CASS
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2025, n. 24517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24517 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co.
1-bis e ss. c.o ,1 ,u( RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'istanza formulata concordemente dalle parti, ha applicato a LA ET, in relazione ai contestati reati di accesso abusivo a sistemi telematici (art. 615-ter cod. pen.) e di frode informatica (art. 640-ter cod. pe4), la pena, ridotta per il rito, di un anno e sei mesi di reclusione e C 500,00 di multa, applicate le circostanze attenuanti generiche in equivalenza all'aggravante contestata ed unificati i fatti dal vincolo della continuazione. In aggiunta, il giudice ha disposto la confisca obbligatoria, ex art. 240, secondo comma, n.
1-bis, cod. pen., anche per equivalente, del profitto del reato Penale Sent. Sez. 2 Num. 24517 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 22/05/2025 determinato in € 738.000,11. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata deduce l'illegalità della misura di sicurezza così disposta, attese le condizioni economiche di assoluto disagio in cui versa la ricorrente. Secondo la tesi difensiva, ed in linea con i principi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 (depositata il 4 febbraio 2025), in un caso affine al presente, il principio di proporzionalità della pena (sia in relazione alla gravità del reato, che in relazione alle condizioni economiche del soggetto colpito dalla sanzione) deve trovare applicazione anche con riguardo alla confisca, quando essa abbia natura sanzionatoria e, pertanto, sia tale da aggiungersi alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione del reato. In particolare, con riguardo alle pene pecuniarie (in ciò diverse dalla pene privative della libertà degli individui, che colpiscono un bene nella disponibilità -in misura uguale- di tutte le persone), la diversa disponibilità patrimoniale degli individui, sulla quale la stessa pena può avere effetti radicalmente differenti, comporta la necessità che il giudice proceda alla commisurazione della sanzione in maniera tale da evitare che essa risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte ma anche che possa esservi un effetto palesemente eccessivo rispetto alle stesse condizioni di vita. 3. Nel caso concreto, si sostiene, la dimostrata incapienza della imputata, nei cui confronti il sequestro preventivo non ha potuto trovare esecuzione, giustifica la richiesta di annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta misura di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Occorre preliminarmente sottolineare che il ricorso deduce l'illegalità della disposta confisca (e non una qualche ragione di illegittimità della misura ovvero il fatto che essa sia stata disposta praeter pactum, al di là dell'accordo di patteggiamento). Va tuttavia ricordato che l'illegalità della misura di sicurezza o della sanzione, come richiesta dalla legge quale premessa per il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che la abbia applicata (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), e per il conseguente annullamento della sentenza stessa, ricorre nell'ipotesi in cui la misura o la sanzione siano pronunciate al di fuori delle condizioni di legge, non per la mera violazione di specifiche previsioni. Pur considerando che vengono qui in rilievo nozioni che non hanno matrice legislativa, ma che sono il frutto del progressivo sviluppo giurisprudenziale (cfr. Sez. U y n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014 Ercolano, Rv. 258651; Sez. 11, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U y, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà; anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) si può agevolmente affermare che il concetto di "illegalità" implichi la totale estraneità della pena al sistema mentre la 'mera' "illegittimità" della pena è configurabile quando la sanzione, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività ovvero risulti applicata nel caso concreto con carenze motivazionali Az (Sez. U;
y14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, RV. 283886). 2. Partendo da tali premesse, occorre osservare che il motivo non rientra tra quelli per i quali sia consentito proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ed in particolare per la illegalità della misura di sicurezza disposta. Nel caso concreto, infatti, non si contesta che la misura adottata non sussista nell'ordinamento, che ne siano stati ecceduti i limiti o che sia stata applicata al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma piuttosto che la misura sia nello specifico viziata dalla violazione della proporzionalità che deve sussistere tra la somma confiscata e la capacità reddituale e/o patrimoniale del soggetto colpito dal provvedimento (nel caso, la ET). Ci troviamo quindi di fronte alla deduzione di una questione che attiene alla illegittimità (asserita) della misura di sicurezza, che sussiste in rerum natura e che è stata applicata in termini. Ma la (eventuale) illegittimità della sanzione o della misura di sicurezza non rientra, come si è detto, tra le ragioni che possano giustificare il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen. Senza contare, a dirla tutta, che l'accoglimento dell'istanza presupporrebbe da parte di questa Corte, una valutazione sulla fondatezza in fatto della lamentata 'incapienza' (o disagio economico della imputata, per mutuare l'espressione utilizzata nel ricorso) e della sproporzione della relativa confisca, operazione preclusa per ovvi limiti ordinamentali (la Corte di cassazione è un giudice del diritto, non del fatto). 3. Per tali ragioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella 3 determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co.
1-bis e ss. c.o ,1 ,u( RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'istanza formulata concordemente dalle parti, ha applicato a LA ET, in relazione ai contestati reati di accesso abusivo a sistemi telematici (art. 615-ter cod. pen.) e di frode informatica (art. 640-ter cod. pe4), la pena, ridotta per il rito, di un anno e sei mesi di reclusione e C 500,00 di multa, applicate le circostanze attenuanti generiche in equivalenza all'aggravante contestata ed unificati i fatti dal vincolo della continuazione. In aggiunta, il giudice ha disposto la confisca obbligatoria, ex art. 240, secondo comma, n.
1-bis, cod. pen., anche per equivalente, del profitto del reato Penale Sent. Sez. 2 Num. 24517 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 22/05/2025 determinato in € 738.000,11. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata deduce l'illegalità della misura di sicurezza così disposta, attese le condizioni economiche di assoluto disagio in cui versa la ricorrente. Secondo la tesi difensiva, ed in linea con i principi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 (depositata il 4 febbraio 2025), in un caso affine al presente, il principio di proporzionalità della pena (sia in relazione alla gravità del reato, che in relazione alle condizioni economiche del soggetto colpito dalla sanzione) deve trovare applicazione anche con riguardo alla confisca, quando essa abbia natura sanzionatoria e, pertanto, sia tale da aggiungersi alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione del reato. In particolare, con riguardo alle pene pecuniarie (in ciò diverse dalla pene privative della libertà degli individui, che colpiscono un bene nella disponibilità -in misura uguale- di tutte le persone), la diversa disponibilità patrimoniale degli individui, sulla quale la stessa pena può avere effetti radicalmente differenti, comporta la necessità che il giudice proceda alla commisurazione della sanzione in maniera tale da evitare che essa risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte ma anche che possa esservi un effetto palesemente eccessivo rispetto alle stesse condizioni di vita. 3. Nel caso concreto, si sostiene, la dimostrata incapienza della imputata, nei cui confronti il sequestro preventivo non ha potuto trovare esecuzione, giustifica la richiesta di annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta misura di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Occorre preliminarmente sottolineare che il ricorso deduce l'illegalità della disposta confisca (e non una qualche ragione di illegittimità della misura ovvero il fatto che essa sia stata disposta praeter pactum, al di là dell'accordo di patteggiamento). Va tuttavia ricordato che l'illegalità della misura di sicurezza o della sanzione, come richiesta dalla legge quale premessa per il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che la abbia applicata (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), e per il conseguente annullamento della sentenza stessa, ricorre nell'ipotesi in cui la misura o la sanzione siano pronunciate al di fuori delle condizioni di legge, non per la mera violazione di specifiche previsioni. Pur considerando che vengono qui in rilievo nozioni che non hanno matrice legislativa, ma che sono il frutto del progressivo sviluppo giurisprudenziale (cfr. Sez. U y n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014 Ercolano, Rv. 258651; Sez. 11, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U y, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà; anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) si può agevolmente affermare che il concetto di "illegalità" implichi la totale estraneità della pena al sistema mentre la 'mera' "illegittimità" della pena è configurabile quando la sanzione, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività ovvero risulti applicata nel caso concreto con carenze motivazionali Az (Sez. U;
y14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, RV. 283886). 2. Partendo da tali premesse, occorre osservare che il motivo non rientra tra quelli per i quali sia consentito proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ed in particolare per la illegalità della misura di sicurezza disposta. Nel caso concreto, infatti, non si contesta che la misura adottata non sussista nell'ordinamento, che ne siano stati ecceduti i limiti o che sia stata applicata al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma piuttosto che la misura sia nello specifico viziata dalla violazione della proporzionalità che deve sussistere tra la somma confiscata e la capacità reddituale e/o patrimoniale del soggetto colpito dal provvedimento (nel caso, la ET). Ci troviamo quindi di fronte alla deduzione di una questione che attiene alla illegittimità (asserita) della misura di sicurezza, che sussiste in rerum natura e che è stata applicata in termini. Ma la (eventuale) illegittimità della sanzione o della misura di sicurezza non rientra, come si è detto, tra le ragioni che possano giustificare il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen. Senza contare, a dirla tutta, che l'accoglimento dell'istanza presupporrebbe da parte di questa Corte, una valutazione sulla fondatezza in fatto della lamentata 'incapienza' (o disagio economico della imputata, per mutuare l'espressione utilizzata nel ricorso) e della sproporzione della relativa confisca, operazione preclusa per ovvi limiti ordinamentali (la Corte di cassazione è un giudice del diritto, non del fatto). 3. Per tali ragioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella 3 determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2025