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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1483/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AL, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3423/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027359009000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027359009000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 642/2024 depositato il
15/12/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 64/2024 depositata il 5/1/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 4, ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 29120200027359009000 emessa per il versamento dell'IMU relativa all'anno 2012, nella misura di complessivi euro 42.315, ritenendo invalida la procedura di riscossione per l'omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo la carenza di legittimazione dell'agente della riscossione e la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la piena fondatezza dell'appello, poiché la parte appellante ha dimostrato per tabulas la regolare notifica dell'avviso di accertamento, prodromico alla procedura di riscossione.
Non sussiste, pertanto, il vizio invalidante che il Giudice di primo grado ha ritenuto di accertare nella fattispecie controversa.
L'appello è accolto con la conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.000 (mille) per il primo grado ed euro 2.000
(duemila) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 2.000,00 (duemila/00) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AL, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3423/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027359009000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027359009000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 642/2024 depositato il
15/12/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 64/2024 depositata il 5/1/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 4, ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 29120200027359009000 emessa per il versamento dell'IMU relativa all'anno 2012, nella misura di complessivi euro 42.315, ritenendo invalida la procedura di riscossione per l'omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo la carenza di legittimazione dell'agente della riscossione e la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la piena fondatezza dell'appello, poiché la parte appellante ha dimostrato per tabulas la regolare notifica dell'avviso di accertamento, prodromico alla procedura di riscossione.
Non sussiste, pertanto, il vizio invalidante che il Giudice di primo grado ha ritenuto di accertare nella fattispecie controversa.
L'appello è accolto con la conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.000 (mille) per il primo grado ed euro 2.000
(duemila) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 2.000,00 (duemila/00) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.