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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI IU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sperlinga - Indirizzo_1 94010 Sperlinga EN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250002522971001 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: il dott. Difensore_3, per il Comune di Sperlinga, insiste nelle controdeduzioni e specificando che l'accertamento è divenuto esecutivo.
L'avv. Nominativo_1 per ADER iniste nelle controdeduzioni e in particolare eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo all'ADE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe Ricorrente_1 nato a [...] il Data_nascita e residente in [...]alla Indirizzo_1, ( nella qualità di coobligato) rappresentato e difeso come in atti , proponeva ricorso contro il COMUNE DI SPERLINGA, in persona del legale rappresentante pro-tempore e contro l'AGENZIA
DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE sede di ENNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento della Cartella di pagamento 294 2025 0002522971001 anno 2017 notificata il 23settembre
2025 emessa su ruolo del Comune di Sperlinga – materia IMU – richiesta maggiore imposta per € 1.240,00 oltre e spese per € 5,88 una complessiva somma di € 1.245,88.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per il seguente motivo.
1) Insussistenza della pretesa tributaria attesa la ruralità dell'immobile
Si costituivano ritualmente in giudizio il comune di Sperlinga e l'Agenzia delle RA OS contriodeducendo al motivo dedotto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della Cartella di pagamento 294 2025 0002522971001 anno 2017 notificata il 23settembre 2025 emessa su ruolo del Comune di Sperlinga – materia IMU – richiesta maggiore imposta per € 1.240,00 oltre e spese per € 5,88 una complessiva somma di € 1.245,88.
Rileva la Corte che l'odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IMU anno 2017, emessa a seguito di iscrizione a ruolo derivante da avviso di accertamento del Comune di Sperlinga, per una maggiore imposta di € 1.240,00 oltre spese.
Ebbene il Comune di Sperlinga in via pregiudiziale ha eccepito che “la cartella impugnata costituisce atto meramente consequenziale all'avviso di accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini”.
L'eccezione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero, ai fini probatori l'Ente impositore ha versato in atti la relata di notifica del suddetto avviso di accertamento che risulta essere perfezionata in data 7.01.2023 mediante consegna fatta direttamente all'odierno ricorrente.
La mancata impugnazione, nei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92 ( 60 gg. ), dell'avviso di accertamento n 182 del 18.12.2022, prot.6116 del 14.12.2022, produce l'effetto di rendere definitiva la pretesa tributaria come azionata dal Comune di Sperlinga e rende il ricorso di cui al presente giudizio inammissibile per violazione, appunto, del citato art. 21 del D. Lgs.546/92.
Infatti, l'avviso di accertamento regolarmente notificato che non viene tempestivamente impugnato diviene definitivo e la mancata impugnazione dello stesso preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo rappresentato, nel caso a mani, dalla cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle
RA OS ( cfr. Cass., Sez. Trib., Ord. n. 9185 del 8 aprile 2025).
In conclusione, ne nel caso di specie, l'atto impugnato (cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento IMU 2017 )) non può che considerarsi legittimo, atteso che l'atto prodromico è stato regolarmente notificato, rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa tributaria che è divenuta definitiva.
Per tutto quanto esposto e motivato il ricorso è inammissibile.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, visto l'art. 21, D.Lgs
546/92, dichiara il ricorso inammissibile . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sperlinga e dell'Agenzia delle RA OS che si liquidano in euro 150,00 ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella
Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Il GIUDICE Giuseppe Capizzi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI IU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sperlinga - Indirizzo_1 94010 Sperlinga EN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250002522971001 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: il dott. Difensore_3, per il Comune di Sperlinga, insiste nelle controdeduzioni e specificando che l'accertamento è divenuto esecutivo.
L'avv. Nominativo_1 per ADER iniste nelle controdeduzioni e in particolare eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo all'ADE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe Ricorrente_1 nato a [...] il Data_nascita e residente in [...]alla Indirizzo_1, ( nella qualità di coobligato) rappresentato e difeso come in atti , proponeva ricorso contro il COMUNE DI SPERLINGA, in persona del legale rappresentante pro-tempore e contro l'AGENZIA
DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE sede di ENNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento della Cartella di pagamento 294 2025 0002522971001 anno 2017 notificata il 23settembre
2025 emessa su ruolo del Comune di Sperlinga – materia IMU – richiesta maggiore imposta per € 1.240,00 oltre e spese per € 5,88 una complessiva somma di € 1.245,88.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per il seguente motivo.
1) Insussistenza della pretesa tributaria attesa la ruralità dell'immobile
Si costituivano ritualmente in giudizio il comune di Sperlinga e l'Agenzia delle RA OS contriodeducendo al motivo dedotto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della Cartella di pagamento 294 2025 0002522971001 anno 2017 notificata il 23settembre 2025 emessa su ruolo del Comune di Sperlinga – materia IMU – richiesta maggiore imposta per € 1.240,00 oltre e spese per € 5,88 una complessiva somma di € 1.245,88.
Rileva la Corte che l'odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IMU anno 2017, emessa a seguito di iscrizione a ruolo derivante da avviso di accertamento del Comune di Sperlinga, per una maggiore imposta di € 1.240,00 oltre spese.
Ebbene il Comune di Sperlinga in via pregiudiziale ha eccepito che “la cartella impugnata costituisce atto meramente consequenziale all'avviso di accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini”.
L'eccezione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero, ai fini probatori l'Ente impositore ha versato in atti la relata di notifica del suddetto avviso di accertamento che risulta essere perfezionata in data 7.01.2023 mediante consegna fatta direttamente all'odierno ricorrente.
La mancata impugnazione, nei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92 ( 60 gg. ), dell'avviso di accertamento n 182 del 18.12.2022, prot.6116 del 14.12.2022, produce l'effetto di rendere definitiva la pretesa tributaria come azionata dal Comune di Sperlinga e rende il ricorso di cui al presente giudizio inammissibile per violazione, appunto, del citato art. 21 del D. Lgs.546/92.
Infatti, l'avviso di accertamento regolarmente notificato che non viene tempestivamente impugnato diviene definitivo e la mancata impugnazione dello stesso preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo rappresentato, nel caso a mani, dalla cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle
RA OS ( cfr. Cass., Sez. Trib., Ord. n. 9185 del 8 aprile 2025).
In conclusione, ne nel caso di specie, l'atto impugnato (cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento IMU 2017 )) non può che considerarsi legittimo, atteso che l'atto prodromico è stato regolarmente notificato, rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa tributaria che è divenuta definitiva.
Per tutto quanto esposto e motivato il ricorso è inammissibile.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, visto l'art. 21, D.Lgs
546/92, dichiara il ricorso inammissibile . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sperlinga e dell'Agenzia delle RA OS che si liquidano in euro 150,00 ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella
Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Il GIUDICE Giuseppe Capizzi