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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7067/2020 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Rosaria Romano, come da mandato in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Marcello Trenta, come da mandato in atti
OPPOSTO
contumace Controparte_2
ZO AM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 23.9.2020 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 1459/2020, notificato in data 15.7.2020, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 9.147,60, asseritamente dovuta a saldo delle fatture emesse dalla
[...]
a fronte della fornitura di diversi quantitativi di calcestruzzo, presso il Controparte_1
cantiere aperto in Santa Maria di Leuca;
assumeva, in primo luogo, che la mera produzione dei documenti fiscali suddetti non risultasse idonea a suffragare l'esistenza del rapporto obbligatorio e del conseguente credito;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della domanda di pagamento formulata ai propri danni, che il decreto ingiuntivo fosse nullo per violazione del combinato disposto degli artt. 173 e
176 D.P.R. 207/2010 -abrogati dal d.lgs. 50/2016 ma applicabili ratione temporis- stante l'assenza in atti del verbale di consegna, sottoscritto dalla ditta assegnataria, attestante l'urgenza dell'esecuzione di taluni lavori e la non prevedibilità degli stessi;
prospettava, ancora, l'intervenuta violazione del d.lgs. 267/2000, in considerazione della mancata registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 del d.lgs. 267/2000; contestava, infine, l'avversa pretesa creditoria anche nel suo ammontare;
chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda di merito formulata nei propri confronti.
La costituendosi con comparsa depositata in data 22.2.2021, in via Controparte_1
preliminare chiedeva che fosse autorizzata la chiamata in causa del terzo, Arch. quale Controparte_2
soggetto tenuto per legge a garantire l'adempimento dell'obbligazione sorta per effetto della richiesta di fornitura di calcestruzzo, in ipotesi di insussistenza del rapporto negoziale con l'amministrazione; nel merito, in via principale, chiedeva accertarsi l' infondatezza delle eccezioni, richieste e deduzioni rassegnate da parte opponente, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 29.9.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, la cui contumacia veniva dichiarata all'udienza del 15.6.2022; con ordinanza emessa in data 24.6.2022, rilevata l'assenza di un plausibile fumus della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e, altresì, rilevata l'inidoneità della documentazione in atti a suffragare l'esistenza del credito azionato, tanto più a fronte delle notazioni dell'opponente e delle indicazioni fattuali fornite dall'opposta, la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva rigettata.
Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza del
22.3.2023 quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data
26.3.2025 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione formulata dal comune appare suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente, giovi ricordare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo configuri un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, in cui l'opponente è attore solo dal punto di vista formale, ma non dal punto di vista sostanziale;
invero, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, quindi il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
tale circostanza spiega i suoi effetti non solo in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, ma anche e soprattutto in tema di onere della prova, alla stregua del quale incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, incombe sull'attore inteso in senso sostanziale –l'opposto– l'onere di provare l'esistenza di un negozio giuridico e, altresì, l'onere di allegare l'inadempimento dello stesso.
Con riferimento ai profili probatori, la fattura commerciale si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, mentre può essere considerata idonea prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo,
non può certamente assurgere a prova del contratto in un eventuale e successivo giudizio di opposizione.
Al più essa può rappresentare un mero indizio della stipulazione di un contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata;
ma nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, né determina una inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Nella vicenda in esame non può tacersi l'incidenza dirimente della natura pubblica di uno dei contraenti;
come di recente ribadito dalla corte nomofilattica “Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera
"per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale.
Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria”
( cfr. Cass. civ. sent. n. 23669/25, si veda anche n. 16240/25).
Va, quindi, osservato come la domanda di pagamento formulata ex art. 1218 c.c. nei confronti del comune non risulti fondata, stante l'assenza di consacrazione della volontà delle parti nella forma idonea;
peraltro, con riferimento all'operatività dell'art. 2041 c.c. -menzionata dall'opposto, tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale- si noti che “la natura pacificamente sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che essa abbia carattere residuale e quindi è esercitabile contro la P.A. (ed in generale contro chiunque) solo quando non è attivabile un'altra azione giudiziaria per far valere il proprio diritto. In particolare, nel caso di contratto nullo per difetto di forma, la sola possibilità di esperire un'altra azione (es. contro il funzionario ai sensi dell'art. 23 comma 4 del
d.l. n. 66 del 1989) rende improponibile l'azione di ingiustificato arricchimento” ( cfr. Css. Civ. sent. n.1152/25).
Acclarata, pertanto, l'inconsistenza delle istanze dirette all'amministrazione, deve rilevarsi come anche la pretesa nei confronti del terzo chiamato non risulti accoglibile;
ed invero, l'opposta, al fine di suffragare la storicità e consistenza della richiesta di una nuova fornitura – che seguiva un precedente ordine per il quale era stata predisposta la relativa determina - ha allegato unicamente le fatture emesse e le bolle di accompagnamento, certamente insufficienti ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, in particolare con riferimento all'identità del soggetto che aveva richiesto la prestazione;
ancora, dalle prove testimoniali espletate non sono emersi elementi atti a comprovare i prefati profili: in particolare, il teste si è limitato a riferire che “era il Dirigente che si occupava degli impegni di spesa e dei pagamenti; Testimone_1
analogamente, il teste , ragioniere dipendente della società opposta – la cui attendibilità, Testimone_2
pertanto, potrebbe essere minata dal cennato rapporto di lavoro - ha solo riconosciuto di “aver predisposto le bolle di accompagnamento” sebbene non abbia saputo riferire nulla relativamente alla sottoscrizione delle stesse poiché il suo “compito, da amministrativo, si esauri[va] con la predisposizione delle bolle, nel mentre la consegna del materiale [era] attività che compete all'autista”; egli ha anche riferito anche della telefonata con cui l'arch. avrebbe ordinato nuovi imprecisati quantitativi di calcestruzzo, ma non ha saputo collocare CP_2
temporalmente tale circostanza – circostanza che non era stata allegata neppure in sede di opposizione ed ancora, collide con il capitolo di prova contenuto nelle memorie istruttorie, in cui viene assunto che
“il responsabile commerciale della odierna convenuta-opposta, consentiva la fornitura di tutta la quantità Testimone_2
richiesta di calcestruzzo, non solo perché aveva ricevuto quella prima determinazione, a firma dell'allora Responsabile Arch.
, con la quale si formalizzava la parziale fornitura di calcestruzzo, ma anche perché, durante quei Controparte_2
giorni, la presenza fattiva degli assessori, tra cui anche l'ing. e del consigliere dava sostanza e Persona_1 Testimone_1
certezza alla volontà da parte della maggioranza politica che rappresentava il ”. Parte_1 Parte_1
In ossequio ai rilievi che precedono, pertanto, non può ritenersi che l'opposta abbia adempiuto l'onere probatorio di cui era gravata in relazione alla domanda nei confronti del terzo chiamato in causa, conseguentemente meritevole di rigetto.
Le spese di lite, determinate in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14 rapportati alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla portata dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza dell'opposta nei rapporti con l'opponente, nulla viene disposto in ordine ai rapporti tra opposta e terzo chiamato contumace.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione, revocando il d.i. opposto;
- Condanna la società in persona del suo legale rappresentate, CP_1 Controparte_1
alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in 130,00 per esborsi ed €
4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
- Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra opposta e terzo chiamato.
Lecce, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo