Articolo 2 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21
Articolo 1Articolo 3
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10 marzo 2001
Art. 2. (Misure per l'emergenza abitativa) 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, e' aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 . Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unita' immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' il seguente:
"Art. 17. - Gli enti e le societa' indicati dall' art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980, n. 25 , tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche' ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio e' sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilita'.
Gli enti e le societa' di cui al primo comma devono, nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell' art. 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1) , 3) , 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392 , ovvero emessi per finita locazione, nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.
Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla societa' la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le societa' possono liberamente disporre degli immobili medesimi.
Il legale rappresentante degli enti e delle societa' di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque in qualita' di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o societa' indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilita' non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.
Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione e' il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilita' non e' stata tempestivamente resa nota.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Nel primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 , dopo le parole "sulla necessita' del locatore sono inserite le parole "o sulla finita locazione .
Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento e "10 per cento sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento e "20 per cento .
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.".
- Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e' il seguente:
"3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.".
Entrata in vigore il 10 marzo 2001
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