CASS
Sentenza 23 giugno 2021
Sentenza 23 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2021, n. 24493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24493 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DH AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2020 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN OY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza RITENUTO IN FATTO 1. DH AR ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, emessa in data 18/07/2020, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, de plano ha disposto la correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod.proc.pen., del dispositivo della sentenza, emessa ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen., nei confronti del predetto nella parte in cui dopo la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, era stata omessa l'applicazione della pena di € 6.000,00 di multa. 2. Deduce con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen., in quanto l'errore emendato non sarebbe un errore materiale per incompletezza del dispositivo, ma un errore di diritto, avendo il giudice omesso di indicare nel Penale Sent. Sez. 3 Num. 24493 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 15/04/2021 DEPOSMT, TA IN CANC EW 23 G U 2021 CANCE L Il Consigli es nsore E e ai dispositivo la pena pecuniaria. Con il secondo motivo, la difesa lamenta poi inosservanza della legge processuale poiché il provvedimento di correzione dell'errore materiale sarebbe stato adottato de plano, fuori dal contraddittorio delle parti e chiede l'annullamento per mancata osservanza del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in forza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso che assorbe il secondo. Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'errore in cui è incorso il Giudice, che ha riportato nel dispositivo soltanto la pena detentiva omettendo di indicare la pena pecuniaria, è di natura sostanziale e non formale (Sez. 3, n. 19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638 - 01; vedi anche Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, Bonaiuto, Rv. 269172 - 01 sulla non possibile rettifica ex art. 619 cod.proc.pen.). Si tratta di una incompletezza degli elementi essenziali (quella contenuta nel dispositivo letto in udienza che aveva omesso l'applicazione della pena pecuniaria) ai sensi dell'art. 546 comma 3 cod.proc.pen. che non consente ai sensi dell'art. 547 cod.proc.pen. la correzione della sentenza. Nel caso di specie, il dispositivo letto in udienza era incompleto in uno dei suoi elementi essenziali e ciò dà luogo ad una questione estranea all'ambito di operatività per la procedura di correzione dell'errore materiale. Per poter rimediare all'errore contenuto nel dispositivo sarebbe stata necessaria l'impugnazione da parte del pubblico ministero. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata di correzione dell'errore materiale, ordinanza allegata alla sentenza di condanna, pronunciata in data 14/07/2020, con la quale l'imputato era stato condannato, come risulta dal dispositivo letto in udienza e riportato nella sentenza-documento, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 15/04/2021 2
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN OY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza RITENUTO IN FATTO 1. DH AR ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, emessa in data 18/07/2020, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, de plano ha disposto la correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod.proc.pen., del dispositivo della sentenza, emessa ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen., nei confronti del predetto nella parte in cui dopo la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, era stata omessa l'applicazione della pena di € 6.000,00 di multa. 2. Deduce con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen., in quanto l'errore emendato non sarebbe un errore materiale per incompletezza del dispositivo, ma un errore di diritto, avendo il giudice omesso di indicare nel Penale Sent. Sez. 3 Num. 24493 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 15/04/2021 DEPOSMT, TA IN CANC EW 23 G U 2021 CANCE L Il Consigli es nsore E e ai dispositivo la pena pecuniaria. Con il secondo motivo, la difesa lamenta poi inosservanza della legge processuale poiché il provvedimento di correzione dell'errore materiale sarebbe stato adottato de plano, fuori dal contraddittorio delle parti e chiede l'annullamento per mancata osservanza del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in forza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso che assorbe il secondo. Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'errore in cui è incorso il Giudice, che ha riportato nel dispositivo soltanto la pena detentiva omettendo di indicare la pena pecuniaria, è di natura sostanziale e non formale (Sez. 3, n. 19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638 - 01; vedi anche Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, Bonaiuto, Rv. 269172 - 01 sulla non possibile rettifica ex art. 619 cod.proc.pen.). Si tratta di una incompletezza degli elementi essenziali (quella contenuta nel dispositivo letto in udienza che aveva omesso l'applicazione della pena pecuniaria) ai sensi dell'art. 546 comma 3 cod.proc.pen. che non consente ai sensi dell'art. 547 cod.proc.pen. la correzione della sentenza. Nel caso di specie, il dispositivo letto in udienza era incompleto in uno dei suoi elementi essenziali e ciò dà luogo ad una questione estranea all'ambito di operatività per la procedura di correzione dell'errore materiale. Per poter rimediare all'errore contenuto nel dispositivo sarebbe stata necessaria l'impugnazione da parte del pubblico ministero. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata di correzione dell'errore materiale, ordinanza allegata alla sentenza di condanna, pronunciata in data 14/07/2020, con la quale l'imputato era stato condannato, come risulta dal dispositivo letto in udienza e riportato nella sentenza-documento, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 15/04/2021 2