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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE IO, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 550195 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 250542 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al R.G.R. n. 693/2023, promosso da Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorrente,
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, resistente, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2023 00188601 11 000, emessa a seguito di controlli automatizzati ex artt. 54-bis D.P.R. 633/1972 e 36-bis D.P.R. 600/1973, relativa ai periodi d'imposta 2017 e
2018.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società contribuente impugnava la cartella di pagamento succitata, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma totale di euro 109.591,95, a titolo di IVA, sanzioni ed interessi, dovuti, secondo l'Agenzia, all'esito del controllo automatizzato del modello IVA 2018 (anno d'imposta 2017), ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e del controllo automatizzato del modello 770/2019 (anno d'imposta 2018), ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
La ricorrente deduceva plurimi profili di illegittimità, tra cui:
la nullità del ruolo e della cartella per violazione dell'art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e per difetto assoluto di motivazione;
l'infondatezza della pretesa impositiva relativa all'IVA 2017, per intervenuto pagamento mediante modelli
F24 e per indebita duplicazione della pretesa;
l'illegittimità e l'infondatezza del recupero delle sanzioni relative alle ritenute dell'anno 2018, in presenza di ravvedimento operoso e, comunque, per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio ritualmente l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni e successive memorie, con le quali eccepiva l'infondatezza del ricorso, rappresentando, peraltro, di aver proceduto allo sgravio totale della partita erariale riferita all'anno d'imposta 2017 e allo sgravio parziale della partita erariale riferita all'anno d'imposta 2018, residuando a carico della contribuente esclusivamente una quota di sanzioni per tardivo versamento di ritenute.
Allo scopo precisava, tra l'altro, che. poiché la compensazione era possibile solo con crediti appartenenti allo stesso soggetto, correttamente il controllo automatizzato aveva riscontrato l'assenza di crediti disponibili in dichiarazione e non aveva potuto procedere all'abbinamento dei versamenti effettuati in quanto la Parte aveva esposto nella propria dichiarazione un credito che non gli apparteneva e di cui non poteva usufruire.
In data 20/12/2023 veniva effettuato lo sgravio totale della partita erariale T180313100522512160000021/ D relativa al 2017. Successivamente l'Amministrazione notificava al contribuente l'atto di recupero credito n. T9HCRB100112-2024, con il quale si contestava l'inesistenza del credito utilizzato in compensazione, procedendo al relativo recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessazione parziale della materia del contendere (anno d'imposta 2017): dagli atti risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia disposto, in corso di giudizio, lo sgravio integrale della partita erariale relativa all'anno d'imposta 2017, originata dal controllo del modello IVA 2018.
Ne consegue che, limitatamente a tale annualità, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più alcuna pretesa impositiva azionata con la cartella impugnata.
Per quanto attiene ad altri aspetti ed eccezioni sollevate, la Corte ritiene fondata la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, nonché, più in generale, l'illegittimità della pretesa sanzionatoria residua.
La Corte Costituzionale ha affermato in modo chiaro che il sistema sanzionatorio tributario deve essere conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, imponendo al giudice di valutare la concreta gravità della violazione, la condotta del contribuente e l'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito. «Il sistema delle sanzioni tributarie deve essere strutturato in modo tale da evitare esiti manifestamente sproporzionati, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost.» (Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 2023).
Nel caso in esame risulta che:
– il tributo è stato integralmente versato e la contribuente ha attivato spontaneamente il ravvedimento operoso. L'irregolarità residua riguarda esclusivamente un errore nel calcolo della sanzione ridotta e non emergono elementi di dolo, colpa grave o intento evasivo.
In tale contesto, l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30% finisce per equiparare una condotta collaborativa e sostanzialmente adempiente a quella di chi omette integralmente il versamento del tributo, con evidente violazione del principio di proporzionalità. (Corte di Cassazione – Sez. V, Sent. 13 settembre 2018, n. 22330).
