessa comparsa, il lavoratore ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di ferie, ROL, ex festività e indennità di mancato preavviso, importi non riconosciuti nella fase monitoria perché non supportati da documentazione.
1.3. Successivamente, con memoria ex art. 416 c.p.c., la società opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata richiesta di fissazione della nuova udienza ex art. 418 c.p.c.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Le poste retributive oggetto del decreto ingiuntivo (retribuzione ordinaria 2020, tredicesima
2020 e TFR) risultano comprovate dalla documentazione allegata nella fase monitoria (doc. 5, fascicolo monitorio) e non sono state oggetto di contestazioni puntuali idonee a infirmare l'accertamento già compiuto dal giudice dell'ingiunzione.
Quanto al TFR, l'importo di euro 2.065,76 discende da una ricostruzione analitica dell'accantonamento maturato sino alla cessazione del rapporto, effettuata in conformità ai criteri legali di cui all'art. 2120 c.c., comprensiva della rivalutazione e della relativa imposta sostitutiva.
Tale ricostruzione appare coerente con la durata del rapporto e con l'entità della retribuzione mensile percepita.
L'importo alternativo prospettato dalla società opponente (euro 867,81, quale risultante dal solo cedolino paga del mese di ottobre 202) non espone i criteri adottati per la quantificazione, si fonda su una base di calcolo parziale e non tiene conto dell'accantonamento maturato negli anni precedenti, con la conseguenza che esso risulta inidoneo a superare la determinazione contenuta nel monitorio.
Le restanti voci riconosciute nel decreto (retribuzione ordinaria e tredicesima 2020) non sono state oggetto di specifica contestazione sul piano numerico e devono, pertanto, essere confermate. pagina 2 di 5 L'importo complessivo di euro 3.079,90 liquidato in sede monitoria risulta, quindi, correttamente determinato.
2.2. Come precisato all'udienza del 13 ottobre 2022, la richiesta relativa a ferie e permessi non integra una domanda riconvenzionale nuova, ma costituisce la mera riproposizione delle medesime pretese già azionate in sede monitoria e non accolte per difetto di prova;
essa è, pertanto, ritualmente esaminabile nel giudizio di opposizione.
Ai fini della quantificazione, non possono essere utilizzati i conteggi allegati al monitorio (doc. 5, fascicolo del monitorio), i quali, pur riportando il dettaglio delle giornate maturate nel 2019, indicano per l'intero anno 2020 una maturazione pari a zero sia per ferie che per permessi, dato non coerente con la durata del rapporto e privo di attendibilità.
Neppure è utilizzabile il prospetto prodotto dall'opposto nel giudizio di opposizione (doc. 14 della memoria di costituzione), incentrato su un raffronto retributivo tra il livello 4 e il livello 7 del
CCNL applicato, estraneo all'oggetto della domanda e non idoneo a ricostruire l'effettivo residuo alla cessazione del rapporto.
Viceversa, può essere assunto quale parametro certo il cedolino paga di ottobre 2020 prodotto dalla stessa società opponente (doc. 5, fascicolo opponente), dal quale risultano 9,03 giorni di ferie non goduti e 15,50 ore di permessi non fruiti.
Trattandosi di dati provenienti dalla parte datoriale e riferiti al mese di cessazione del rapporto, essi rivestono valore ricognitivo dell'obbligazione e possono essere utilizzati per la quantificazione del dovuto.
Applicando i valori economici indicati nel medesimo documento (euro 49,47029 quale retribuzione giornaliera e euro 9,91312 quale retribuzione oraria) l'importo spettante al lavoratore risulta pari a: ferie: 9,03 × euro 49,47029 = euro 446,31; permessi: 15,50 × euro 9,91312 = euro
153,65.
Ne deriva un ammontare complessivo pari a euro 599,96, che deve essere riconosciuto in favore del lavoratore.
2.3. Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, la società opponente ha dedotto che le dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 30 settembre 2020 non erano sorrette da giusta causa e che, pertanto, egli sarebbe tenuto al pagamento dell'importo di euro 1.940,49, pari al preavviso non lavorato.
Il lavoratore ha allegato di essersi dimesso per una condizione di inattività forzata che il datore di lavoro gli avrebbe imposto nei cinque mesi precedenti.
