CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2494/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE NN IA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24388/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 500006550232 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20423/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Ricorrente_1 - 04298800634P- impugnava il provvedimento di accertamento IMU Annualità: 2015 - Avviso numero 15000001 del 09-12-2020 affermando di aver ricevuto notifica di tale atto in data 12.12.2024
a mezzo pec da parte della So.G.E.T. S.p.a. ed eccependo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria in assenza della notifica di atti prodromici e/ o interruttivi.
La Soget spa, costituitasi con rituali controdeduzioni, eccepiva la tardivita' ed inammissibilita' del ricorso atteso che lo stesso era stato notificato al contribuente il 15.12.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che il contribuente allega una pretesa notifica a mezzo pec del provvedimento impugnato che in realta' afferisce a comunicazioni intercorse tra la stessa ricorrente ed il proprio difensore.
Al contrario dalla documentazione in atti emerge che dalla data di ricezione dell'atto in contestazione, provvedimento di accertamento n. 15000001 del 09.12.2020 notificato in data 15.12.2020, alla proposizione dell'opposizione, nel caso in questione notificata all'ente impositore in data 17.12.2024, è intercorso un termine ampiamente superiore ai 60 giorni previsti per legge, pertanto va rilevata la tardività, improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE NN IA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24388/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 500006550232 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20423/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Ricorrente_1 - 04298800634P- impugnava il provvedimento di accertamento IMU Annualità: 2015 - Avviso numero 15000001 del 09-12-2020 affermando di aver ricevuto notifica di tale atto in data 12.12.2024
a mezzo pec da parte della So.G.E.T. S.p.a. ed eccependo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria in assenza della notifica di atti prodromici e/ o interruttivi.
La Soget spa, costituitasi con rituali controdeduzioni, eccepiva la tardivita' ed inammissibilita' del ricorso atteso che lo stesso era stato notificato al contribuente il 15.12.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che il contribuente allega una pretesa notifica a mezzo pec del provvedimento impugnato che in realta' afferisce a comunicazioni intercorse tra la stessa ricorrente ed il proprio difensore.
Al contrario dalla documentazione in atti emerge che dalla data di ricezione dell'atto in contestazione, provvedimento di accertamento n. 15000001 del 09.12.2020 notificato in data 15.12.2020, alla proposizione dell'opposizione, nel caso in questione notificata all'ente impositore in data 17.12.2024, è intercorso un termine ampiamente superiore ai 60 giorni previsti per legge, pertanto va rilevata la tardività, improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti.