Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 14/04/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026REG.PROV.COLL.
N. 00191/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2026, proposto dal sig. HO NE AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del Prefetto pro tempore , l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 2306/2025, resa tra le parti, pubblicata il 18 luglio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1463/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catania e dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, il consigliere HE ZI e uditi per le parti l’avvocato Mauro Di Pace, su delega dell’avvocato Davide Alfredo Negretti, e l’avvocato dello Stato Marcello Pollara;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 2 febbraio 2026 e depositato il 23 febbraio 2026, contenente altresì domanda cautelare, il cittadino straniero indicato in epigrafe ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2306 del 2025, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., di rigetto del ricorso proposto per l’annullamento del decreto della Prefettura di Catania-Sportello unico per l’immigrazione prot. n. P-CT/L/Q/2023/102494 del 26 marzo 2025, di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato al ricorrente lavoratore in data 19 maggio 2024, su istanza della richiedente sig.ra OE GI, poiché “ il richiedente invitato con nota del 21/11/2024 prot. 147663 e nota del 08/01/2024/ prot. 1857 non ha ottemperato alla richiesta di presentazione dei documenti utili al perfezionamento dell’istanza ”.
2. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 per omessa notifica all’interessato del preavviso di revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato, violazione dell’art. 97 della Costituzione, avendo la Prefettura provveduto a tale comunicazione solo nei confronti della richiedente e non anche del cittadino straniero interessato;
ii) difetto di motivazione, difetto istruttorio, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 22 del decreto legislativo n. 286/1998 e dell’art. 9 del d.p.c.m. del 29 dicembre 2022, eccesso di potere, violazione dell’art. 21- quinquies della legge n. 241/1990, sviamento, errore sul presupposto di diritto, violazione del decreto legge n. 145/2024 e della legge di conversione n. 187 del 2024, poiché “ la normativa di settore non prevede la possibilità di una revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in caso di rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno ” (pag. 3 del ricorso), potendo in tal caso lo straniero chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. L’appellante ha censurato l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, riproponendo le censure dedotte in primo grado.
4. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero dell’interno, la Prefettura-U.T.G. di Catania e l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. L’appellante ha presentato una prima istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta dalla relativa Commissione con decreto n. 6 del 3 marzo 2026, e successivamente reiterata con altra istanza depositata il 24 marzo 2026.
6. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, il Collegio ha avvisato le parti circa la definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ha trattenuto la causa in decisione.
7. In via preliminare, a cagione della proposizione dell’appello e della reiterazione dei motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis , C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 862 del 2025, n. 696 del 2025, n. 467 del 2025, n. 208 del 2025, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
8. I motivi del ricorso di primo grado, riproposti in appello, sono manifestamente infondati.
8.1. Infatti:
i) non vi è stata alcuna violazione procedimentale, avendo correttamente la Prefettura inviato la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, al soggetto richiedente (sig.ra GI OE), né il ricorrente ha indicato in quale modo egli stesso avrebbe potuto sopperire alle carenze documentali, concernenti invece il richiedente datore di lavoro;
ii) il gravato provvedimento di “ revoca ” del nulla osta (che deve essere più correttamente inteso non come revoca ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241/1990, bensì piuttosto come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria) è stato correttamente adottato a fronte della mancata produzione della documentazione richiesta al datore di lavoro, con conseguente impossibilità per il lavoratore straniero – pur incolpevolmente destinatario di un provvedimento di revoca del nulla osta, motivato sul comportamento omissivo del datore di lavoro richiedente – di potere eludere sostanzialmente (permanendo nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno per attesa occupazione) la normativa sui flussi, in virtù di una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alle tempistiche ordinarie, come correttamente affermato dal T.a.r.
9. In definitiva l’appello deve essere respinto.
10. Stante la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, deve essere respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 24 marzo 2026.
11. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 191/2026, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de AN, Presidente
HE ZI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE ZI | RM de AN |
IL SEGRETARIO