La prova testimoniale espletata non consente, tuttavia, di ritenere dimostrata tale circostanza. pagina 3 di 5 CP_ Il teste sentito all'udienza del 23 maggio 2023, ha riferito di aver lavorato con Tes_1 sino a metà giugno 2020, indicando che in quel periodo erano in smart working, senza tuttavia essere in grado di riferire sulle attività del ricorrente successivamente a tale data. CP_ Il teste escusso nella medesima udienza, ha dichiarato che partecipava alle Testimone_2 call fino a maggio/giugno 2020 e che, dopo il proprio rientro in sede, non lo ha più visto né conosceva le attività da lui eventualmente svolte.
Il teste , sentito all'udienza del 6 novembre 2023, ha riferito di aver collaborato con Testimone_3
CP_
fino a marzo 2020, di averlo visto poche volte dopo il lockdown e di non sapere quali incarichi egli avesse successivamente.
Dalle deposizioni non emergono, dunque, elementi che confermino la dedotta inattività protratta del lavoratore;
al contrario, parte dei testi ha riferito di aver collaborato con lui in alcuni dei periodi nei quali egli sostiene di essere rimasto inattivo, mentre tutti hanno dichiarato di non disporre di informazioni sul suo eventuale coinvolgimento in attività aziendali nei mesi immediatamente precedenti le dimissioni.
Neppure dal doc. 6 prodotto dall'opposto emergono elementi utili a suffragare l'allegazione dell'attore. Il documento si limita, infatti, a contestare integralmente le doglianze avanzate dal lavoratore, e a ricostruire episodi relativi alla gestione aziendale nei mesi di settembre e ottobre
2020, senza contenere alcuna indicazione circa un'eventuale inattività prolungata del ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che il lavoratore non abbia assolto l'onere probatorio in ordine ai fatti posti a fondamento della dedotta giusta causa di dimissioni.
Le dimissioni devono pertanto qualificarsi come volontarie e prive del prescritto preavviso, con conseguente debenza, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva quantificata in euro
1.940,49, da porre in compensazione con i crediti riconosciutigli nel presente giudizio.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito del lavoratore risulta complessivamente pari ad euro 3.679,86, somma derivante dalle poste riconosciute nella fase monitoria e confermate in questa sede, nonché dall'importo spettante a titolo di ferie e permessi non goduti. Da tale ammontare deve essere detratta l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal lavoratore, pari ad euro 1.940,49, con conseguente credito residuo in suo favore pari ad euro
1.739,37.
Non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2021, non trovando integrale conferma il credito originariamente azionato, e condannare la società opponente al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di euro 1.739,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del credito al saldo. pagina 4 di 5 4. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese della fase monitoria e della presente fase devono essere compensate nella misura della metà
L'opponente deve, pertanto, essere condannata alla rifusione, in favore dell'opposto, della metà residua delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, cause in materia di lavoro di valore compreso tra gli euro 1.100,00 e gli euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento, in favore del lavoratore opposto, della somma di euro 1.739,37, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo;
- compensa per metà le spese delle due fasi e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 882,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 11 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 768/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gianluca Aleppi e dell'avv. Viola Bande, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Terralba, presso lo studio dell'avv. Roberta Pili, che CP_1 lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato il 29 gennaio 2021, , già dipendente della CP_1 società ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo per complessivi Parte_1 euro 6.179,91, allegando un credito derivante da differenze retributive, tredicesima 2020, ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e TFR, sostenendo di non aver ricevuto le competenze di fine rapporto dopo le proprie dimissioni rassegnate il 30 settembre 2020.
Il Tribunale, valutata la documentazione prodotta nella fase monitoria, ha accolto la domanda solo in parte, ritenendo adeguatamente provate esclusivamente le voci relative a retribuzione ordinaria 2020, tredicesima 2020 e TFR, per un totale di euro 3.079,90, e ha rigettato le ulteriori richieste relative a ferie, permessi e indennità di preavviso per carenza di prova documentale.
Con decreto ingiuntivo n. 96/2021, R.G. 158/2021, emesso il 18 febbraio 2021, ha quindi ingiunto alla società opponente il pagamento della suddetta somma (euro 3.079,90), oltre spese legali nella misura di euro 450,00, oltre accessori.
1.1. Avverso tale decreto ha proposto opposizione deducendo l'erroneità Parte_1 dei conteggi posti a base del monitorio e sostenendo che l'importo del TFR maturato fosse pagina 1 di 5 inferiore a quello riconosciuto nel decreto, come risultante dal cedolino del mese di ottobre 2020.
L'opponente ha inoltre contestato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni del lavoratore e ha chiesto la riqualificazione delle stesse in dimissioni volontarie, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in euro 1.940,49.
1.2. Si è costituito , resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. CP_1
L'opposto ha sostenuto di aver svolto mansioni superiori, di essere stato lasciato inattivo per un lungo periodo (maggio-settembre 2020) e che tale situazione avrebbe integrato giusta causa di dimissioni.
Ha inoltre rilevato la persistente omissione dei pagamenti di fine rapporto e la mancata consegna dei cedolini degli ultimi mesi.
Nella stessa comparsa, il lavoratore ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di ferie, ROL, ex festività e indennità di mancato preavviso, importi non riconosciuti nella fase monitoria perché non supportati da documentazione.
1.3. Successivamente, con memoria ex art. 416 c.p.c., la società opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata richiesta di fissazione della nuova udienza ex art. 418 c.p.c.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Le poste retributive oggetto del decreto ingiuntivo (retribuzione ordinaria 2020, tredicesima
2020 e TFR) risultano comprovate dalla documentazione allegata nella fase monitoria (doc. 5, fascicolo monitorio) e non sono state oggetto di contestazioni puntuali idonee a infirmare l'accertamento già compiuto dal giudice dell'ingiunzione.
Quanto al TFR, l'importo di euro 2.065,76 discende da una ricostruzione analitica dell'accantonamento maturato sino alla cessazione del rapporto, effettuata in conformità ai criteri legali di cui all'art. 2120 c.c., comprensiva della rivalutazione e della relativa imposta sostitutiva.
Tale ricostruzione appare coerente con la durata del rapporto e con l'entità della retribuzione mensile percepita.
L'importo alternativo prospettato dalla società opponente (euro 867,81, quale risultante dal solo cedolino paga del mese di ottobre 202) non espone i criteri adottati per la quantificazione, si fonda su una base di calcolo parziale e non tiene conto dell'accantonamento maturato negli anni precedenti, con la conseguenza che esso risulta inidoneo a superare la determinazione contenuta nel monitorio.
Le restanti voci riconosciute nel decreto (retribuzione ordinaria e tredicesima 2020) non sono state oggetto di specifica contestazione sul piano numerico e devono, pertanto, essere confermate. pagina 2 di 5 L'importo complessivo di euro 3.079,90 liquidato in sede monitoria risulta, quindi, correttamente determinato.
2.2. Come precisato all'udienza del 13 ottobre 2022, la richiesta relativa a ferie e permessi non integra una domanda riconvenzionale nuova, ma costituisce la mera riproposizione delle medesime pretese già azionate in sede monitoria e non accolte per difetto di prova;
essa è, pertanto, ritualmente esaminabile nel giudizio di opposizione.
Ai fini della quantificazione, non possono essere utilizzati i conteggi allegati al monitorio (doc. 5, fascicolo del monitorio), i quali, pur riportando il dettaglio delle giornate maturate nel 2019, indicano per l'intero anno 2020 una maturazione pari a zero sia per ferie che per permessi, dato non coerente con la durata del rapporto e privo di attendibilità.
Neppure è utilizzabile il prospetto prodotto dall'opposto nel giudizio di opposizione (doc. 14 della memoria di costituzione), incentrato su un raffronto retributivo tra il livello 4 e il livello 7 del
CCNL applicato, estraneo all'oggetto della domanda e non idoneo a ricostruire l'effettivo residuo alla cessazione del rapporto.
Viceversa, può essere assunto quale parametro certo il cedolino paga di ottobre 2020 prodotto dalla stessa società opponente (doc. 5, fascicolo opponente), dal quale risultano 9,03 giorni di ferie non goduti e 15,50 ore di permessi non fruiti.