Questa Corte ritiene pertanto che la sanzione residua debba essere integralmente annullata, non essendo conforme ai criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale,
e dovendo prevalere una lettura sostanziale dell'istituto del ravvedimento operoso, orientata alla funzione premiale e collaborativa dello stesso.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata integralmente.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
Alla luce delle dispiegate azioni e per come si sono tra loro concatenate, questa Corte rileva come la condotta assunta dall'Ufficio, abbia determinato l'insorgere della presente vertenza imponendo alla parte il sostenimento di costi altrimenti non dovuti, con la conseguenza derivata che l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla refusione delle spese di causa che liquida a favore della Ricorrente per l'importo di
€ 630 di cui: per la fase di studio € 125; per la fase introduttiva del giudizio € 125; per la fase istruttoria
€ 190; per la fase decisionale € 190 oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale ed il rimborso del contributo unificato - se versato - oltre all'importo della Cassa di Previdenza ed Iva nella misura di legge.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere limitatamente alla partita erariale relativa all'anno d'imposta 2017; accoglie integralmente il ricorso nel resto;
annulla la cartella di pagamento n. 022 2023 00188601 11 000 in ogni sua parte;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, come in parte motiva.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE IO, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 550195 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 250542 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al R.G.R. n. 693/2023, promosso da Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorrente,
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, resistente, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2023 00188601 11 000, emessa a seguito di controlli automatizzati ex artt. 54-bis D.P.R. 633/1972 e 36-bis D.P.R. 600/1973, relativa ai periodi d'imposta 2017 e
2018.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società contribuente impugnava la cartella di pagamento succitata, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma totale di euro 109.591,95, a titolo di IVA, sanzioni ed interessi, dovuti, secondo l'Agenzia, all'esito del controllo automatizzato del modello IVA 2018 (anno d'imposta 2017), ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e del controllo automatizzato del modello 770/2019 (anno d'imposta 2018), ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
La ricorrente deduceva plurimi profili di illegittimità, tra cui:
la nullità del ruolo e della cartella per violazione dell'art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e per difetto assoluto di motivazione;
l'infondatezza della pretesa impositiva relativa all'IVA 2017, per intervenuto pagamento mediante modelli
F24 e per indebita duplicazione della pretesa;
l'illegittimità e l'infondatezza del recupero delle sanzioni relative alle ritenute dell'anno 2018, in presenza di ravvedimento operoso e, comunque, per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio ritualmente l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni e successive memorie, con le quali eccepiva l'infondatezza del ricorso, rappresentando, peraltro, di aver proceduto allo sgravio totale della partita erariale riferita all'anno d'imposta 2017 e allo sgravio parziale della partita erariale riferita all'anno d'imposta 2018, residuando a carico della contribuente esclusivamente una quota di sanzioni per tardivo versamento di ritenute.
Allo scopo precisava, tra l'altro, che. poiché la compensazione era possibile solo con crediti appartenenti allo stesso soggetto, correttamente il controllo automatizzato aveva riscontrato l'assenza di crediti disponibili in dichiarazione e non aveva potuto procedere all'abbinamento dei versamenti effettuati in quanto la Parte aveva esposto nella propria dichiarazione un credito che non gli apparteneva e di cui non poteva usufruire.
In data 20/12/2023 veniva effettuato lo sgravio totale della partita erariale T180313100522512160000021/ D relativa al 2017. Successivamente l'Amministrazione notificava al contribuente l'atto di recupero credito n. T9HCRB100112-2024, con il quale si contestava l'inesistenza del credito utilizzato in compensazione, procedendo al relativo recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessazione parziale della materia del contendere (anno d'imposta 2017): dagli atti risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia disposto, in corso di giudizio, lo sgravio integrale della partita erariale relativa all'anno d'imposta 2017, originata dal controllo del modello IVA 2018.
Ne consegue che, limitatamente a tale annualità, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più alcuna pretesa impositiva azionata con la cartella impugnata.
Per quanto attiene ad altri aspetti ed eccezioni sollevate, la Corte ritiene fondata la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, nonché, più in generale, l'illegittimità della pretesa sanzionatoria residua.
La Corte Costituzionale ha affermato in modo chiaro che il sistema sanzionatorio tributario deve essere conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, imponendo al giudice di valutare la concreta gravità della violazione, la condotta del contribuente e l'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito. «Il sistema delle sanzioni tributarie deve essere strutturato in modo tale da evitare esiti manifestamente sproporzionati, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost.» (Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 2023).
Nel caso in esame risulta che:
– il tributo è stato integralmente versato e la contribuente ha attivato spontaneamente il ravvedimento operoso. L'irregolarità residua riguarda esclusivamente un errore nel calcolo della sanzione ridotta e non emergono elementi di dolo, colpa grave o intento evasivo.
In tale contesto, l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30% finisce per equiparare una condotta collaborativa e sostanzialmente adempiente a quella di chi omette integralmente il versamento del tributo, con evidente violazione del principio di proporzionalità. (Corte di Cassazione – Sez. V, Sent. 13 settembre 2018, n. 22330).
Questa Corte ritiene pertanto che la sanzione residua debba essere integralmente annullata, non essendo conforme ai criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale,
e dovendo prevalere una lettura sostanziale dell'istituto del ravvedimento operoso, orientata alla funzione premiale e collaborativa dello stesso.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata integralmente.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
Alla luce delle dispiegate azioni e per come si sono tra loro concatenate, questa Corte rileva come la condotta assunta dall'Ufficio, abbia determinato l'insorgere della presente vertenza imponendo alla parte il sostenimento di costi altrimenti non dovuti, con la conseguenza derivata che l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla refusione delle spese di causa che liquida a favore della Ricorrente per l'importo di
€ 630 di cui: per la fase di studio € 125; per la fase introduttiva del giudizio € 125; per la fase istruttoria
€ 190; per la fase decisionale € 190 oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale ed il rimborso del contributo unificato - se versato - oltre all'importo della Cassa di Previdenza ed Iva nella misura di legge.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere limitatamente alla partita erariale relativa all'anno d'imposta 2017; accoglie integralmente il ricorso nel resto;
annulla la cartella di pagamento n. 022 2023 00188601 11 000 in ogni sua parte;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, come in parte motiva.