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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3498/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 89131 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202110014593373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1337/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante:“Voglia l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima tale sentenza e per l'effetto rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato e dichiarare la legittimità della cartella da egli impugnata. Con vittoria di spese e competenze.”
Appellante incidentale AD: all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, la riforma della sentenza n.3267/24, depositata in data 7 maggio 2024, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, sezione n.9, nella persona del Giudice dott. Carmelo Barbaro, all'esito del procedimento n.4349/2023 R.G., non notificata, dichiarando, in via principale, la correttezza del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella n.09420210014593373000 e, per l'effetto, il diritto della Agenzia delle
Entrate Riscossione a procedere con la riscossione delle somme di cui alla citata cartella stante la corretta e regolare notifica degli atti prodromici ad essa sottesi.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, si chiede, in accoglimento del motivo di ricorso avanzato in via preliminare in primo grado, la declatoria di difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate
- Riscossione dal procedimento.
In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate – Riscossione e dovesse confermare il provvedimento di primo grado in punto di merito, si chiede la riforma della stessa in punto di spese, condannando a ciò esclusivamente l'ente impositore.
In via gradatamente subordinata, che sia riconosciuto il diritto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di essere manlevata dalle spese legali a suo carico dalla Regione Calabria.
Appellato : non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Regione Calabria ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n° 3267/24 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 07.05.24, non notificata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'appellato Resistente_1 avverso la cartella di pagamento 09420210014593373000 (relativa alla c.d. tassa auto) ritenendo il credito prescritto in quanto la cartella non era stata preceduta dalla (valida) notifica dell'avviso di accertamento.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio anche AD dispiegando appello incidentale.
L'appellato benchè ritualmente citato non si è costituito.
All'odierna udienza l'appello camerale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono fondati e vanno accolti.
Ed invero secondo gli appellanti erroneamente il primo giudice dopo aver premesso che non si trattava di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario (per cui non è conferente il richiamo all'applicabilità o meno della comunicazione di avvenuta notifica - CAN, tenuto conto che la notifica non è stata effettuata né al destinatario, né ad altri), trattandosi di atto depositato presso l'ufficio postale occorreva che si dimostrasse di avere comunicato al destinatario di aver effettuato il deposito stesso, prova non offerta con la documentazione prodotta.
Ed invero è pacifico come nel caso in esame si applichi il disposto di cui all'art. comma 4, D.L. 261/90, e art.26 del D.P.R n.602/1973, secondo cui in materia di notifica degli atti tributari – quale quello di specie - è sufficiente l'invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, non risultando contemplato, ai fini della validità del procedimento notificatorio, l'invio della comunicazione di avvenuto deposito né quella di avvenuta notifica. Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, circostanza codesta documentata dalla produzione in atti.
A tal fine correttamente - con l'atto di appello di Regione Calabria si evidenzia che in materia di tassa auto andava applicata la norma speciale (art. 3, comma 4, d.l. 261/90) che consente che gli avvisi di accertamento siano spediti con lettera raccomandata A/R.
Conseguentemente non si applica la disciplina CAN/CAD, che si applica solo alle notifiche effettuate per tramite dell'Ufficiale Giudiziario (in tal senso CTR Calabria ex multis nn° 1812/20, 3353/20, 482/22) mentre per le notifiche con raccomanda A/R deve applicarsi il DM 09/04/2001che prevede unicamente che che il destinatario venga avvisato con un biglietto postale e che l'Ufficiale notificatore attesti di averlo fatto (art. 32). E nel caso odierno la busta di spedizione reca indicato che il destinatario è stato avvisato in data certa,
e tale attestazione fa stato sino a querela di falso.
L'atto impugnato pertanto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'atto impugnato;
condanna l'appellato Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado in favore di entrambe le parti resistenti liquidate in complessivi € 700,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.US CO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3498/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 89131 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202110014593373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1337/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante:“Voglia l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima tale sentenza e per l'effetto rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato e dichiarare la legittimità della cartella da egli impugnata. Con vittoria di spese e competenze.”
Appellante incidentale AD: all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, la riforma della sentenza n.3267/24, depositata in data 7 maggio 2024, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, sezione n.9, nella persona del Giudice dott. Carmelo Barbaro, all'esito del procedimento n.4349/2023 R.G., non notificata, dichiarando, in via principale, la correttezza del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella n.09420210014593373000 e, per l'effetto, il diritto della Agenzia delle
Entrate Riscossione a procedere con la riscossione delle somme di cui alla citata cartella stante la corretta e regolare notifica degli atti prodromici ad essa sottesi.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, si chiede, in accoglimento del motivo di ricorso avanzato in via preliminare in primo grado, la declatoria di difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate
- Riscossione dal procedimento.
In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate – Riscossione e dovesse confermare il provvedimento di primo grado in punto di merito, si chiede la riforma della stessa in punto di spese, condannando a ciò esclusivamente l'ente impositore.
In via gradatamente subordinata, che sia riconosciuto il diritto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di essere manlevata dalle spese legali a suo carico dalla Regione Calabria.
Appellato : non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Regione Calabria ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n° 3267/24 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 07.05.24, non notificata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'appellato Resistente_1 avverso la cartella di pagamento 09420210014593373000 (relativa alla c.d. tassa auto) ritenendo il credito prescritto in quanto la cartella non era stata preceduta dalla (valida) notifica dell'avviso di accertamento.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio anche AD dispiegando appello incidentale.
L'appellato benchè ritualmente citato non si è costituito.
All'odierna udienza l'appello camerale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono fondati e vanno accolti.
Ed invero secondo gli appellanti erroneamente il primo giudice dopo aver premesso che non si trattava di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario (per cui non è conferente il richiamo all'applicabilità o meno della comunicazione di avvenuta notifica - CAN, tenuto conto che la notifica non è stata effettuata né al destinatario, né ad altri), trattandosi di atto depositato presso l'ufficio postale occorreva che si dimostrasse di avere comunicato al destinatario di aver effettuato il deposito stesso, prova non offerta con la documentazione prodotta.
Ed invero è pacifico come nel caso in esame si applichi il disposto di cui all'art. comma 4, D.L. 261/90, e art.26 del D.P.R n.602/1973, secondo cui in materia di notifica degli atti tributari – quale quello di specie - è sufficiente l'invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, non risultando contemplato, ai fini della validità del procedimento notificatorio, l'invio della comunicazione di avvenuto deposito né quella di avvenuta notifica. Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, circostanza codesta documentata dalla produzione in atti.
A tal fine correttamente - con l'atto di appello di Regione Calabria si evidenzia che in materia di tassa auto andava applicata la norma speciale (art. 3, comma 4, d.l. 261/90) che consente che gli avvisi di accertamento siano spediti con lettera raccomandata A/R.
Conseguentemente non si applica la disciplina CAN/CAD, che si applica solo alle notifiche effettuate per tramite dell'Ufficiale Giudiziario (in tal senso CTR Calabria ex multis nn° 1812/20, 3353/20, 482/22) mentre per le notifiche con raccomanda A/R deve applicarsi il DM 09/04/2001che prevede unicamente che che il destinatario venga avvisato con un biglietto postale e che l'Ufficiale notificatore attesti di averlo fatto (art. 32). E nel caso odierno la busta di spedizione reca indicato che il destinatario è stato avvisato in data certa,
e tale attestazione fa stato sino a querela di falso.
L'atto impugnato pertanto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'atto impugnato;
condanna l'appellato Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado in favore di entrambe le parti resistenti liquidate in complessivi € 700,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.US CO