Trattandosi di dati provenienti dalla parte datoriale e riferiti al mese di cessazione del rapporto, essi rivestono valore ricognitivo dell'obbligazione e possono essere utilizzati per la quantificazione del dovuto.
Applicando i valori economici indicati nel medesimo documento (euro 49,47029 quale retribuzione giornaliera e euro 9,91312 quale retribuzione oraria) l'importo spettante al lavoratore risulta pari a: ferie: 9,03 × euro 49,47029 = euro 446,31; permessi: 15,50 × euro 9,91312 = euro
153,65.
Ne deriva un ammontare complessivo pari a euro 599,96, che deve essere riconosciuto in favore del lavoratore.
2.3. Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, la società opponente ha dedotto che le dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 30 settembre 2020 non erano sorrette da giusta causa e che, pertanto, egli sarebbe tenuto al pagamento dell'importo di euro 1.940,49, pari al preavviso non lavorato.
Il lavoratore ha allegato di essersi dimesso per una condizione di inattività forzata che il datore di lavoro gli avrebbe imposto nei cinque mesi precedenti.
La prova testimoniale espletata non consente, tuttavia, di ritenere dimostrata tale circostanza. pagina 3 di 5 CP_ Il teste sentito all'udienza del 23 maggio 2023, ha riferito di aver lavorato con Tes_1 sino a metà giugno 2020, indicando che in quel periodo erano in smart working, senza tuttavia essere in grado di riferire sulle attività del ricorrente successivamente a tale data. CP_ Il teste escusso nella medesima udienza, ha dichiarato che partecipava alle Testimone_2 call fino a maggio/giugno 2020 e che, dopo il proprio rientro in sede, non lo ha più visto né conosceva le attività da lui eventualmente svolte.
Il teste , sentito all'udienza del 6 novembre 2023, ha riferito di aver collaborato con Testimone_3
CP_
fino a marzo 2020, di averlo visto poche volte dopo il lockdown e di non sapere quali incarichi egli avesse successivamente.
Dalle deposizioni non emergono, dunque, elementi che confermino la dedotta inattività protratta del lavoratore;
al contrario, parte dei testi ha riferito di aver collaborato con lui in alcuni dei periodi nei quali egli sostiene di essere rimasto inattivo, mentre tutti hanno dichiarato di non disporre di informazioni sul suo eventuale coinvolgimento in attività aziendali nei mesi immediatamente precedenti le dimissioni.
Neppure dal doc. 6 prodotto dall'opposto emergono elementi utili a suffragare l'allegazione dell'attore. Il documento si limita, infatti, a contestare integralmente le doglianze avanzate dal lavoratore, e a ricostruire episodi relativi alla gestione aziendale nei mesi di settembre e ottobre
2020, senza contenere alcuna indicazione circa un'eventuale inattività prolungata del ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che il lavoratore non abbia assolto l'onere probatorio in ordine ai fatti posti a fondamento della dedotta giusta causa di dimissioni.
Le dimissioni devono pertanto qualificarsi come volontarie e prive del prescritto preavviso, con conseguente debenza, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva quantificata in euro
1.940,49, da porre in compensazione con i crediti riconosciutigli nel presente giudizio.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito del lavoratore risulta complessivamente pari ad euro 3.679,86, somma derivante dalle poste riconosciute nella fase monitoria e confermate in questa sede, nonché dall'importo spettante a titolo di ferie e permessi non goduti. Da tale ammontare deve essere detratta l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal lavoratore, pari ad euro 1.940,49, con conseguente credito residuo in suo favore pari ad euro
1.739,37.
Non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo n. 96/2021, non trovando integrale conferma il credito originariamente azionato, e condannare la società opponente al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di euro 1.739,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del credito al saldo. pagina 4 di 5 4. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese della fase monitoria e della presente fase devono essere compensate nella misura della metà
L'opponente deve, pertanto, essere condannata alla rifusione, in favore dell'opposto, della metà residua delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, cause in materia di lavoro di valore compreso tra gli euro 1.100,00 e gli euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento, in favore del lavoratore opposto, della somma di euro 1.739,37, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo;
- compensa per metà le spese delle due fasi e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 882,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 11 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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