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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
DA NO, nella causa iscritta al N. 9629/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. CORDOVA SILVIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Virgilio 4 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via CP_1
Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
- resistente –
All'udienza del 31/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir “- accertare e dichiarare che la ricorrente è CP_1 invalida nella misura del 74% con decorrenza dalla data di domanda amministrativa”.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'inammissibilità CP_2
dell'opposizione e comunque l'infondatezza di essa.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza. L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, essere preceduto da una tempestiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nei termini sanciti dal 4° comma dell'art. 445-bis.
Nel caso odierno risulta che la relazione del CTU nominato nella fase sommaria, è stata depositata in data 20.5.2025 e comunicata alle parti il 21 maggio e che parte ricorrente, in assenza di qualsiasi contestazione, ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20 giugno ovvero prima dello scadere del termine di giorni 30 sancito dal succitato comma 4°.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 31/10/2025
IL GIUDICE
DA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
DA NO, nella causa iscritta al N. 9629/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. CORDOVA SILVIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Virgilio 4 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via CP_1
Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
- resistente –
All'udienza del 31/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir “- accertare e dichiarare che la ricorrente è CP_1 invalida nella misura del 74% con decorrenza dalla data di domanda amministrativa”.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'inammissibilità CP_2
dell'opposizione e comunque l'infondatezza di essa.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza. L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, essere preceduto da una tempestiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nei termini sanciti dal 4° comma dell'art. 445-bis.
Nel caso odierno risulta che la relazione del CTU nominato nella fase sommaria, è stata depositata in data 20.5.2025 e comunicata alle parti il 21 maggio e che parte ricorrente, in assenza di qualsiasi contestazione, ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20 giugno ovvero prima dello scadere del termine di giorni 30 sancito dal succitato comma 4°.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 31/10/2025
IL GIUDICE
DA NO