Articolo 6 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Articolo 5Articolo 7
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27 dicembre 1961
Art. 6. Assegnazioni e trasferimenti

L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonche' il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II, e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.
Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e' per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961