Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
L'atto assunto in assenza del difensore dopo che sia stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi del quinto comma dell'art. 486 cod. proc. pen. per il legittimo impedimento a comparire del difensore medesimo, è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., perché compiuto in violazione di una norma concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Nè tale nullità (di tipo intermedio) può ritenersi sanata ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen. per il fatto che il difensore d'ufficio, appositamente nominato, nulla abbia eccepito in merito, non potendosi riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza basata su una deposizione assunta, previa riapertura del verbale e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato, dopo che nel corso della stessa udienza il processo era stato rinviato a nuovo ruolo per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1998, n. 12650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12650 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Francesco Simeone Presidente del 11.11.1998
1. Dott. Pietro Antonio Sirena Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Esposito " N. 1155
3. " Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Bottalico " N. 22410/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LI IO
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 20 - 3 - 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott.ssa Paciotti Elena che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
EL IO veniva citato davanti al Pretore di Viareggio per rispondere: "del delitto di cui all'art. 640 C.p. perché con artifizi e raggiri consistiti nel farsi consegnare da IA LO un assegno bancario dell'importo di L.
6.00.000 quale corrispettivo di un prestito di denaro che si impegnava ad effettuare entro il mese di giugno 92, inducendo in errore il IA circa le sue reali intenzioni, non manteneva gli impegni, smentendo senza giustificati motivi la restituzione del titolo, che anzi negoziava, senza corrispondere il prestito, procurandosi l'ingiusto profitto correlativo con pari danno per il IA. Accertato in Viareggio, querela del 30-7-92. Con la recidiva".
L'indicato Pretore con sentenza del 24-5-1994 dichiarava il EL responsabile del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 20 3-1998, che aveva confermato quella pretorile, proponeva ricorso per cassazione il difensore del EL con due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 486, co. 5 e art. 180 C.p.p., assumendo che la Corte di Appello di Firenze, dopo aver all'udienza del 20 gennaio 1998 rinviato il processo a nuovo ruolo a causa dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere penali, alle ore 10.20 dello stesso giorno riapriva lo stesso verbale per sentire un teste nominando un difensore di ufficio nonostante il legittimo impedimento del legale di fiducia;
che alla successiva udienza del 20 marzo 1998 il difensore del EL si era trovato di fronte al fatto compiuto e malgrado le vivaci rimostranze neanche verbalizzate la Corte aveva invitato le parti alle conclusioni.
Il motivo è fondato ed e assorbente del secondo motivo relativo alla dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero l'atto compiuto in assenza del difensore legittimamente impedito a comparire, quale quello consistito nell'esame di un teste dopo il rinvio del dibattimento a causa dell'impedimento del difensore dell'imputato, è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. c) C.p.p. in quanto attiene alla assistenza e rappresentanza dell'imputato.
Nè tale nullità a regime intermedio (art. 180 C.p.p.) può ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182, 2^ co. C.p.p. per il fatto che il difensore nominato d'ufficio nulla ha eccepito o perché, come affermato la Corte di merito, il difensore di fiducia alla successiva udienza "non ha volto ad eccezione la protesta". Invero questa Corte (v. sent. sez. VI, 3-6-1997 - ud. 3-2-1997 imp. Corso ed altri) ha già avuto modo di affermare che sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. Inoltre per eccepire una nullità non occorre alcuna formula sacramentale per essere sufficiente esporre i termini della questione e pertanto a tali fini deve ritenersi sufficiente ciò che la Corte di merito ha qualificato "protesta".
Infine, trattandosi di nullità, peraltro rilevabile anche di ufficio, verificatasi in assenza del difensore di fiducia, oltre che nella contumacia dell'imputato, e nel giudizio, comunque ai sensi della seconda parte del seconda comma dell'art. 182 C.p.p. la stessa poteva essere dedotta in questo grado di giudizio successivo a quello in cui si è verificata, oltre che a essere rilevata di ufficio. Pertanto, poiché la nullità in questione rende invalidi gli atti successivi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte
annulla la impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1998